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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • Il libro di una filiale memoria
    • LA VITA E LE OPERE DELLA PIA SOCIETÀ SAN PAOLO
      • Capo VIII - [GLI STUDI NELLA SOCIETÀ]
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Capo VIII - [GLI STUDI NELLA SOCIETÀ]


Roma, 8.VII.'47

Art. 171. - I nostri studi.

L'oggetto dello studio sampaolino.

§ I. - Gli studi si promuovano, si coltivino, si finiscano con diligenza.
Essi sono celeste mezzo per condurre a compimento la vocazione nostra.

§ II. - I nostri studi sono letterari , scientifici, filosofici, teologici; tecnici.

§ III. - La Divina Rivelazione quale la S.Chiesa ci comunica per mezzo della Sacra Scrittura e il suo insegnamento perenne, costituisce l'oggetto centrale e sostanziale, a cui gli altri studi sono ordinati come mezzi di intelligenza, di spiegazione, di applicazione, di diffusione.

§ IV. - Gli studi letterari hanno importanza introduttiva ed esplicativa; sono la scala e la irradiazione; ci portano nel significato e nel senso e ci rendono atti a vestire la parola di Dio di bellezza appetibile: perciò nella Pia Società, per la nostra vocazione, essi hanno importanza principale, e non può ascendere a146 Maestro, chi non fosse in tali studi lodevolmente approvato.
Gli studi scientifici e filosofici conducono al sapere naturale esterno e interno, visibile e invisibile, alla verità che è specchio ed orma di Dio Creatore, con la quale si forma la mentalità del vero soprannaturale e della sua retta apologia: i Sampaolini non sono dei cultori di scienza, ma sarebbe affatto insufficiente chi non avesse in scienza e in filosofia l'approvazione lodevole, perché troppo temerariamente si esporrebbe ai pericoli dell'errore e della sconfitta nel campo della disputa.
Gli studi teologici sono il sapere soprannaturale, il sapere del nostro apostolato e della nostra vita religiosa; sono l'applicazione ragionata delle divine verità al pensiero, agli atti umani, al diritto, all'arte, al governo degli stati, all'economia sociale: questi studi sono complessi, il Diritto canonico fa parte di essi: e le note dei nostri in questi studi nel corso seminaristico non dovrebbe mai essere inferiore alla gran lode.

§ V. - Parte integrante dello studio è la buona conoscenza teorica e pratica della tecnica dell'apostolato editoriale. I nostri alunni l'apprendono fin dai primi anni, con diligenza, in grado non superficiale, da maestri idonei.
Questo studio e questa pratica li rende saggi, equilibrati, aderenti alla realtà della vita; ne sviluppa il senso di responsabilità, di personalità, di comunità; è tra i principali segni e mezzi di vocazione.

§ VI - Nessuno sia avviato a studi speciali, se prima non ha terminato il curriculo degli studi ordinari; e nessuno da nessuno di questi studi sia dispensato, perché essi sono base e colonna di tutto il sapere.


Roma, 8.VII.'47

Art. 172. - La regola dei nostri studi.

§ I. - Ai primi religiosi venuti a Roma, il Primo Maestro disse: "La vostra fede sia pura, e sia quella che si annuncia in tutto il mondo per mezzo della stampa", perché, venendo a Roma, colla fede di Roma potevano confrontare il loro insegnamento, e insegnare l'insegnamento di Roma.
Nel nostro stemma sta la parola: "per Ecclesiam".
Ancora: il distintivo della vocazione nostra e dell'apostolato nostro, richiesto da principio dal P. Maestro, è l'"amore alla Chiesa".

§ II. - La devozione alla Chiesa, a cui il Divin Maestro ha affidato e l'insegnamento e il governo e la legge della preghiera, ci salva da l'illuminismo.

§ III. - L'adesione alla Chiesa è quindi la regola illuminativa, direttiva, perfettiva del nostro studio: ci illuminiamo a questa lampada, seguiamo questo indirizzo, arriviamo alla piena intelligenza del suo insegnamento.
È dunque dovere per chi promuove e presiede agli studi; per chi si applica agli studi e li compie, di sentire colla Chiesa: con umiltà, docilità, fiducia, semplicità; filialmente; sempre più; vedendo nella Chiesa il Divin Maestro che insegna, superando con fede i difetti degli uomini di Chiesa, e prendendo l'insegnamento come da Dio.

§ IV. - Non solo l'insegnamento, ma il metodo, le fonti indicate, la durata degli studi; senza mormorazione; e pronti anche ai cambiamenti di indirizzo; sicuri che si arriverà a una pienezza di cultura più certa e ubertosa.

§ V. - L'aderire alla Chiesa non toglie nulla al nostro metodo, ma il metodo nostro è via per aderire alla Chiesa più personalmente e abbondantemente, e rendere l'insegnamento e il metodo della Chiesa più celere e copioso quanto ai frutti per l'anima di chi studia, e per l'apostolato.


Roma, 11.VII.'47

Art. 173. - Il metodo dei nostri studi.

§ I. - Che diventiamo umili e assidui Discepoli del Divin Maestro, onde riusciamo maestri valenti delle anime.

§ II. - Che i nostri studi mirino alla sintesi e alla unificazione in Gesù Cristo, qui replet omnia, in quo omnia constant, qui est caput omnium.

§ III. - Che il Divin Maestro, come si versa e penetra le cose, sia da noi preso nella pienezza della sua integrità.

§ IV. - Dobbiamo perciò ogni materia apprendere e insegnare sub lumine fidei; anche nelle scuole preparatorie, classiche e scientifiche; ogni verità infatti procede ed è riflesso di Dio e del suo Verbo e ogni cosa è ordinata al Cristo, spazio e tempo, essere ed operare.

§ V. - Il Divin Maestro si mostri nella sua sapienza, nella sua potenza, nella sua bontà, via e verità e vita, quale egli, Sapienza eterna, si è dichiarato nei libri Sapienziali. - Prov. VIII, Eccli. XXIX -, e quale si è detto in Jo. XIV.

§ VI. - All'esposizione sintetica e unificata nel suo centro naturale stabilito da Dio (Eph. I) corrisponde l'integrità dell'adesione nostra: ossia tutta la persona, mente e cuore sia piena della luce, della bontà, dell'ordinamento del Maestro Divino; onde la nostra scuola sia edificante del Cristo, nel corpo di Cristo, e ne escano discepoli di Cristo, e maestri in Cristo.

§ VII. - Per la applicazione di queste regole costruttive del sapere sampaolino è necessario che i maestri siano pii e dotti e pazienti, e cioè perseveranti nella loro classe e nel loro insegnamento.

§ VIII. - È necessario ancora che si scriva in casa un manuale propedeutico, direttivo e didattico, che introduca insegnanti ed alunni in questo metodo e scopra loro questa fonte. Buoni sono: "Per l'unificazione degli studi" e "Panorama" del nostro Can. Chiesa, e le sue "verità analogiche, pratiche, didattiche", in calce alle tesi di filosofia e di teologia.

§ IX. - Più facile e perciò più doveroso è l'unificazione in Cristo della teologia e delle scienze teologiche.

§ X. - La quale, nella nostra scuola e nel nostro insegnamento, non sia soltanto storica, soltanto critica, soltanto eruditiva, ma vitale, vissuta, vivificante, quale si addice a chi ha per diocesi il mondo; parta e si radichi su Gesù Cristo, sviluppi e applichi il suo insegnamento, la sua vita, la grazia che ci ha meritato, e arrivi ad edificare in Cristo gli alunni, che in Cristo devono diventare Maestri.
Si tenga conto di quanto è fatto: ma si progredisca, partendo di qui, da tutto quello che è conquistato e approvato.


Roma, 12.VII.'47

Art. 174. - Davanti al progresso del sapere.

§ I. - La parola di Dio non è stabilizzata, ma si evolve in nuove quotidiane applicazioni, e prende quotidianamente le nuove vie di evangelizzazione.
L'umano progresso, guidato dallo Spirito vivificante, offre ogni giorno nuovi e più efficaci e più ubertosi mezzi per il servizio della verità e del Vangelo e del Maestro Divino.
La nostra regola ci fa vigilanti e ci invita e ci astringe a prendere fiduciosamente i mezzi di apostolato più celeri e abbondanti.

§ II. - Davanti alle nuove conclusioni del sapere teologico e naturale, davanti ai nuovi trovati del progresso come servizio dell'apostolato, noi ci troviamo in questa posizione: se sono conclusioni scientifiche, se sono mezzi provati, sì; aderiamo e li facciamo nostri; se sono illusioni, no, non li accettiamo. Quindi non respingere inconsideratamente e non accogliere con leggerezza.
Ne andrebbe di mezzo la dignità, la povertà, l'edificazione del bene.

§ III. - Siccome la nostra Congregazione non fa lavoro di punta, non pretendano i nostri di rivolgersi e spendersi a far la prova e a certiorarsi147 su ogni nuova parola: perseverino vigilanti e pazienti e fiduciosi nel loro lavoro: altri che han questa missione, compiono gli esperimenti; noi saremo i primi a servircene, quando siano conquistati alla scienza e all'arte apostolica.

§ IV. - Tutti indichino; nessuno si avventi; l'esame e il giudizio della utilità pratica e della convenienza morale e religiosa dei nuovi mezzi, lo fa e lo comunica il Superiore generale, il quale discute la cosa col suo Consiglio, dopo averla fatta studiare da competenti in casa e fuori.
All'indirizzo dei Superiori si sta docilmente, sia che si tratti di pensiero, come di azione.

§ V. - Ma il giudizio supremo e la norma direttiva decisa si prenderà dalla S.Sede: e sia che tal giudizio e tal norma arrivino prima d'ogni iniziativa, sia che arrivino dopo, a questo giudizio e a questa norma si obbedisce, e ci si conforma quieti e senza discutere.


Roma, 13.VII.'47

Art. 175. - Le case di formazione e di studio.

§ I. - Principio: La nostra Congregazione intende prepararsi essa stessa i suoi membri, accogliendoli giovani, e formandoli al suo spirito nelle sue case di formazione e di studio.

§ II. - Questo generale indirizzo non esclude che per eccezione si possano anche accettare uomini fatti e sacerdoti anziani; ma l'eccezione deve essere molto bene esaminata a norma dell'Art. 21, gravissimis de causis.

§ III. - Per giovani intendiamo: i fanciulli dopo l'undicesimo anno; gli studenti di ginnasio o di liceo, capaci di una piena formazione nel probandato e nel noviziato; gli studenti universitari, di teologia e i giovani sacerdoti, ma ben ponderati, e veramente docili; i giovani in genere fino al 23° anno di età per i Discepoli.

§ IV. - Conseguenza: ogni sollecitudine per i vocazionari, ogni cura per i giovani, ogni pensiero per la vocazione dei giovani.
I nostri vocazionari siano posti dove le vocazioni possano venire educate secondo il nostro metodo e spirito: e quindi nei centri di diocesi, nelle città migliori per apostolato.
Si distingua bene il vocazionario dalla casa di formazione per gli studi superiori: il vocazionario è raccolta e scelta; la casa di formazione è istituzione; i vocazionari sono molti, le case siano poche.

§ V. - Nelle case di formazione e nei vocazionari il corso di studio sia ordinato, graduale e completo di maestri, di corsi, di testi, di orario, di materie d'insegnamento: e queste comprendano la grammatica e le materie classiche, la matematica e le materie scientifiche, e tutto il corso dello studio sacerdotale.


Roma, 14.VII.'47

Art. 176. - I Maestri degli studenti nelle Case di formazione e di studio.

§ I. - In ogni casa di formazione e di studio, in dipendenza dal Maestro Superiore della casa, sia scelto e preposto ad ogni ordine di studenti un Maestro, al quale, in dipendenza dal Maestro Superiore, è affidata la direzione e la formazione civile, spirituale, religiosa, sacerdotale, culturale, dei nostri alunni studenti.

§ II. - Gli ordini degli studenti sono i seguenti: fanciulli fino al secondo corso ginnasiale o medio; giovani del terzo, quarto, quinto corso ginnasiale; chierici di filosofia; chierici del corso teologico; chierici e sacerdoti del corso accademico.

§ III. - Il Maestro degli studenti prepara, nei corsi ginnasiali, i giovani al noviziato: infatti i nostri corsi ginnasiali sono un probandato, una selezione, un avviamento, una scuola apostolica; applica e compie, nei corsi superiori, il lavoro del noviziato, guidando i chierici nella pratica dei voti religiosi, nell'amore alla Congregazione, nella formazione all'apostolato.

§ IV. - Il Maestro degli studenti, nelle nostre case e per Costituzione, ha quindi le prerogative spirituali e giuridiche, gli obblighi e i diritti del Maestro dei Novizi: così egli tratti cogli alunni, così gli alunni trattino con lui, sempre in dipendenza dal Maestro Superiore della Casa.

§ V. - Le relazioni del Maestro degli studenti coi Maestri di scuola e di apostolato si svolgano nell'ordine della carità e della collaborazione, non nell'ordine dell'autorità e della dipendenza, il quale148 dipende dal Maestro Superiore della Casa.
Perciò i Maestri di scuola e di apostolato abbiano per il Maestro di formazione, cui sono commessi gli studenti, grande rispetto e amorevole riverenza, e tengano conto dei suoi desideri e delle sue indicazioni, e il Maestro degli studenti, largo di criterio e grato, lasci i maestri di apostolato e di scuola nella loro libertà di insegnamento e di movimento. Gli uni e gli altri, senza posizioni di sdegno o di falso diritto, stiano in dipendenza dal Maestro Superiore della Casa.

§ VI. - Le relazioni del Maestro degli studenti col Maestro Superiore della Casa, nella nostra famiglia religiosa, sono relazioni di dipendenza filiale.
Al Maestro Superiore, come a Padre, fa capo tutta la casa: nella pietà e nella formazione e nella disciplina, nello studio e negli orari; nell'apostolato e nella amministrazione.
Il Maestro Superiore accetta, dimette, fa le correzioni pubbliche, secondo le Costituzioni; dispone la disciplina della Casa; approva i testi e gli orari di scuola, di vacanza, di apostolato; governa la Casa.
Il Maestro degli studenti applica ai singoli e al gruppo gli indirizzi spirituali della Congregazione, e li guida in essi.
La dipendenza filiale e l'autorità paterna sono potere e libertà, prudenza e fiducia, docilità e accondiscendenza: queste virtù si armonizzano nella sapienza.


Roma, 15.VII.'47

Art. 177. - Il prefetto degli studi e il Consiglio
degli studi.

§ I. - Per il buon andamento degli studi nella Pia Società, almeno nelle case maggiori di studio, è dato un Prefetto degli studi.
Il Prefetto degli studi è nominato dal Superiore della Casa, e da esso dipende; e viene confermato dal Superiore generale.

§ II. - Il Prefetto degli studi vigila, coordina, promuove, e a lui fa capo tutta "la parte dello studio", il "bonum scientiae" della casa: prepara i programmi e ne vigila lo svolgimento; prepara orario e calendario scolastico e lo fa osservare; procura i testi scolastici; cura amorevolmente i Maestri di scuola e perché compiano il dovere, e perché abbiano il necessario: tutto in dipendenza del Maestro Superiore, in armonia col Maestro dei singoli ordini di studenti, e con autorità di ufficio su le cose e le persone che fanno capo a lui per lo studio.

§ III. - Per il buon andamento degli studi nella Pia Società è pure stabilito nelle case di studio un "Consiglio di studio" (che non è il Consiglio del Governo) composto dal Prefetto degli studi, che è il primo e il capo, e da tutti i Maestri di scuola.

§ IV. - Il Consiglio degli studi, per le singole e proporzionali necessità, sia radunato, interrogato nei suoi pareri, sollecitato nei suoi aiuti, ascoltato anche nei suoi desideri e incoraggiamenti dal Prefetto degli studi, quando lo crede opportuno; dal Maestro degli studenti, quando ne ha bisogno; dal Maestro Superiore almeno quattro volte a l'anno.

§ V. - Il Maestro Superiore raduna tutto il Consiglio degli studi ogni tre mesi per conoscere, provvedere, rianimare il buon andamento dell'anno scolastico, o per gli scrutini scolastici preliminari.
Lo raduna poi tutto e lo presiede per lo scrutinio finale dell'anno scolastico.
Questo scrutinio finale non si limiti a prender atto dei singoli voti scolastici dei singoli esaminatori; ma, tenendo conto di ogni cosa, e specialmente per i chierici tenendo conto paternamente di quanto si deve tenere conto di un figliuolo e fratello in Gesù Cristo, si facciano, se necessitano, modifiche necessarie, e in solidum si promuova o si rimandi.
Ancora: sia richiesto e sentito il voto dei singoli sulla disciplina generale dell'alunno; sulla ammissione al noviziato, alla Professione, e agli Ordini Sacri. Il quale voto sarà presentato e discusso nel "Consiglio di governo".

§ VI. - Sebbene il "Consiglio di studio" sia formato da tutti i Maestri di scuola, non è necessario che tutti siano convocati ogni volta che si tiene il consiglio: ma chi lo raduna chiami solo i Maestri interessati all'argomento che vuol trattare. Soltanto per il "Consiglio dello scrutinio" finale devono essere tutti presenti.

§ VII. - Ricordino tutti quelli che partecipano al Consiglio, che sono tenuti al segreto di quanto in Consiglio si dice e specie si delibera in solidum.


Roma, 16.VII.'47

Art. 178. - I maestri di scuola.

§ I. - Le Costituzioni ne trattano con un articolo nobilissimo, grave e decoroso, il quale investe la responsabilità dei Superiori e dei Maestri.

§ II. - I Maestri di scuola sono scelti dal Superiore della Casa, con il consiglio del Maestro degli studenti e del Prefetto degli studi.

§ III. - Nella scelta dei Maestri di scuola, i Superiori usino la massima cura: e cioè preghiera, riflessione, diligenza, libertà.

§ IV. - Dote sintetica dei Maestri di scuola è che essi devono precellere sia in mezzo ai religiosi, sia di fronte agli alunni.

§ V. - Devono precellere: in scienza e in didattica; perciò la Pia Società affidi la scuola a Maestri laureati, quanto è possibile; o almeno bene periti della loro materia di insegnamento.

§ VI. - Devono precellere: in pietà sacerdotale e in disciplina religiosa; perciò i maestri siano veramente umili, veramente disciplinati, veramente uomini di orazione, veramente venerati per virtù; e non abbiano con gli alunni troppa famigliarità specie in ricreazione; non abbiano abitudine di fumare, di bere, di dormire, di uscire, di fare politica, di far chiasso.

§ VII. - Devono precellere: nello zelo e nella diligenza della scuola; perciò siano fedeli ai giorni di scuola, fedeli all'orario, fedeli ai programmi, fedeli al metodo di insegnamento praticato in Congregazione, fedeli allo spirito della sua dottrina; assegnino e correggano i compiti, richiedano la recita delle lezioni, si adattino agli alunni, li guidino individualmente, come se avessero a tirar su Gesù Bambino.

§ VIII. - I nostri Maestri di scuola non abbiano idee liberali, non abbiano condotta indipendente, non abbiano costumi rilassati, non abbiano trascuratezza per le cose di Dio e il Breviario e la Messa; ma siano primi alle pratiche di devozione, vigilanti sul loro portamento, docilissimi alle Costituzioni, amorosamente attaccati alla Chiesa.

§ IX. - Il Superiore della Casa, per ottenere diligenza e zelo, vigili sulla salute dei Maestri di scuola: li lasci liberi per la scuola, non esiga troppo altro lavoro, li nutra convenientemente anche se deve far loro portare qualche cibo speciale o più abbondante, o permettere qualche ristoro fuori pasto; vigili che prendano riposo al giovedì e alla domenica; conceda però loro anche un orario di ministero sufficiente, perché in esso gustino il sacerdozio, e vi radichino il loro apostolato.

§ X. - Ogni casa di studio sia fornita di biblioteca, dove i Maestri di scuola specialmente possano trovare luce, alimento e guida al loro insegnamento. Si abbia dai singoli e dalla Casa, molto più sollecitudine per la biblioteca della Casa che per la biblioteca individuale: questa non danneggi mai quella, ma sia impegno di ognuno fomentare la comune biblioteca.
Bibliotecario sia un Sacerdote di ampia dottrina, di delicata coscienza, di largo consiglio, di inalterabile fortezza.



Art. 178. bis149. - Gli Assistenti.

§ I. - Gli alunni abbiano l'Assistente.
Nelle case grandi gli studenti e i discepoli abbiano assistenti propri; nelle case piccole, quando è possibile, è anche conveniente.
Gli Assistenti degli studenti siano chierici, gli assistenti dei discepoli siano discepoli, gli assistenti dei chierici siano possibilmente Sacerdoti.
Nei reparti numerosi, che sorpassano i 50 alunni, si dia all'Assistente un secondo assistente come aiuto.

§ II. - L'Assistente ha relazione immediata col Maestro del gruppo, e a lui fa capo per la disciplina e la sua formazione, in dipendenza del Superiore della Casa.

§ III. - Il Maestro abbia cura dell'Assistente come del fratello maggiore, vigili sulla sua salute, le sue pratiche di pietà, i suoi bisogni personali, i suoi studi, il suo progresso religioso, l'esercizio dei voti, la sua formazione.
Il Maestro educhi il suo assistente ad educare, lo istruisca, gli dia i suggerimenti più utili, lo avvisi, lo corregga, lo incoraggi, lo sostenga, lo faccia pregare; non pretenda che tutto sappia, che a tutto arrivi, che sia perfetto; non lo rimproveri in pubblico, non lo derida, non ne parli male, non abbia di lui solo lamentele; tenga presente la sua adolescenza, il suo sviluppo; lo lodi presso i Superiori.

§ IV. - L'Assistente non è un altro Maestro, non è il Maestro150; ma l'Assistente è il collaboratore, il coadiutore, è soprattutto il fedele esecutore del regolamento e delle disposizioni del Maestro; che le applica ai singoli alunni e alle singole cose e ai singoli luoghi: in questa applicazione intelligente, pronta, costante, accurata sta il suo spirito di iniziativa e la sua personalità. L'assistente non è il controllore del suo Maestro, il suo vigilante, il suo giudice, ma l'alunno che più l'obbedisce, onde il Maestro abbia in lui consolazione e conforto.

§ V. - Nel governo degli alunni, il Maestro faccia molto fare dall'Assistente: corredi, pulizia, piccoli permessi; ascolti le relazioni dell'Assistente e dia peso ai suoi giudizi; dia fiducia alla presenza dell'assistente; ma ne tenga la disciplina151, e ogni relazione la controlli de visu et de auditu; e sine sensu stia con i suoi.
L'Assistente segua gli alunni, tutti, sempre e dappertutto, in chiesa, in camerata, a studio, in ricreazione, a passaggio, nei servizi d'igiene; veda molto, e richiami fraternamente, ma parli pochissimo in pubblico; non dia sentenze sull'avvenire dei giovani, non minacci, non si lasci sfuggire nomignoli; non percuota mai, castighi pochissimo, non privi mai del cibo; giochi anche lui, non si faccia crocchi di giovani, non abbia preferenze; voglia bene e molto a tutti, non faccia regali ai singoli; non tocchi gli alunni. E tenga diligentemente informato il Maestro della condotta sua e di quella dei giovani.

§VI. - I Chierici, dopo il corso liceale, fanno l'Assistente per un anno.


Roma, 17.VII.'47

Art. 180. - 181152. - I Confessori degli studenti.

§ I. - Nelle case degli studenti siano mandati solo Sacerdoti e Religiosi di ottima nota, i quali, assieme ai Maestri di scuola, edifichino colla presenza, con l'esempio, con la preghiera, con la parola, con tutto il decoro della vita religiosa, e l'apostolato di redazione, di stampa, di propaganda, etc., cui sono assegnati.

§ II. - E non siano mandati sacerdoti o religiosi che abbiano bisogno di speciale vigilanza, pericolosi alla comunità, o come in luogo di castigo: gli occhi dei giovani sono troppo aperti, e troppo influisce su l'animo loro la condotta dei maggiori.

§ III. - Per la direzione spirituale i giovani studenti accedano al Maestro degli studenti: per lui la Congregazione dirige i suoi eletti. Il Maestro usi prudenza, essi si accostino con fiducia; e si ha così l'unità della direzione tanto necessaria alla formazione dello spirito. La quale unità non sia però a detrimento della libertà, e quindi, se in casi particolari, per lume o indirizzo o anche consolazione, uno studente si rivolge ad altro sacerdote, sappia che ha fatto bene, e che il Maestro ne è contento sinceramente.

§ IV. - Per le Confessioni: gli studenti almeno una volta la settimana; non è obbligatoria per loro la Confessione da un confessore straordinario quattro volte a l'anno.

§ V. - Ogni casa abbia un numero sufficiente di confessori; se non bastano i sacerdoti della casa si invitano Sacerdoti di fuori, possibilmente religiosi; è bene stare al confessore ordinario ma è libero ad ognuno di servirsi di un altro, quando la sua coscienza lo richieda; è bene avere un giorno fisso per le confessioni, ad es. il venerdì; ma è libero appressarsi al confessore anche in altro giorno; i Superiori e il Maestro degli studenti non confessano i propri alunni, eccetto ne siano personalmente richiesti.



Art. 181153. - Gli Studi letterari.

§ I. - Il nostro apostolato richiede belle penne. Che si esprima il pensiero in forma artistica, semplice, chiara per chi non sa, non discara154 a chi sa, sempre elegante; lingua pura e propria e bella; stile dignitoso, adatto all'argomento e potente sui lettori.

§ II. - Lo studio letterario si deve considerare ed è nella Congregazione tra le materie principali, di prima importanza. Esso sia organicamente e progressivamente distribuito in cinque corsi di ginnasio e in tre (due) corsi di liceo (letterario).

§ III. - I Maestri degli studi superiori di letteratura siano, quanto è possibile, laureati in belle lettere o ben periti nella storia della letteratura e nell'arte letteraria.

§ IV. - Il corso letterario comprende lo studio della grammatica, della rettorica; della storia della letteratura e della critica letteraria.
Non si fermino i nostri alla parte tecnica della grammatica e della rettorica, o alla storia della letteratura; ma leggano ed esaminino e studino i modelli del bello scrivere, e gli Autori che vestirono i più nobili pensieri della più nobile forma. E facciano largo esercizio di applicazione dalla grammatica; di uso dei principi e delle regole di rettorica; prove e riprove del comporre artistico; sia in prosa che in poesia.

§ V. - Ampie, laboriose, amorosissime lezioni si tengano su Dante e su Manzoni, padri della letteratura italiana e universale: essi non solo ci insegnano che155 è veramente letteratura, ma che cosa è e che cosa vale la letteratura cristiana: pensiero cristiano dato in forma artistica.
La letteratura infatti è scala, irradiazione, ed emporio del più alto pensiero.
Per la speciale preparazione all'apostolato nostro, senza rispetto umano, abbiano nella nostra scuola giusto e onorevole posto i classici cristiani di ogni lingua.

§ VI. - E per la stessa ragione i Maestri di scuola e il Prefetto degli studi usino forte vigilanza ed escludano, con delicata coscienza, gli autori, e negli autori i passi, che possano far danno alla fede, alla purezza, allo Spirito religioso degli alunni.

§ VII. - Si studi la lingua letteraria greca per cinque anni; si attenda allo studio amoroso del latino per otto anni.
La lingua italiana si impari da tutti i nostri studenti, in ogni nazione, sia sopra i testi, sia nell'uso, sia nello scrivere: è di particolare importanza per il nostro apostolato.
Si studi per tre anni una lingua estera, e si faciliti chi può ed è inclinato ad impararne di più: ma non si fermi lo studio alla grammatica e si apprenda la lingua viva e la forma letteraria. Sarà tuttavia ai nostri dato facile modo di imparare le lingue estere sia per mezzo della conversazione con chi è stato all'estero, sia andandovi essi stessi, specie durante le vacanze estive.

§ VIII. - Poiché gli studi letterari sono ordinati non solo alla cultura della mente, ma all'apostolato della penna, curino i maestri, nella scelta e nello svolgimento dei tempi, di preparare e rendere maturi i nostri studenti, gradatamente e sveltamente, ad ogni genere di lavoro letterario che l'apostolato oggi richiede: da la piccola cronaca, all'articolo di massima, al capitolo del libro, alla costruzione di un periodico.



Art. 182. - La cura della pietà nelle case di studio.

§ I. - La pietà alimenta la vocazione, la difende, la porta a compimento.
I giovani di vocazione in ogni studio trovano esca a maggior pietà.
I giovani che, crescendo nello studio, diminuiscono nella pietà, sono di vocazione dubbia.

§ II. - Abbiano gran cura tutti i maestri che gli studi letterari, scientifici e filosofici, nei loro principi e nei loro commenti non raffreddino la pietà, ma la infiammano.
La pietà non sia derisa mai.
Il tempo della pietà non sia portato via dal troppo lavoro di studio o di apostolato. Sopra la pietà non si esalti nulla. Nemmeno non si esalti il giovane di pietà sopra chi riesce meglio nello studio e nell'apostolato, quasi lo studio e l'apostolato non contassero positivamente: unicuique suum.

§ III. - Le pratiche di pietà si compiono tutte fedelmente: le più piccole con più diligenza.
Così le orazioni, l'esame del mezzogiorno, le brevi orazioni avanti e dopo lo studio e l'apostolato e i pasti, le coroncine, le giaculatorie, l'uso dell'acqua benedetta, il canto delle lodi, l'imaginetta sul banco, i fioretti dei mesi mariani, le mortificazioni più minute.

§ IV. - La pietà ha centro nella S. Messa, ove veniamo offerti a Dio, consacrati e uniti a Lui.
La pietà ha il suo grande esercizio nella devozione al Divin Maestro nel mistero eucaristico
La pietà ha il suo grande mezzo nella devozione alla Madonna.

§ V. - La pietà dei piccoli, dei fanciulli sia specialmente sostenuta con le preghiere vocali.
La pietà degli adolescenti, ultimi anni di ginnasio e filosofia, sia sostenuta e coltivata specialmente col metodo personale: convinzioni, proposito, orazione; che intendano e meditino, che si vincano e progrediscano, che preghino e amino tanto il Signore.
La pietà dei giovani, dei chierici teologi, sia unitiva e liturgica: adoperino il messalino, e seguano lo spirito di oblazione di sé, di consacrazione a Dio, di comunione col Maestro divino, onde diventino in Cristo per lo Spirito Santo veri operai della vigna del Signore.

§ VI. - Gli alunni siano sempre gioiosi.
La pietà non s'imponga; ma si faccia stimare, ricercare, godere.
Si spieghi perciò nelle sue fonti, nella sua storia, nei suoi effetti operati nei santi.


Roma, 19.VII.'47

Art. 183. - Gli studi scientifici.

§ I. - Questi studi sono nella Pia Società coltivati, non come eccezione da qualche membro che più li intende e li gusta, ma come ordinario e comune patrimonio di sapere.

§ II. - Perché, sebbene il fine della Congregazione non sia direttamente il progresso scientifico, è tale la necessità di tali studi per poter usare i mezzi più celeri e ubertosi secondo le Costituzioni, che non potrà essere perito maestro delle anime chi ne fosse privo o insufficiente.

§ III. - Intendiamo per studio scientifico: la scienza naturale, fisica, matematica; la storia, la geografia, le scienze affini e ausiliarie, quanto occorrono all'apostolato nostro.

§ IV. - Questi studi si fanno da tutti per sette anni; cinque di ginnasio e due di liceo.
Preceda sempre lo studio elementare e secondario preliminare, utilissimo a dare fondamento alla mentalità scientifica: in questo studio156 predomini il racconto e la data, che diventano il patrimonio della memoria.
Gli studi scientifici siano invece veramente scientifici, cioè ragionati, siano essi naturali, fisici, matematici, che storici o geografici.

§ V. - La Congregazione abbia membri laureati in scienze; o almeno così periti, che abbiano dato prova di sé in opere scientifiche o lavori approvati e apprezzati.

§ VII. - Se poi qualche membro avesse per questi studi speciale inclinazione o attitudine, la Pia Società esaminerà il valore di tale dono o qualità, e non lo trascurerà; ma seguirà questa regola: esigerà che questi studenti attendano prima e diligentemente a tutte le materie di studio e non dispenserà affatto da alcuna, né da alcun esame; richiederà da questi giovani più ampia formazione filosofica e teologica; compito il corso ordinario farà per essi le spese possibili generosamente, ordinando i loro studi al fine dell'apostolato nostro.


Roma, 20.VII.'47

Art. 183. - 185. - 186. - Gli studi filosofici e teologici.

§ I. - Per questi studi i nostri Sacerdoti diventano veramente e formalmente sapienti maestri delle anime, idonei ad ogni ben fare e ben dire.

§ II. - Questi studi comprendono la storia della filosofia, e la filosofia sistematica; la Sacra Scrittura; la teologia dogmatica, mariologica, morale, ascetica, mistica, pastorale, sociale, storica, giuridica, liturgica; le fonti, i monumenti, la geografia sacra, la missionologia, le scienze affini e ausiliarie.

§ III. - Questi studi si compiono col biennio filosofico; col quinquennio teologico seminaristico, d'obbligo per tutti; e con i corsi accademici.

§ IV. - Gli studenti dei corsi accademici non siano dispensati da l'orario d'apostolato; che possono però compiere facendo scuola ai piccoli, o in uffici di redazione, di propaganda.

§ V. - La filosofia e la teologia è la157 scolastica; insegnata e data secondo la mente di San Tommaso, il Dottore Angelico; aderente e stabile sui suoi principi, aperta e basata sui fatti scientifici nuovi, onde secondo la mente di S. Tommaso, si deducano le conclusioni edificanti del sapere e utili alla vita.

§ VI. - Evitino i nostri maestri le questioni di parole che alla vita danno più confusione che luce, più movimento che direzione: e in tutto il loro insegnamento li spinga la carità di Gesù Cristo.

§ VII. - La Congregazione avrà molti maestri laureati, e curerà che i laureandi siano scelti tra i più pii, i più docili, i più intelligenti, i più operosi, i più devoti alla Chiesa.
Nessuno però pensi che i sacerdoti destinati ai campi di lavoro siano da considerarsi meno pii, docili, intelligenti, operosi, dediti alla Chiesa, di questi: poiché spesso la necessità dell'apostolato esigono abilità e generosità che solo si trovano in quelli, cui perciò si richiede la rinuncia a maggiore studio.

§ VIII. - Le scuole si facciano sui libri di testo; si spieghino le lezioni e si interroghino gli alunni in ogni lezione; e si dia il voto di recita: poiché bisogna capire, mandare a memoria, saper esprimere le verità apprese, e viverle, e comunicarle.
Questo metodo si segua da tutti i Maestri, abbandonando le convinzioni personali o i personali timori.

§ IX. - I libri e i maestri parlino e presentino la dottrina immune da errore, immune da qualunque temerarietà, e siano di ottima nota. I Maestri facciano il giuramento ogni principio d'anno.
Il segno dell'ottima nota è la devozione filiale, confessata, professata alla Cattedra di S. Pietro, e l'amore alla Chiesa.

§ X. - Nell'insegnamento ascetico mistico i maestri seguano e diano forma alla nostra scuola sampaolina, che si fonda e s'anima alla devozione al Maestro divino via, verità e vita.
E approfondiscano, spieghino, estendano lo studio della Madonna, che è scudo della fede ortodossa, ed è con Gesù e in Gesù principio e fine dell'opera salvatrice.



Art. 184. - Il corso di apostolato.

§ I. - Il corso di apostolato è non soltanto complementare e integrativo, ma costitutivo del corso degli studi.

§ II. - Il corso di apostolato è teorico pratico; e comprende la redazione, la tecnica, la propaganda; esso va distribuito per tutto il corso degli studi.
Nel ginnasio è tecnico teorico e pratico; nella filosofia si fa il corso di propaganda teorico pratico, e si continua la parte pratica del corso tecnico; in teologia si fa il corso di redazione teorico pratico, e si continua la parte pratica del corso tecnico o di propaganda.

§ III. - L'amore all'apostolato è tra i migliori segni di vocazione: si tenga presente.
Si vigili però, onde l'applicazione all'apostolato non assorba né il tempo della pietà, né il tempo dello studio: l'attenzione e la fedeltà a l'orario di apostolato è mezzo di difesa contro lo spirito di commercio e il pericolo dell'industrialismo.

§ IV. - La giornata dei nostri studenti, nell'anno scolastico comprende: due ore alla pietà; tre ore alla scuola; tre ore allo studio; tre ore all'apostolato.
(Anche il giovedì porta quest'orario).= Il giovedì: cinque ore di apostolato, tre di studio, due di pietà, e passeggio.
La domenica non ha né scuola, né studio, né apostolato; ma la Messa e i Vespri cantati, la istruzione religiosa e la benedizione del SS.mo Sacramento e la lezione di religione.

§ V. - Per la scuola di apostolato sono buoni i testi, specialmente quelli pubblicati in casa; ma sono specialmente da scegliersi maestri idonei, di gran buona voglia e zelo! Se no questa scuola cade con grande danno della Congregazione e della casa e degli studenti medesimi.
La scuola di apostolato va fatta nelle ore di apostolato: tendendo ben fermo ch'essa moltiplica il lavoro, lo eleva, lo fa spirituale.

§ VI. - La scuola di redazione è gran parte, la gran parte della scuola di pastorale; perciò si assegni a Maestri ben periti e ben fervorosi.
Ognuno dei nostri studenti, per ascendere agli ordini sacri, deve prima aver preparato un'opera pubblicabile, a scelta sua, ma approvata dagli esaminatori, la quale è come la tesi di idoneità alla missione per il nostro apostolato, che assume col Sacerdozio.



Art. 187. - Lo scrutinio nella casa di studio.

§ I. - Tre scrutini si fanno nella casa di studio. Lo scrutinio degli esami, dove si promuove o si ritiene lo studenti.
Lo scrutinio della professione religiosa e lo scrutinio ad ordines.

§ II. - Per questi ultimi siano sentiti sentiti diligentemente tutti i Maestri che hanno relazione con i giovani studenti: e quindi il Maestro degli studenti, i Maestri di scuola, i Maestri di apostolato, i Sacerdoti assistenti: ma l'esame definitivo e il voto deliberativo è riservato al Consiglio di governo della casa o della Pia Società.

§ III. - I Maestri convocati, sia per il voto consultivo sia per il voto deliberativo, espongano con rispetto e semplicità e verità e libertà e fiducia, davanti al candidato, davanti alla congregazione, davanti a Dio, quanto conoscono degno di nota, e diano ugualmente così il loro voto, senza accettazione di persone, senza timore per la Congregazione, senza passione o preconcetto o animosità personale.

§ IV. - I candidati al Sacerdozio faranno domanda dei voti e degli ordini, dichiarando chiaro di propria mano e con aperta coscienza, che intendono e assumere gli obblighi sacerdotali, e abbracciare la vita religiosa.
Così che non resti dubbio davanti a nessuno e della loro coscienza e della loro libertà.

§ V. - I Suddiaconi vengono ordinati titulo mensae communis: ciò che importa l'obbligo di servire nella Congregazione secondo il voto e lo spirito di povertà.
Si ricordi che il titolo di "mensae communis" affatto non è il titolo di prendere da la comunità quanto necessita; e di ritenersi il proprio quanto fa comodo.
Chi tutto riceve, tutto dia: e generosamente dia al Signore non solo per tutto ricevere qui, ma per ricevere il Paradiso.
L'ordine di Suddiaconato è la conferma, lo stabilimento, il potere sacerdotale di esercitare apostolicamente la povertà evangelica.


Alba, 24.VII.'47

Art. 188. - Studi complementari.

§ I. - Il Sacerdozio corona gli studi; ma obbliga a continuarli, e a perseverare in essi, e a rendersi, nei medesimi, aggiornati.

§ II. - Tutti i Sacerdoti sampaolini, i giovani preti specialmente, trovino nel loro orario quotidiano e lo ordinino così da poter dedicare allo studio almeno un'ora al giorno: e questo per le materie teologiche; ciò che possono fare o sul trattato o su riviste.

§ III. - Come apostolato poi - e quindi in buona coscienza -, non per sola ricreazione, e sotto la guida del Superiore della Casa, sia concesso un tempo sufficiente per leggere seriamente nelle più autorevoli riviste, nei giornali, nei bollettini bibliografici gli articoli o le informazioni che aggiornano il pensiero su la sociologia, la statistica, i trovati tecnici della stampa e del cine e della radio, il giornalismo, la materia libraria, ecc.

§ IV. - Questo tempo ci sia per tutti; e perciò nelle case vi sia una "sala S. Paolo" per lettura e redazione in silenzio; ma sia misurato per tutti, onde non diventi un perditempo; e ognuno soprattutto legga la "parte sua" di cui poi farà parte ai fratelli nella conversazione e nella conferenza. Ecco che cosa si deve dire conversando, ed ecco argomenti buoni per le conferenze.

§ V. - Questi studi perché siano progressivi e facciano progredire nella scienza, diventino utili all'apostolato, e riescano formativi alla persona sacra siano contenuti e diretti da tre note:
si basino sui principi tradizionali e diano dottrina comunemente ricevuta nella Chiesa;
evitino e non portino a sola saccenteria parolaia e pericolosa;
mirino a dare più potenti armi di bene e di zelo agli apostoli, onde più efficacemente diffondano e difendano la parola di Dio.

§ VI. - Uno studio doveroso per i nostri, anche sacerdoti, è quello della Religione nella sua fonte prima, la Divina Scrittura, la lettera di Dio alla Chiesa e agli uomini; i nostri Sacerdoti tutti i giorni ne facciano loro pascolo spirituale e dottrinale.


Alba, 25.VII.'47

Art. 189. - Gli esami dei sacerdoti giovani.

§ I. - Per unificare, riparare, completare gli studi, e per acquistare l'abito, fin dai primi incontri158, a continuare lo studio, il Codice e le Costituzioni stabiliscono l'esame dei sacerdoti giovani.

§ II. - Sono esenti gli insegnanti di filosofia, di teologia, di diritto canonico, per o varie ragioni; e anche sono esenti quei sacerdoti che il Superiore generale per gravi cause crede in coscienza di poter esentare.

§ III. - Si preoccupino però i Superiori che i giovani Sacerdoti non abbandonino la pratica dello studio, non si diano a frivole letture, non perdano quanto hanno appreso, e quindi vigilino perché i giovani sacerdoti studino, concedano loro il tempo, anche nelle case piccole, estere, che appena s'iniziano, e li chiamino agli esami quinquennali.

§ IV. - Siano esaminatori Sacerdoti della Congregazione gravi, istruiti, capaci di misurare le persone e di valutare le risposte e di sostenere le deficienze.

§ V. - Negli esami si fissi il tempo anno per anno, sul calendario o sul bollettino della Congregazione; e si determini la materia da portare, così che in 5 anni passi tutta la dogmatica e la morale e il diritto canonico.
Il Prefetto degli studi presso la Casa generalizia compila questo calendario con largo e benevolo criterio.

§ VI. - Molto si esortano i nostri a leggere le riviste e i periodici della Pia Società e i libri usciti dalla penna dei nostri scrittori.


Alba, 25.VII.'47

Art. 190. - Le conferenze morali.

§ I. - Sono d'obbligo, ogni mese, nelle case formate: nelle case non formate, sono consigliabili, se no i sacerdoti partecipino alle conferenze morali della diocesi. I sacerdoti non si dispensino da sé e non si facciano ricercare, soprattutto i confessori.

§ II. - Si dia alle conferenze morali un Presidente, che assegni i lavori, assista i solutori, diriga le discussioni, decida i dubbi; i relatori o solutori siano scelti preferibilmente tra i sacerdoti più giovani, però è bene che a turno, se resta posto, passino anche gli anziani. Non si ceda mai alla pigrizia.

§ III. - La conferenza morale è utile tenerla, per trovare ogni mese il suo giorno, nel giovedì del ritiro mensile, al pomeriggio.

§ IV. - Gli argomenti si prendano dai punti morali meno chiari, dalle questioni giuridiche più necessarie, dalle tesi dogmatiche più fondamentali, dalle regole liturgiche più da restaurare, dagli articoli delle Costituzioni meno capiti o più abbandonati, da gli articoli delle riviste di maggior attualità o utilità, dalle questioni morali o filosofiche, o teologiche o sociali o anche politiche più sul tappeto, dalle posizioni da tenere dai nostri giornali di fronte alle discussioni del momento.

§ V. - Le Conferenze siano soprattutto lezioni, ben preparate, vagliate, e, se necessario, prima presentate ai Superiori.

§ VI. - A queste conferenze sono tenuti anche i chierici del corso teologico: ma il Superiore può anche non ammetterli.


Alba, 26.VII.'47

Art. 191. - Gli studi dei Discepoli.

§ I. - Gli studi dei discepoli sono stabiliti, ordinati e diretti a far loro comprendere e a renderli idonei a vivere l'altissima vocazione sacerdotale e docente, cui partecipano; e a servire, in questa vocazione e missione, il Signore nel modo più devoto e ubertoso.

§ II. - Restano per i Discepoli stabiliti tre corsi di scuola letteraria prima del noviziato; e quattro corsi di scuola prevalentemente tecnica e scientifica dopo il Noviziato secondo i programmi.

§ III. - Si fa carico alla coscienza dei Maestri delle case di non lasciarsi trasportare dalle necessità economiche e da l'urgenza dell'apostolato ai danni delle scuole dei Discepoli: i Maestri abbiano questa cura, quando hanno discepoli temporanei; facciano loro il catechismo, facciano loro le scuole, facciano la meditazione, curino l'adorazione e l'ufficio, seguano nell'apostolato e nella ricreazione i discepoli temporanei: essi così compiranno la formazione, e si renderanno veri e gioiosi e utili servitori di Dio e della Congregazione.

§ IV. - Ai Discepoli è specialmente affidata la parte tecnica e la propaganda nell'apostolato nostro: quindi siano specialmente curati negli studi tecnici e utili alla propaganda: chimica, fisica, geografia, aritmetica, lingue, libraria, cartaria. Nella parte tecnica dell'apostolato i Discepoli sono i Maestri di apostolato: imparino quindi anche l'arte didattica professionale, e pedagogica religiosa; imparino perfettamente l'urbanità e il modo di trattare con i Sacerdoti, le Suore, le persone di riguardo, e i vari ceti del popolo.

§ V. - I Discepoli, che meglio riescono e a cui più occorre, si mandino anche a completare gli studi professionali, artistici, scientifici in corsi speciali o in accademie, e non si neghi loro di conseguirne il titolo, quando vi fosse.






146 Revisore: "diventare".

147 Verbo latino: rendersi certo, assicurarsi...

148 Revisore: "il quale ordine".

149 Revisore corregge 176.bis. Preferiamo seguire l'ordine del manoscritto.

150 Revisore: "vicemaestro".

151 Revisore: "disciplina del reparto".

152 In questa sezione esiste qualche differenza, nella numerazione degli articoli, fra il manoscritto e le Costituzioni. Ci atteniamo al manoscritto.

153 Revisore: 182.

154 "Discara": aggettivo letterario di uso raro. Il Giaccardo vuol dire che la forma deve essere "non sgradita a chi sa".

155 Revisore: "che cosa".

156 Revisore: "insegnamento preliminare".

157 Revisore: "quella".

158 Revisore: "incontri con il ministero".




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