Capo VII133 - [ALTRE COSE PRINCIPALI DA OSSERVARSI]
Roma, 25.VI.'47
Art. 154. - Le obbligazioni canoniche.
§ I. - Tutti i nostri religiosi, Sacerdoti e Discepoli, come godono del privilegio canonico, sono tutti soggetti, Sacerdoti e Discepoli, alle obbligazioni Canoniche (C.D.C. 124-142) secondo la loro condizione, e in quanto le costituzioni non provvedono altrimenti o la materia o il contenuto non portino altro.
§ II. - E prima di tutto i Sacerdoti riconoscano la loro dignità, il loro ufficio, il loro sacerdozio e si rispettino, compiano il loro dovere, e preghino tanto, tanto, tanto.
§ III. - Chierici e Discepoli sono eletti di Dio, chiamati a una vita più santa della vita secolare; vivono questa vita più santa, interiore ed esteriore; e con la parola, con la virtù, con la condotta, siano a tutto il mondo di modello.
§ IV. - Rendano ossequio alla gerarchia ecclesiastica, curino lo studio, frequentino l'orazione.
§ V. - Non abbiamo ricercatezza nella cura dei capelli: non inizino né gestiscano imprese di commercio o di industria; non partecipino a spettacoli pubblici. Camminino come cittadini del cielo e uomini della casa di Dio, che cercano le cose di Dio.
Roma, 22.VI.'47
Art. 155. - Il raccoglimento religioso.
§ I. - Stimarlo grandemente, osservarlo diligentemente, amarlo soavemente.
§ II. - Esso è mezzo attissimo per educare e per compiere i propri doveri; per custodire e coltivare l'attività interiore; per crescere e far più belle le comunicazioni con Dio.
§ III. - Le nostre case sono templi di lavoro, di studio, di gioiosità, di orazione; ma non di chiacchiere, di rumori, di divagazione; sono case di silenzio operoso e amoroso, di raccoglimento pio e sollecito.
§ IV. - I nostri Sacerdoti e religiosi134 sono così abbondantemente occupati, che per essere vigilanti e attenti, svelti e liberi, contenti e giocondi hanno bisogno di molto raccoglimento interno ed esterno.
§ V. - Per il raccoglimento esterno: non si esca per sola curiosità, non si facciano visite di sola convenienza civile, non si moltiplichino gli amici nel mondo, non si accettino ordinariamente inviti a tavola fuori di casa, non si frequenti il parlatorio o la porta di casa; si ami la casa, la camera, la Chiesa; si amino i propri confratelli, le proprie ricreazioni, i propri doveri; si ami il non essere conosciuti e il non essere stimati o considerati.
§ VI. - I giornali, la radio, il cinema, onde diventino campo di apostolato, diventino oggetto di mortificazione: i giornali siano ordinati nel numero e nella scelta e nel luogo di lettura; la radio abbia un orario e sia ben regolata nei programmi; il cinema sia ben scelto e si dia a secondo un calendario fissato, così che istruisca, ricrei, edifichi, ma non turbi e non dissipi virtù e vocazione.
§ VII. - Per il raccoglimento interno: coltivare soprattutto la presenza di Dio, la vita eucaristica, l'amore nelle singole cose.
Roma, 23.VI.'47
Art. 156. - La lettura a tavola.
§ I. - La lettura a tavola si faccia in tutte le case dove abitualmente sono almeno tre della stessa casa a mensa.
§ II. - La lettura a tavola è segno dello spirito di raccoglimento, di disciplina, di pietà che vige nella casa.
§ III. - La lettura a tavola sia moderata, non oltrepassi la terza parte del tempo; e si conceda, nella nostra case, dopo la lettura, un utile spazio di moderato discorrere, sia per l'igiene del pasto, sia per ricreazione della mente, si per gli scambievoli rapporti.
§ IV. - Il Superiore può dispensare da la lettura in circostanze singolari, eccezionali, opportune: come le feste maggiori, feste onomastiche, precedenti fatiche es. degli esami; può farlo, ma sia prudente e lo faccia lui, di iniziativa sua, non per reclamo dei commensali.
§ V. - Il libro della lettura a tavola sia fra gli ottimi; ma facilmente riposante, chiaro; non libro di critica, di alta scienza, di stile antico, di duro periodare, di forma troppo urtante e scadente. Il Superiore segni il finis, nessuno degli altri; il Superiore corregga, dopo la lettura, gli errori; non gli altri durante la lettura. Durante il tempo libero si conservino le regole di un buon galateo religioso, specialmente nel modo di tenere conversazione e trattare i fratelli.
Roma, 24.VI.'47
Art. 157. - Nella propria camera.
§ I. - Quando è possibile i Sacerdoti abbiano camera e ufficio. L'ufficio non è soggetto a clausura, e si può ricevere coloro che la necessità o i doveri richiedono.
§ II. - Possibilmente i professi perpetui abbiano tutti la propria camera o cella. Assolutamente l'abbiano quelli che sono arrivati a 33 anni di età.
§ III. - La camera o cella è il luogo privato e segreto dell'orazione, della penitenza, del riposo, dell'ordine personale, del raccoglimento interiore: o beata solitudo!
§ IV. - Nella propria camera ogni religioso sia lasciato nella sua più ampia indipendenza e libertà: non si visiti in camera, le conversazioni di studio siano brevissime, non si facciano aduni in camera, non si prenda per il luogo del fumo, della mormorazione, del dissesto spirituale. La cella è sacra come il tabernacolo.
§ V. - Le camere siano sempre aperte per il Superiore: Egli le trovi aperte, o se le faccia aprire135; e visiti corridoi e celle almeno due volte l'anno, e ogni volta che lo crede opportuno.
Roma, 26.VI.'47
Art. 158. - Regole di clausura.
§ I. - La clausura è la difesa esterna della purezza: ed è la esterna manifestazione della vita di castità: è infatti il sacro recinto della casa religiosa che non può violare piede di donna.
§ II. - Entrano in questo sacro recinto i locali destinati alla vita religiosa propria o individuale; quindi: la propria cameretta o cella; lo studio proprio dei religiosi, individuale o comune; la sala di apostolato, redazionale o tecnico o di propaganda; i locali per uomini.
§ III. - Non sono di questo recinto: la cappella, il parlatorio, l'ufficio.
§ IV. - I Superiori, nei singoli casi, giudichino se vi sono cause ragionevoli e giuste che possono dispensare da questa legge. E allora non si abbiano recriminazioni. Si abbia anche davanti agli occhi il can.588.
§ V. - La legge della clausura sia osservata da tutti, primi i Superiori, senza pretesti o vane eccezioni, senza accettazione di persone, senza turbamento. E Dio se ne compiacerà. Anzi si applichi ragionevolmente alle singole occasioni, per es. ai viaggi; non vi sia mescolanza di religiosi e religiose; e, quando si viaggia assieme, per riconosciute necessità, si badi al posto occupato, si badi al contegno, si badi alla separazione e alla propria libertà.
Alessandria, 27.VI.'47
Art. 159. - La clausura nelle case di apostolato.
§ I. - Ordinariamente le nostre case religiose hanno annessi locali per aspiranti e locali per l'apostolato. In questo caso ciò che è casa religiosa, ad uso e dimora dei religiosi, va soggetto alla legge della clausura; ciò che è collegio e sala di apostolato136 non va soggetto a leggi di clausura.
§ II. - Si determini, con appositi cartellini o elenchi i locali soggetti a clausura: lo studio dei religiosi, il refettorio dei religiosi, il dormitorio dei religiosi, la camera dei religiosi, i corridoi propri a la ricreazione dei religiosi.
§ III. - In questi locali non si ammettono donne. Il Superiore, quando è necessario, più che dar licenza, chiami e mandi, come nei casi di infermità, nei casi di necessaria generale pulizia. L'ordinamento quotidiano delle camere ogni religioso se lo faccia da sé, o il Superiore destini un alunno celleraio di quei sacerdoti o ospiti che crede dover così servire.
§ IV. - Gli studi137, i laboratori di apostolato, i cortili, i dormitori, i refettori, i locali138 per gli aspiranti non sono soggetti a clausura; anzi può essere utile invitare i cooperatori a visitare i locali, specialmente di studio e d'apostolato; tuttavia, anche in questi luoghi, per ammettere lecitamente le donne occorre una causa buona, proporzionata, e la licenza del Superiore.
§ V. - Cause ve ne sono di veramente buone, ma occorre la licenza per moderare l'uso e il modo. Così è buona la causa di far vedere ai parenti l'opera d'apostolato dei figli; di far vedere ai cooperatori il frutto del loro sacrificio, e dei loro oboli; di accogliere visite di scolaresche per mostrare come ben vadano assieme pietà, studio e lavoro; di far vedere l'opera della stampa a persone in cui germina la vocazione. Però tutto questo si faccia senza rumore, senza apprensione di pericoli, senza disturbare gli alunni, ben ordinati nel vestito, e con scelta delle persone e delle ore, e non abitualmente e a capriccio. Ordinariamente gli esterni non si ammettano a visitare.
§ VI. - La clausura è per riguardo a tutti gli esterni: per le donne è specialmente rigorosa.
Alba, 28.VI.'47
Art. 160. - Disciplina delle visite.
§ I. - La nostra Pia Società deve tenere relazione con molte persone. Non sono però da noi in uso le visite così dette di prammatica, è bene non farne, è bene non accettare ordinariamente inviti a mensa, è bene non creare queste necessità che esigono tanto tempo e lo spendono poco utilmente.
§ II. - Anche la casa lasci l'impronta di ordine: quanto è possibile la porta che introduce all'interno della casa, sia sempre chiusa, cosicché vi sia bisogno di aprirla a chi deve entrare. Prima delle 8 non si ricevano ancora visite; dopo le 20 non si ricevano più.
§ III. - Il religioso che custodisce la porta sia tra i più garbati, più solleciti, più intelligenti; sappia accogliere, fare attendere in parlatorio, dare risposte convenienti. Non si chiamino i Maestri quando sono nell'ora di visita comune, quando sono a scuola, quando sono a conferenza, quando sono a mensa, quando si prendono il breve riposo del pomeriggio. Non si chiamino gli alunni oltre le ore e i giorni che il Superiore della casa ha stabilito: né ci si commuova troppo alle parole. Non si chiamino da la Chiesa, dalla scuola, da lo studio, da mensa, dal dormitorio, dall'apostolato. Però ogni regola può avere l'eccezione: quindi si risponda con sapienza, con educazione e con ammirevole fermezza.
§ IV. - Il religioso portinaio risolva egli stesso la situazione dei visitatori che vengono per inutili visite, e che chiamano il Superiore o l'uno o l'altro dei sacerdoti o dei Discepoli.
§ V. - Dal religioso portinaio non si pretenda che non veda, che non dica, che non faccia osservazioni: non si rimproveri, non si offenda nel suo dovere, non si violenti né materialmente né moralmente.
§ VI. - I Religiosi di San Paolo non frequentino il parlatorio, non si fermino fuori della porta, non attacchino discorso con chicchessia; ma si presentino solo se chiamati, silenziosi e premurosi.
§ VII. - La cura della portineria, del portinaio, dell'entrata e dell'uscita di casa, delle elemosine, è soggetta in particolar modo al Superiore della Casa.
Alba, 29.VI.'47
Art. 161. - Per uscire di casa.
§ I. - È utilissimo ai religiosi ed è importantissimo per la disciplina religiosa, come è decoroso ed equo, che il Superiore possa sempre sapere dove si trovano i suoi Religiosi.
§ II. - Il Superiore della casa abbia perciò un calendario guida di ogni ora sotto gli occhi, onde, in ogni evenienza, possa rispondere e a sé e agli altri dei religiosi e sacerdoti.
§ III. - Nessuno esca di casa senza licenza; la licenza non è un permesso, non è un'eccezione; e quindi il Superiore non la neghi senza motivo ragionevole; specialmente se si tratta di sacerdoti o di professi perpetui.
§ IV. - Gli Aspiranti, i Chierici, i Discepoli chiederanno in questa licenza ai rispettivi Maestri di gruppo; non è sufficiente chiederla all'assistente, né questi da sé la conceda. I Sacerdoti la chiedano al Superiore, o a chi il Superiore delega a l'ufficio di concedere la licenza.
§ V. - Alle licenze sono legate queste cose: informare il Superiore del luogo, dove si vuole andare; informare il Superiore della causa dell'uscita; ripresentarsi al Superiore, quando si ritorna.
§ VI. - Due buone abitudini cerchino i nostri di introdurre: presentarsi sempre al Maestro quando si rientra in casa dopo una assenza straordinaria; chiedere la benedizione al Maestro quando si esce per una assenza più lunga.
§ VII. - Alcune licenze è bene chiederle per modum habitus, senza l'onere di chiedere ogni volta per uscire: così per la scuola, o per mansioni ordinarie, che richiedono la presenza, le commissioni. Queste licenze si chiedano e si rinnovano ad annum: ma nessuno ne abusi.
Alba, 30 giugno '47
Art. 162. - La dimora fuori della casa religiosa e le vacanze.
§ I. - Il religioso acquista nella Congregazione la sua casa, e qui pone la sua dimora abituale, il suo domicilio, non come un collegiale, un ospite, ma come un figlio, un membro della Casa. Nessun religioso è vagante e può stare fuori della vita comune.
§ II. - Per causa di malattia, il religioso può aver permesso di dimorare fuori; ma i Superiori vigilino sul luogo e le persone e l'orario; e quanto è possibile dispongano le cose da curare il malato in casa. Per ragioni di studio, l'alunno può abitare fuori, ma si faccia in modo di ospitarlo in collegi seri; e si erige nei posti di studi, la casa degli studenti.
3. - Per ragioni di riposo, ossia per le vacanze, i religiosi, quanto prima si può, abbiano una villa; fino però a che vivono i genitori non si neghi ai Religiosi di visitarli una volta l'anno, se si trovano nella stessa nazione; ogni due anni se all'estero; ogni cinque anni se in terra di missione o nelle Americhe. Questo per ordinario. Le vacanze ordinarie non superino mai il mese: e di regola si rimanga nei 25 giorni in famiglia. Agli aspiranti si concedano 25 giorni in famiglia.
§ IV. - La dimora fuori della casa religiosa, eccetto si tratti degli studi, non superi mai i sei mesi; per più di sei mesi, si trattasse anche di sanatorio, si ricorra alla S. Sede.
§ V. - Quando si mandano i religiosi in istituti di cura, o in famiglia, il Maestro li accompagni con una lettera di raccomandazione ai Direttori ecclesiastici e ai Parroci; pregandoli ad assistere i nostri giovani religiosi nel periodo di cura o di ferie, e di riferire segretamente ai Superiori sulla loro condotta; ma soprattutto si preparino i giovani ad essere fedeli ad un buon regolamento di vacanza, in cui entrino le pratiche di pietà, il riposo l'aiuto in famiglia, e alquanto studio.
Alba, 1 luglio '47
Art. 163. - La corrispondenza epistolare.
§ I. - La corrispondenza epistolare è un modo di uscire di casa e di ricevere visite: perciò la corrispondenza ordinaria, sia in partenza che in arrivo, è soggetta a l'occhio del Superiore della casa.
§ II. - La corrispondenza epistolare con la S. Sede o il legato pontificio, col Superiore generale139 o il Superiore della casa assente, non è soggetta a l'occhio del Superiore della Comunità, e si può spedire e ricevere direttamente, senza ingiuria e tuta conscientia.
§ III. - La corrispondenza epistolare di coscienza deve passare, in partenza e in arrivo, per le mani del Superiore della casa, il quale la spedisce chiusa e la consegna chiusa.
§ IV. - I Superiori facciano uso modestissimo del diritto di guardare la corrispondenza e siano veri padri, non poliziotti; mantengano assolutamente il segreto; abbiano rispetto, moderazione, carità; distinguano tra novizi e professi; tra giovani e anziani; tra chierici e padri. I religiosi a loro volta evitino i sotterfugi, le ferme in posta, e consegnino le lettere ai Superiori, le consegnino aperte, e le ricevano soltanto dalle loro mani.
V. - È buono l'uso di una cassetta per la partenza: ma la chiave la tenga il Superiore soltanto. Vigilino i Superiori su l'esclusività e la delicatezza e la gravità di questo diritto, che nessuno altro ha, di leggere le lettere dei religiosi; perciò allo spedizioniere si consegnino chiuse; e ai distributori si consegnino chiuse; altrimenti siano date agli interessati direttamente; se questo non è possibile, non si aprano le lettere, e partano e si ricevano chiuse140.
§ VI. - Soprattutto a nessuno sia lecito, qualunque ufficio abbia, di aprire le lettere dei Superiori, sia in partenza che in arrivo, massimamente se portano l'intestazione "personale". Il farlo costituisce, ex genere suo, peccato mortale: e i Superiori siano certi di fidarsi bene!
Alba, 2.VII.'47
Art. 164. - La santa osservanza.
§ I. - Le regole disciplinari non portano gravame di colpa; ma obbligano, perché costituiscono la vita comune, la difendono, la rendono lieta. E perciò l'aderirvi amorosamente edifica gli altri, ed è ai singoli scala di perfezione.
§ II. - I religiosi pertanto e per l'ideale della perfezione e per dare buon esempio ai fratelli osservino fedelmente la disciplina religiosa e le sante Costituzioni.
§ III. - Massimamente si facciano coscienza, proposito, e pongano il santo affetto nelle obbligazioni dei propri uffici; così che da tutti, i doveri dei singoli siano compiuti perfettamente e a proprio merito, e ad esempio degli altri.
§ IV. - Gran mezzo per compiere le obbligazioni del proprio ufficio, è l'esaminarsi diligentemente su di esse; e il dirsi davanti a Dio la verità, e fare la penitenza delle mancanze: così facciano i Superiori, gli Assistenti, i librai, i maestri tutti, i singoli capireparto141.
§ V. - E poi pregare!
Alba, 3.VII.'47
Art. 165. - 166. - Regola della carità.
§ I. - La carità è una sola; parte da Dio, è diffusa nei nostri cuori da lo Spirito Santo, e circola nelle membra del Cristo. Se c'è carità divina, la carità circola nei fratelli; se la carità non circola nei fratelli, non c'è; perciò San Paolo ci dice che la carità fraterna è la pienezza della legge.
§ II. - La carità è principio e fine, inizio e compimento del bene soprannaturale; ogni virtù ed ogni opera buona procede dalla radice della carità, che è il dono della grazia e termina e si perfeziona nella carità che è unione in Cristo col Padre per lo Spirito Santo.
§ III. - Soprattutto quindi si curi la carità; la carità semplicemente, la carità fraterna come esercizio e segno, il genio della carità per cui si trova sempre nuovo alimento e modo142.
§ IV. - Si leggano spesso in San Paolo. - I Cor. XIII. - i caratteri della carità, si mandi a memoria questo capitolo, si spieghi ai novizi, si mediti e legga alla Visita una volta al mese, al primo venerdì del mese.
§ V. - La carità è bene ordinata, come tutta l'attività umana che segue ragione. L'urgenza della carità è regolata dalla necessità; il grado, dall'oggetto; la misura dalla nobiltà e amabilità. Iddio sopra tutto e sopra tutti; niente si può paragonare a l'amor di Dio; e l'amor di Dio ci riempie e ci sospinge; ci attira e ci libera. Tutti gli istituti religiosi si venerano più che il nostro; la nostra Congregazione si ama con amore di pietà, come la madre143. La Congregazione si ama più che i singoli, onde i singoli siano salvati nella Congregazione; le persone si amano più che le cose. Il maggior amore verso i Superiori legittima gli ossequi di pietà filiale; il maggiore amore verso chi è più fedele, legittima la maggior fiducia; chi però è più lontano ha bisogno di un amore misericordioso più grande. Verso i parenti i religiosi coltivano una carità più spirituale, più affettuosa, più pratica, più duratura. La carità comprende, aiuta, compatisce e prega.
Alba, 4.VII.'47
Art. 167. - 168. - Regola della mortificazione.
§ I. - La Pia Società non ordina penitenze esteriori ai suoi religiosi; ma indica come tre grandi penitenze: l'esame di coscienza quotidiano; il seguire quotidianamente la vita comune anche nel vitto, nel vestito e nella suppellettile; e soprattutto l'applicazione all'apostolato sia della redazione che della stampa che della propaganda.
§ II. - Queste mortificazioni, che costituiscono la vita comune nella disciplina e nell'apostolato, hanno l'onore di un articolo delle Costituzioni, e sono elencate in questi atti: sorgere prontamente e presto da letto e applicarsi ai doveri, secondo l'antica e continuata tradizione della nostra casa; non prendere cibo fuori di pasto, eccetto la merenda permessa dove si crede opportuno; non indugiare in chiacchiere, né in casa, né fuori; diligenza nei propri doveri, in spirito di collaborazione vera, per condurre a compimento le opere iniziate.
§ III. - Queste mortificazioni si accolgano volentieri, si appetiscano, si offrano gioiosamente a Dio. Soprattutto la diligenza nei doveri si eserciti, sotto il governo dei Superiori, ciò che può costare di più. E ogni mortificazione si faccia con semplicità, senza che nemmeno se ne avveda chi la fa.
§ IV. - Non è bene che i nostri Religiosi, nisi ex probato et speciali spiritu, usino cilici e uncini, dormano per terra, pratichino particolari digiuni continuati; la loro penitenza è nel molto, savio, diligente lavoro d'apostolato; e nella rinuncia costante per far vita comune. La lettura offre un particolare campo di mortificazione: non si leggano giornali di non ottima nota, e si tema; non si prendano riviste, in qualunque modo pericolose, e si sappia rinunciare; non si leggano libri proibiti, e si chieda sempre. Il fumare non è nella Pia Società proibito in modo formale; ma non è né raccomandato, né concesso; è invece deprecato e indicato come molto sconveniente. Perciò non si fumi con abbondanza; si contenti di quanto consegna il Superiore e si abbia occhio alla povertà. E non si fumi in pubblico. Nei viaggi: quanto si può si usino i mezzi propri; quando si viaggia in treno, non si prenda per regola la prima classe; quando invece è possibile i sacerdoti e i religiosi professi viaggino in seconda classe.
§ V. - Per le penitenze corporali, basta il permesso del confessore, se si tratta di cose private e piccole; occorre invece la licenza del Superiore se si tratta di penitenze esterne e pubbliche, per esempio: un digiuno.
Genova, 5.VII.'47
Art. 169. - Regola dell'umiltà.
§ I. - La regola aurea è vivere la vita del Maestro Divino nel mistero della umiltà: la sua parola, il suo esempio, il suo spirito.
§ II. - La parola del Divin Maestro: Imparate da me che sono umile di cuore; siedi a l'ultimo posto. Il suo esempio: Egli lava i piedi a gli Apostoli. Il suo spirito: lo Spirito lo ha condotto a l'annientamento e a l'umiliazione e a l'obbedienza144.
§ III. - L'umiltà è nella sommissione, qui non c'è inganno.
§ IV. - I Superiori mostrino soavità! Ascoltino e accettino le ragioni di chiunque, stimino tutti, amino tutti, servano a tutti.
§ V. - I Religiosi siano docili: di opere e di cuore e di mente e di volere e di spirito.
Treno, 7.VII.'47
Art. 170. - Regola domestica: l'imitazione di San Paolo.
§ I. - Molte regole, anzi la somma delle regole, si concentra in questa: imitare S. Paolo nell'amore alle anime145, come egli ha imitato il Divin Maestro; ossia, imitare il Divin Maestro come lo ha imitato S. Paolo, vivere il Divin Maestro nel mistero della vita di S. Paolo. Perciò: conoscere S. Paolo studiarlo negli Atti e nelle Lettere; seguire S. Paolo nelle virtù e nello zelo; specialmente nella forma dello zelo; amare S. Paolo e aderire a Lui con tenero affetto.
§ II. - Paolo capì il Cuore di Gesù, il suo amore per noi, e in questo amore ha dimorato, per cui il Cuore di S. Paolo è diventato il Cuore di Gesù, perché l'amore di Gesù per noi e per il Padre investì e immerse in sé il cuore di S. Paolo: seguendo S. Paolo aderiamo all'amore di Gesù.
§ III. - Siamo imitatori di S. Paolo e del Divin Maestro anche e soprattutto nell'amore alle anime e nel modo di far apostolato. E il modo è questo: che come Lui e come il Divin Maestro diventiamo alle anime via e verità e vita, ossia diventiamo alle anime luce, esempio e fonte di grazia; dottrina, legge, preghiera; diamo cioè un Vangelo vivente, vissuto, vivificante.
§ IV. - Ma per questo dobbiamo: premere vestigia S. Pauli.
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