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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • Il libro di una filiale memoria
    • LA VITA E LE OPERE DELLA PIA SOCIETÀ SAN PAOLO
      • Capo IX - L'APOSTOLATO DELLA PIA SOCIETÀ SAN PAOLO
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Capo IX - L'APOSTOLATO DELLA PIA SOCIETÀ SAN PAOLO


Alba, 27.VII.'47

Art. 192. - Il nostro apostolato.

§ I. - La Pia Società S. Paolo ha per fine speciale l'evangelizzazione della dottrina cristiana nel modo popolare.

§ II. - A questo suo fine, che è il suo lavoro, il suo merito, titolo alla eterna mercede, deve portarsi, dedicarsi, consacrarsi, quanto sa, quanto può, quanto ha di fiamma e di grazie.

§ III. - L'evangelizzazione della dottrina cristiana deve intenderla così: viva, vissuta, vivificante; quindi non si contenti di predicare la verità evangelica, ma la confermi con l'esempio della vita, e la irrori con la grazia della orazione.

§ IV. - La dottrina cristiana la semini "populari modo" cioè nel modo adatto al popolo di Dio.
Ora "popolo di Dio" sono quanti nella Chiesa imparano o sono chiamati ad imparare; e quindi:
agli infedeli in modo adatto a chi è fuori della fede;
agli acattolici in modo adatto a chi contrasta la fede e l'autorità o i sacramenti;
ai fedeli, secondo il grado di cultura, di formazione spirituale, di posizione nella Chiesa; secondo lo stato sociale, politico, civile; onde come il sangue arriva a tutti i tessuti del corpo, così la dottrina cristiana, ben preparata, arrivi a ogni tessuto del Corpo di Cristo, in aedificationem di questo stesso mistico corpo.

§ V. - I mezzi per evangelizzare la dottrina cristiana sono i comuni e i propri.
Comuni sono la scuola e la predicazione, perché siamo sacerdoti, il cui ufficio è predicare; la scuola la facciamo nella stessa Congregazione, e, se occorre, anche fuori, anche al popolo, come può essere necessario in terra di missione.
Mezzo proprio è l'apostolato dell'edizione, il quale è parte essenziale del nostro fine speciale, anzi concretizza lo stesso fine speciale. Esso poi si vale dei mezzi più celeri e ubertosi.


Alba, 28.VII.'47

Art. 193. - La cura d'anime pastorale.

§ I. - I Sacerdoti della Pia Società non esercitano per ordinario la cura d'anime pastorale.
Curano le anime delle Congregazioni Sampaoline. Curano le anime che frequentano le loro chiese. Non assumono per ordinario parrocchie: non si dedicano per ordinario al ministero della predicazione e dell'aiuto pastorale dei Parroci.

§ II. - Quando però si necessità, o possibilità, specialmente nei tempi di maggior lavoro parrocchiale, come a Pasqua e ai Santi, la domenica e le feste, non si rifiutino i nostri di prestarsi volentieri in aiuto al Vescovo o ai Parroci, per la salvezza delle anime.

§ III. - E questo facciano: non per motivo o scopo o calcolo di lucro, ma con vero spirito pastorale, spinti dall'amore di Gesù Cristo, per la edificazione del suo Corpo, con dedizione di sé silenziosa, pronta e generosa.
Non discutano mai i nostri su lo stipendio del lavoro pastorale; ma chiedano umilmente, se è loro possibile che sia rimborsata la spesa di viaggio, e data una qualche retribuzione per le opere di apostolato.
Nei pastori di anime, in casa, si parli sempre bene; avvertendo i Superiori degli inconvenienti, e facendo loro i rilievi occorrenti.

§ IV. - Badino ancora i nostri: che l'aiuto pastorale non porti danno alla disciplina religiosa, e alle opere del proprio apostolato: queste, per la missione ricevuta da la Chiesa, devono sempre precedere.
Quindi: il lavoro esterno non sia di danno alla meditazione, alla Visita, all'orario comune, al raccoglimento della sera. Nessuno dei Nostri, salvi i casi di viaggio ed eccezionali, deve e può rimanere fuori Casa abitualmente dopo le ore ventidue o dieci pomeridiane.
Il lavoro esterno non sia di nocumento abituale alla scuola, alla redazione, ai doveri dell'apostolato editoriale.

§ V. - Nei servizi domenicali si abbia, per quanto la stagione e il luogo lo permette, un doveroso riguardo a che i nostri escano solo al mattino, e rientrino la sera; abitualmente non si portino via il sabato e non ritornino il lunedì.

§ VI. - La principale cooperazione pastorale però si dia nelle nostre chiese: con l'aprirle per tempissimo, con disporre orario comodo per le Messe, con il prestarsi largamente per confessioni, con le istruzioni domenicali a le Messe e al Vespro: e abbiano cura i Superiori a non mandare così nelle parrocchie i propri sacerdoti da lasciare sprovviste le loro chiese; sarebbe una carità non bene intesa e molto nociva ai fedeli.
I sacerdoti che dimorano in Casa siano solleciti, la domenica e le feste a levarsi e a portarsi in chiesa; siano divisi159 di posto e di ore, specialmente nei tempi più sacri e più affluenti; e si dedichino con zelo e senza rimpianto160.

§ VII. - Quando la opportunità richiede di accettare una cura parrocchiale, o di destinare un Confratello a ministeri pastorali sussidiari, si faccia per questi sacerdoti orario e posto tali, che possano, in una loro disciplina, lavorare con pace e fiducia e gaudio e tranquillità ed efficacia, senza timori o controlli inopportuni o pedinamenti angosciosi: ma servano Iddio con letizia.

§ VIII. - Ricordino i nostri, destinati alla cura delle anime, specialmente nelle chiese della Congregazione, che il Parochus è la Congregazione, e che il Rector Ecclesiae è il Superiore della Comunità religiosa. Non ci sia conflitto su questo principio; ma il Superiore ordini col "curato" le cose e gli orari, che veramente la Chiesa giovi al suo fine.


Alba, 29.VII.'47

Art. 194. - La cura d'anime nelle nostre Chiese.

§ I. - Intendiamo delle chiese della Congregazione non curate.
I Superiori delle case e i Sacerdoti delegati alla Chiesa adoperino ogni diligenza per mostrare che nelle nostre chiese è praticata e vive la devozione al Divin Maestro presente e vivente nel mistero eucaristico.

§ II. - Le nostre chiese siano tenute pulite; il pavimento nettato, i banchi spolverati, i confessionali ordinati e disinfettati, gli altari messi bene, le tovaglie monde, i messali sistemati; siano comode, non solo per l'orario, ma anche per inginocchiatoi e sedili, onde si preghi con libertà; siano chiare per luce naturale o elettrica adattata in modo utile a le persone e non dannoso all'architettura.

§ III. - Vi siano cappelle per la celebrazione contemporanea; ma l'altare maggiore s'elevi sopra gli altri per magnificenza, e la sua posizione sia tale da stabilire nella chiesa una bella unità architettonica, pastorale e liturgica, che cioè l'altare incontri la chiesa, tutti lo vedano, tutti vi partecipino.

§ IV. - Vi sia sempre chi prega nella nostra chiesa; o persone di casa, o cooperatori, o fedeli. Perciò, dopo la celebrazione delle SS. Messe, il Tabernacolo stia aperto di continuo tra i ceri fiammanti, e l'adorazione al Divin Maestro sia perpetua e continuata, possibilmente giorno e notte per opera delle Pie Discepole. Si facciano anche adorazioni solenni, specialmente per i Cooperatori.

§ V. - Le nostre chiese siano centri di pietà e di devozione: ma la pietà fondi la legge del credere, e generi le leggi delle opere buone. Perciò sia abbondante nelle nostre chiese la distribuzione della divina parola e l'iniziativa delle opere di carità e di cooperazione a l'apostolato.
Accanto alla Chiesa stia aperta la libreria, il centro di oggetti religiosi, e l'ufficio dei Cooperatori, dove il Sacerdote insegna e guida a fare il bene.

§ VI. - Nelle nostre chiese si confessi; e a confessori siano destinati Sacerdoti di prudenza, di pazienza, di dottrina, di pietà; Sacerdoti scelti, capaci di aver cura delle anime.
I Sacerdoti confessori non abbiano coi penitenti relazioni civili; e non invitinoaccolgano le penitenti entro i parlatori della casa religiosa, per discorsi spirituali o altre relazioni.

§ VII. - Le nostre chiese, sebbene non siano coadiutorie, sono di sussidio alle chiese parrocchiali; quindi non devono mai contrastare con queste per orario di funzioni: e amorosamente vigilino perché soprattutto non si disturbi l'istruzione parrocchiale o la spiegazione del Vangelo nelle Parrocchie.
I casi capricciosi non devono aver luogo; nei casi dubbi, a cedere siamo sempre noi; o si ricorra al Vescovo e si stia docilmente, umilmente e fedelmente.

§ VIII. - Le Chiese nostre, quanto ad orario delle funzioni, servano prima di tutto molto bene alla Comunità: su questo punto i Superiori siano religiosamente fermi. Per i fedeli, si accetti volentieri, con fedeltà e umiltà l'orario stabilito dall'Ordinario per le Chiese del luogo, onde si servano Iddio e le anime con edificazione; liberi rimanendo i Superiori di riempire nelle proprie chiese le ore rimaste vuote.

§ IX. - Si dia ampia ospitalità ai Sacerdoti pellegrini, e si sia anche larghi di ospitalità domestica.

§ X. - Nelle nostre chiese le funzioni siano sempre molto ben compite, ordinate, solenni, edificanti, ma non chiassose.


Alba, 30.VII.'47

Art. 195. - L'Apostolato dell'edizione.

§ I. - Con il termine di "edizione" intendiamo "omne quod pubblicam lucem ducitur vel datur" e quindi i mezzi più celeri e ubertosi per dare e condurre nella pubblica luce o davanti al pubblico la verità, e la dottrina evangelica.
Edizione vale quindi quanto evangelizzazione della dottrina cristiana, prima di tutto con la stampa, e poi anche con gli altri mezzi, quali il cinema e la radio, che sono mezzi più celeri e ubertosi.
Infatti anche il linguaggio comune della lingua viva applica in senso proprio e letterale, il termine "edizione" sia alle opere di stampa, sia alle visioni cinematografiche che alle audizioni di radio.

§ II. - L'apostolato dell'edizione è principale, speciale, proprio della Pia Società San Paolo; ne costituisce il fine; quindi, per obbedienza alla Chiesa e per uniformità ai divini voleri, noi dobbiamo farlo precedere sulla scuola e la predicazione; e lasciare queste piuttosto che far danno a quello.

§ III. - L'aver ricevuto dalla Chiesa come fine e lavoro l'apostolato dell'edizione non deve lasciare in noi la persuasione di non dover più imparare da altri o di essere Maestri in questo ministero: ma la coscienza di doverci abilitare a questo apostolato colla pietà, con lo studio, con l'arte tecnica, con i mezzi economici, con le virtù, con il sacrificio.

§ IV. - L'apostolato dell'edizione comprende tre parti:
l'apostolato della redazione, la tecnica dell'apostolato, la propaganda delle edizioni.

§ V. - La Pia Società San Paolo abbraccia ed intende compiere l'apostolato della edizione in ogni parte, il meglio che può, con ottimo spirito.
Essa prepara i suoi e promuove la redazione: così però che gli scritti e gli scrittori siano maestri di vita spirituale;
Esercita la parte tecnica, stampa, svolge cinema, ordina radio, così però che esuli da noi ogni apparenza di industria;
diffonde tutto ciò che è nostra edizione, senza scopo di lucro, e senza fare commercio.


Alba, 31.VII.'47

Art. 196. - L'Opera dei Sacerdoti nell'Apostolato dell'edizione.

§ I. - Ai Sacerdoti personalmente è dato il mandato di predicare; e a tutta la Congregazione è dato il mandato di evangelizzare la divina Parola, perché è Congregazione Sacerdotale, e tutti i membri partecipano del ceppo e della corona sacerdotale.

§ II. - Perciò la missione o l'apostolato dell'edizione affidato alla Congregazione primariamente ed essenzialmente spetta ai Sacerdoti: i quali devono aver coscienza chiara d'essere stati chiamati per questo apostolato, e di avere nella Congregazione assunto i voti e ricevuta l'ordinazione per esercitare l'apostolato dell'edizione principalmente.

§ III. - Nello scrutinio delle ordinazioni i Superiori tengano davanti la necessaria idoneità del soggetto all'apostolato dell'edizione, così come il Vescovo tiene presenti i bisogni delle Diocesi: e ogni Sacerdote si renda idoneo ad esercitare nell'apostolato dell'edizione la parte che gli viene affidata, onde meriti a salvezza.

§ IV. - Nell'apostolato dell'edizione il Sacerdote deve rendersi specialmente idoneo per la parte redazionale, per sostenere la direzione, per organizzare la preghiera ai fini dell'apostolato.

§ V. - I Sacerdoti rivedono gli scritti, li giudicano, li correggono; ma soprattutto ogni sacerdote scriva, ossia metta per iscritto ciò che vuole comunicare alle anime, curandone la dicitura.
Infatti la Pia Società ha la sua parola da dire nella Chiesa, e ha i mezzi per moltiplicarla; l'opera redazionale dei Sacerdoti ci lega alla Congregazione, suscita la gioia dei Discepoli, ottiene speciali provvidenze e benedizioni dal Maestro divino.
Scrivano tutti i nostri Sacerdoti: bollettini, periodici, opuscoli, commenti, traduzioni, libri e non cambino il loro apostolato con quello dei Discepoli, i quali devono pretendere di far la loro parte in aiuto valido al Sacerdote che scrive.


Alba, 1 agosto '47

Art. 196. - 197. - L'opera dei discepoli nell'apostolato dell'edizione.

§ I. - I Discepoli, nell'apostolato dell'evangelizzazione della Dottrina Cristiana e dell'edizione hanno la parte di collaboratori del sacerdote nell'unità dell'apostolato, del sacrificio, del merito.
Il Sacerdote è il capo, loro sono le membra; il Sacerdote è l'anima, loro sono il corpo; il sacerdote è la direzione, loro sono l'esecuzione nell'unità di vita, di intendimento, di pensiero, di cuore, di spirito.

§ II. - Ai Discepoli, per ordinario è affidata la parte tecnica dell'apostolato, per es. la tipografia, e la propaganda.
Dicendo che è affidata, si intende che bisogna far conto non solo della loro intelligenza, docilità, generosità, dedizione spirituale, ma anche della loro responsabilità: i Discepoli infatti non sono strumenti ma sono organi vitali.

§ III. - Ai Discepoli quindi, secondo il loro sviluppo, professione, età, idoneità, e sotto il governo del Sacerdote e in unione con lui, si affida non solo il lavoro di propaganda e di preparazione dell'edizione, ma la direzione delle librerie, dei centri, delle iniziative, delle tipografie, delle cartiere, dei reparti artistici, del magazzino, della cassa. I Superiori siano molto larghi a servirsi della responsabilità dei Discepoli; i Sacerdoti usino una vigilanza, un governo, una custodia che lasci il più ampio esercizio della libertà personale; i Discepoli rispettino sempre il Sacerdote, siano docili in ogni cosa, abbiano in lui fiducia filiale, diano esattamente i conti, siano schietti e semplici e retti sempre e dappertutto.

§ IV. - I Discepoli irrorano l'apostolato con l'adorazione, l'ufficiatura e la preghiera: questo è il loro primo e principale mezzo d'apostolato per cui maggiormente aderiscono e sono simili e partecipano alla dignità sacerdotale. Siano fedeli, fervorosi, coscienti e sapienti.

§ V. - I Discepoli Sampaolini richiedono quindi un ampia preparazione; né bisogna da loro pretendere che abbiano quanto non hanno i Sacerdoti, e non ha chi non apprende; vi siano nelle Case maggiori corsi adatti perché recitino l'ufficio, sappiano condurre la tipografia, possano tenere aperta una libreria, conoscano le relazioni civili, con sapienza e coscienza; con praticità e idoneità; con soddisfazione e gaudio; con abbondanza di spirito religioso edificante. Gli altri precetti agiranno in misura che i Discepoli sono formati.

§ VI. - La formazione dei Discepoli all'apostolato è una educazione, non una repressione.

§ VII. - Ai Discepoli che spendono speciali fatiche corporali, non si misuri il cibo; si dia, quanto è possibile, con abbondanza generosa; se occorre facciano anche un pasto in più, ossia la merenda, né gli altri abbiano ad adontarsi; e si conceda, juxta modum, se si può avere, per il pasto, un vino leale.


Alba, 2 agosto '47


Art. 198. - L'opera dei Cooperatori nell'apostolato dell'edizione.

§ I. - La Pia Società non può fare tutto, non conviene faccia tutto, non deve fare tutto quanto comporta la sua missione, se volesse far tutto troppo si limiterebbe all'azione di un monastero; troppo dovrebbe dedicarsi alla parte operaia con danno della parte direttiva.

§ II. - La Pia Società ha nella Chiesa una ampia missione organizzatrice; essa non è per togliere lavoro, ma per darne, e col lavoro i mezzi di vita per mezzo della equa retribuzione.
Perciò organizza le belle penne; organizza le tipografie affinché diventino pulpiti di bene; organizza le buone attività moderne di propaganda, onde la parola di Dio corra e si moltiplichi.

§ III. - La Pia Società San Paolo, ordinariamente nei suoi laboratori, che sono palestre o scuole di divino servizio, e sacri edifici, anche per evitare ogni apparenza industriale, non assumerà operai a prestare la loro opera con i suoi alunni. Si fa eccezione nei casi di vera e temporanea necessità, e nei casi di breve e temporaneo bisogno di insegnamento.

§ IV. - La Pia Società, che non è una industriadeve mostrare di esserlo, non assumerà nei suoi locali e alle sue dipendenze maestranze operaie, o gruppi di propaganda, o collegi redazionali, ordinariamente.
Il lavoro dei nostri sia ben distinto e separato dal lavoro degli esterni.

§ V. - Nel lavoro redazionale i nostri tengano di preferenza per sé la direzione e la compilazione dei bollettini e dei periodici, che è nostra specialità, in cui abbiamo più benedizione; e questo lavoro compiranno in pieno accordo spirituale colle Figlie di S. Paolo.
Per la stampa quotidiana: quando la stampa non si possa eseguire in casa si affiderà ad una tipografia civile; quando la redazione non si possa preparare in casa, cercherà collaboratori esterni; ma resti nella casa il Consiglio, di redazione e di direzione.

§ VI. - Nel lavoro di stampa, i nostri terranno di preferenza in casa i periodici, l'opera biblica, i libri religiosi.

§ VII. - Nel lavoro di propaganda i nostri terranno per sé d'accordo con le Figlie di S. Paolo, le librerie, la propaganda alle biblioteche, ai Parroci, agli Istituti, alle famiglie.

§ VIII. - I cooperatori che si chiamano a collaborare: siano di ottima nota, ossia degni d'ogni stima e di nome buono del tutto;
vengano equamente retribuiti, quando non possono dare gratuita cooperazione; equamente, non commercialmente: gli scrittori, i tipografi o editori, i propagandisti;
si assumano solo tanto quanto occorre al nostro fine, al nostro lavoro, al nostro programma, onde non la Pia Società lavori per loro; ma essi per la missione della Pia Società: e questa ultima osservazione e rilievo è di importanza massima.


Alba, 3 agosto '47

Art. 199. - La redazione nell'apostolato dell'edizione: chi deve scrivere.

§ I. - Il ministero della redazione è la parte principale del nostro apostolato dell'edizione.
Ricordino sempre i nostri Religiosi, e non dimentichino mai, che la Pia Società non è una Società editrice comune per dare libri a buon prezzo, ma una famiglia religiosa che ha dalla Chiesa la missione di dichiarare, di difendere, di divulgare la parola della Chiesa colla penna e i mezzi più celeri; e specialmente di fare arrivare ben chiara la parola che ad essa è stata affidata.

§ II. - Sebbene si faccia buon viso alle opere delle belle penne secolari o estranee alla Congregazione, la più grande diligenza si deve avere, ad arrivare, ad organizzare le nostre penne; e non si fermino ad attendere soltanto gli scritti che di fuori provengono161.
La redazione costituisce in casa una grande penitenza soddisfatoria e meritoria.
Essa per l'ordinario appartiene a tutti i Sacerdoti, come è di tutti i Sacerdoti il predicare.

§ III. - Per tutto il corso degli studi, il religioso Sampaolino è preparato a "scrivere" anche con esercitazioni pubblicabili; ma definitivamente nell'ufficio e nel grado di scrittori si entra:
con l'idoneità acquistata con il completo corso di studi; quindi non si entra scrittori, se non si è terminato il corso degli studi;
con l'abilitazione, acquistata per mezzo di un esame speciale dato da sacerdoti gravi della casa, del collegio Scrittori;
con la capacità morale, come dopo si dirà.

§ IV. - Gli scrittori di una casa fanno il "collegio degli scrittori" o "corpo di redazione" così come vi è nella casa il "corpo degli insegnanti". Essi sono come i predicatori della casa.
Con essi e primi tra essi siano compresi gli scrittori, i redattori, i direttori dei periodici che è162 la principale stampa della Casa.

§ V. - I nostri Scrittori preparino sapientemente i loro scritti e li seguano anche in tipografia e in propaganda; non si deve tuttavia esigere da loro che siano i tipografi e i propagandisti delle loro opere. E ancora e più: perché gli scrittori possano compiere con efficacia la loro missione siano lasciati abbastanza disimpegnati da altri doveri e non ne siano sovraccaricati, così che soltanto le briciole possano consacrare alla penna; si abbia riguardo alla loro salute; si conceda loro quanto lo studio richiede, si curi la biblioteca degli scrittori.
Ma ricordino gli scrittori che la biblioteca principale è presso il Tabernacolo e nel loro spirito.


Torino, 4 agosto '47

Art. 200. - Per chi si deve scrivere.

§ I. - Noi siamo debitori a tutti: l'evangelizzazione pastorale si rivolge ai pastori e al gregge.

§ II. - Noi siamo debitori specialmente al popolo: a tutto il popolo di Dio, quello che è nell'ovile e quello che vaga fuori dell'ovile; a tutto il popolo, in tutti gli stati e gli strati sociali, perché a tutti arrivi per la Chiesa la parola di salvezza che la Chiesa custodisce.

§ III. - Noi siamo debitori, nel popolo, ai minori, al piccolo popolo, ai più umili, ai più poveri: "scrivo per voi, o piccoli; o fanciulli; o adolescenti; o giovani; o uomini; o padri, o vecchi!163

§ IV. - Perciò la Pia Società non mira alla stampa che rende, ma alle pubblicazioni che salvano; mira a dare alle anime, non a prendere le cose.

§ V. - Questa caratteristica dell'apostolato di Gesù e di tutti i santi evangelisti e predicatori della Chiesa non venga meno nello spirito della Congregazione; e non venga meno anche nei tempi in cui di più bisogna rivolgersi alla divina Provvidenza; non venga meno in nessuna opera.
Il guadagno è nella pietà dei cuori.


Roma, 5 agosto '47

Art. 201. - Come si deve scrivere.

§ I. - Si deve scrivere come S. Paolo scriveva le sue lettere, nello stesso suo spirito; come gli Evangelisti hanno scritto il Vangelo, nello stesso spirito; poiché questi uomini hanno parato e scritto "da Dio" come uomini, guidati da Dio, per Iddio.

§ II. - Si deve scrivere avendo di mira le anime per cui si scrive, e che si vogliono edificare, dirigere, illuminare, esortare, elevare, vivificare, salvare con i nostri scritti: e quindi scrivere per il tempo e le occupazioni loro; per la intelligenza e i principi loro; per il loro stato morale e i loro bisogni; per le aspirazioni e la salute loro.

§ III. - Si deve scrivere con fede: chi non crede, non scriva, non si faccia164 scrivere, poiché questo ministero non è una rappresentazione da scena; chi crede, parli, scriva quanto crede, con quella fede che fa luce, forza, comunica la nuova vita; chi crede, scriva, perché Iddio, sorgente di fede, è con lui, vicino a lui, a irradiarne la parola.

§ IV. - Si deve scrivere con umiltà sincera: senza presunzioni, con semplicità e eleganza, con naturalezza e arte, con rispetto ai lettori e alla materia trattata, senza annoiare i dotti e senza affaticare i non dotti, nella persuasione che siamo servitori del seme divino, ma che la virtù del seme è da Dio, il quale dispone i cuori, fa accogliere le sue parole, irrora l'opera, incremento alle fatiche. E quindi niente posto all'orgoglio; né alla vanità, né all'ambizione.

§ V. - Si deve scrivere con carità senza finzione: la carità di Gesù Cristo ci sospinga a questo lavoro duro e penitenziario; la carità di Gesù Cristo ci sospinga a scegliere quel che si deve dire per edificare tutti e più ancora il modo di dirlo per non distruggere; la carità di Gesù Cristo ci sospinga a prendere un più umile articoletto davanti a un più glorioso capitolo; ci sospinga a magnificare Iddio, a dare a Gesù tutti i cuori, e il Cuore di Gesù a tutti i cuori, e a condurre tutti nelle viscere di Gesù Cristo, alla sua Eucaristia, a vivere di Lui.


Roma, 6 agosto '47


Art. 202. - Che cosa si deve scrivere e le fonti dei nostri scritti.

§ I. - La Pia Società è una Congregazione missionaria mandata ad evangelizzare la dottrina cristiana: essa quindi prenderà la dottrina cristiana dove il Padre l'ha versata, dove il Maestro Divino l'ha depositata, la dove lo Spirito Santo la custodisce.

§ II. - La fonte principale e remota dei nostri scritti sarà quindi la Divina Rivelazione, e cioè la stessa Parola di Dio, quale è raccolta e ci è presentata dalla Divina Scrittura, e quale è fissata e ci è testimoniata dalla Divina Tradizione.

§ III. - I nostri avranno della Divina Scrittura un vero, profondo, devotissimo culto: la onorano, la diffondono, l'amano; la tengono esposta nelle case e nelle chiese, per confessare che in essa è la fonte dell'apostolato dell'edizione.
Così onorano i S. Padri, i cui nomi maggiori, quali S. Agostino, S. Gregorio, S. Tommaso, S. Alfonso, S. Francesco di Sales165, ci sono dati nell'ufficiatura con rito doppio maggiore: e S Bernardo doppio di seconda classe.

§ IV. - Ma per non errare, la fonte immediata e la regola prossima dei nostri scritti è la dottrina della Chiesa, custode e interprete e maestra fedelissima della Parola di Dio: onde166 all'ossequio della Chiesa riduciamo sempre il nostro intelletto, per aderire al suo insegnamento.

§ V. - Perché filialmente aderiamo e fedelmente comunichiamo e rettamente sentiamo colla Chiesa in ogni punto di dottrina, i nostri avranno cura e impegno di apprendere e conoscere l'integrità dell'insegnamento ecclesiastico, ossia ciò che la Chiesa propone a credere, ciò che la Chiesa comanda, ciò che la Chiesa ordina per l'onore dei singoli misteri.

§ VI. - I nostri pertanto non si contenteranno di annunziare la dottrina della fede, la legge morale, e il culto cristiano; ma si fermeranno a studiare, a considerare, a penetrare ciò che di ogni mistero, di ogni festa, di ogni articolo la Chiesa insegna, dispone, suggerisce, il quid credas, quid agas, quid petas in Ecclesia et in Christo Jesu sui singoli dommi e le singole cose predicate.

§ VII. - Per entrare nel vero sentire della Chiesa i nostri, sempre venerando ogni singolo documento della gerarchia, si baseranno sugli atti dell'insegnamento solenne, e su gli atti dell'insegnamento ordinario e universale, quale si ha dagli atti pontifici, dai catechismi generali, dai libri liturgici.

§ VIII. - E ancora, per non illudersi in materia di tanta importanza e necessità, seguiranno i migliori autori di teologia, che tengono cattedra o scrissero opere approvate dalla Chiesa; e i migliori autori dei libri spirituali, i quali coll'insegnamento della Chiesa portano il sentire universale dei fedeli: e così si progredisce evitando la pretesa di dover in ogni cosa cominciare da capo.


Roma, 7 agosto '47

Art. 203. - Opere di redazione.

§ I. - Come servitori pubblici della Chiesa, prima di tutto, in ogni luogo e sempre, i nostri scrivono di quelle cose e in quel modo, di cui l'Autorità ecclesiastica argomento e indirizzo. E in ciò fare i nostri sappiano essere intelligenti del pensiero, fedelissimi, costanti e silenziosi, coraggiosi e capaci di sostenere la responsabilità in proprio.
Occorrono perciò nelle case dell'apostolato editoriale scrittori idonei, anche moralmente.

§ II. - Si preparino, con divisioni chiare, commenti popolari, indici facili, belle edizioni della Bibbia: ed edizioni varie del Santo Vangelo, per farle diffondere, nei vari popoli e nelle famiglie, come corrente di luce e di consolazione.

§ III. - Si preparino edizioni dei Ss. Padri, con traduzioni eleganti, annotazioni edificanti, introduzioni pratiche, scelte utilissime, specialmente per gli insegnanti, i professionisti, la popolazione di cultura secondaria, onde aumentino la fede e migliorino la vita cristiana.

§ IV. - Si preparino e adattino per una più intelligente, più utile, più piacevole lettura i Discorsi, le Encicliche, gli atti pontifici, e le lettere pastorali dei Vescovi: una redazione amorosa è mezza comprensione, è gran parte di disposizione, è già presa di possesso.
Questi lavori costano molto, sono gran penitenza, e grande merito.

§ V. - Si preparino, con persone specializzate, delle ottime edizioni del catechismo, specialmente dei catechismi di classe, intuitive, attraenti, veramente pedagogiche per le spiegazioni, le illustrazioni, l'ordinamento. Sono molte le vie per imparare: apriamole c rendiamole facili per amore di Gesù.

§ VI. - Si preparino, sullo scorcio delle settimane sociali e degli autori pastorali, libri di applicazione della legge morale per i vari fatti delle varie categorie di persone, che formino le coscienze di oggi, e siano buon sussidio ai confessori più giovani.

§ VII. - La Pastorale è scienza direttiva del ministero sacerdotale secondo la legge di Dio e gli ordinamenti della Chiesa: si scriva così per i sacerdoti, onde siano luce, sale, vita dei popoli.

§ VIII. - Si preparino opere di spiritualità e libri di pietà: facendo precedere la pietà liturgica, e insegnando in essi, seguendo l'anno liturgico, che cosa in ogni mistero si deve credere, prendere per la pratica, e chiedere a Dio; i libri di spiritualità portino alla mortificazione dei sensi, illuminino, dirigano, eccitino, elevino a Dio nello Spirito Santo, secondo l'efficace "metodo via, verità e vita".

§ IX. - Si preparino, da chi se ne è fatta l'abilità, libri di lettura amena, di cultura generale, testi scolastici, belli di forma, che a Dio conducano, o Iddio mostrino nel loro svolgersi.

§ X. - E soprattutto, ciò che è comprensivo di quanto sopra si è detto a parte, si curino, si preparino, si moltiplichino i periodici, i bollettini parrocchiali, ed i quotidiani, quanto si può! Essi sono l'insegnamento ecclesiastico, la formazione ecclesiastica, la diana della Chiesa nel luogo, nella settimana, nel popolo particolare; sono la professione di fede, sono la battaglia e la vittoria, sono il trionfo e la pace dell'ora! sono la nostra stampa!


Roma, 8 agosto '47

Art. 204. - Quello che non si deve scrivere.

§ I. - Quando si scrive per ministero, e la penna degli scrittori è solo strumento di ministero, quello [che] non può passare per la nostra bocca di predicatori non passi per la nostra penna di scrittori.

§ II. - Si evitino le questioni vane; che non concorrono alla vera scienza; che non concorrono a formare virtù e pietà; questioni di orgoglio, questioni di curiosità inutili, questioni personali167.

§ III. - Nei periodici sono però utili "al buon riso" i "per finire", gli indovinelli, le sciarade, e tutta questa letteratura "di buon sangue", garbata, pulita, gioiosa, eccitante ed edificante del buon umore.

§ IV. - Nei periodici ancora e specialmente non si diminuisca il bene e la verità perché168 fa onore all'altra sponda: siamo giusti, a ognuno il suo; non si neghi ciò che fa disdoro anche a noi; in politica siamo sopra e fuori; e badiamo assai più al modo di dire le cose che a quello stesso che si scrive. Noi non facciamo questioni di partito, ma di religione169; in queste questioni il nostro dire sia sereno, nobile, giusto, esatto e robusto.

§ V. - Si evitino le dispute dottrinali, dogmatiche e morali, speculative e pratiche, le quali più confondono che costruire, e perciò quanto non è pacifico, e non è quindi di predicazione, non si scriva, dirigendosi al popolo, ma si lasci alle scuole e alle riviste, fino a che le tesi siano pacifiche.

§ VI. - Si evitino in genere gli argomenti profani, già studiati e trattati da uomini di cultura, di scienza, di tecnica, i quali hanno una missione civile, e non una missione religiosa come la nostra.
Tutto può servire, ma non di ogni cosa siamo maestri e missionari.


Roma, 9.VIII.'47

Art. 205. - Il carattere degli scritti.

§ I. - La redazione e l'edizione devono aver carattere pastorale.
Ossia sono ordinate in edificationem corporis Christi: la pastorale è teorica, pratica, eucologica; e quindi il carattere pastorale richiede dottrina intelligibile e ordinata alla fede, pratica possibile all'ordinario delle genti170 e ordinata dalla legge di Dio, uso della preghiera abbondante e ordinata all'unione con Dio.

§ II. - A tal fine la redazione e l'edizione escludono certe opere e ne ammettono altre. Escludono ciò che in sé o nel fine è solo commercio e industria, cose buone, ma non missionarie: per es. la stampa dei biglietti delle corse sportive; la stampa dei manifesti teatrali; la sola stampa di libri profani, di carte intestate comuni, le opere tecniche.

§ III. - Non facciano i nostri questo genere di lavoro eccetto si tratti di eccezione, come sono i favori a persone ecclesiastiche o particolari; e non vi cedano nemmeno per speciali guadagni; cerchino il regno di Dio, e la Provvidenza non manca ai suoi. Sono invece da diversamente considerarsi171 le réclame sui periodici, le quali danno valore al periodico stesso, ne rendono possibile la diffusione, e l'uso le onesta172.

§ IV. - Sono ammesse le opere che dànno impulso al progresso umano e sono nello stesso tempo ordinate al servizio della fede, o a farla conoscere o a diffonderla.
Così per es. un nuovo metodo per apprendere meglio una lingua orientale; la storia delle origini di un popolo; la medicina pastorale; la matematica a servizio della contabilità religiosa; manuali d'impianti per chiese; l'apicoltura delle case coloniche; etc.

§ V. - Queste regole e quelle degli Art. 204 e 203 vanno interpretate con spirito buono, largo, fattivo.


Roma, 10.VIII.'47

Art. 206. - La responsabilità degli scritti.

§ I. - L'edizione promana dalla Società e dei singoli; la Pia Società tutela i singoli, li autorizza, li sostiene, li difende; i singoli a loro volta sono veramente e personalmente responsabili dei loro atti e delle loro sentenze: di questa responsabilità e di questo merito non sono privati, e questa responsabilità devono manifestare.

§ II. - Gli scritti anonimi non vengono pubblicati; e ogni pubblicazione, libro o articolo, porti in capo o in calce il nome del suo autore.

§ III. - I periodici e i giornali portino il nome del Direttore responsabile: e il Direttore sia e sappia di essere responsabile davanti alla Pia Società e davanti ai terzi.
Non si presti il proprio nome per pubblicazioni di altri, o lontane, o non controllate.
I Superiori perciò abbiano riguardo, nel trasferire i Direttori, al modo e al tempo.

§ IV. - Le pubblicazioni portino segnate la tipografia della Pia Società che le editò, e l'anno della edizione o della ristampa.

§ V. - Le tipografie della Pia Società, per le edizioni sampaoline, abbiano tutte una dicitura unica, contrassegnata dal luogo, dove l'edizione uscì.
Per es. Edizioni Paoline, Roma; Edizioni Paoline, Alba; oppure Apostolato Stampa, Sacile, Catania.


Roma, 11.VIII.'47

Art. 207. - 208. - Chi deve assumere le responsabilità.

§ I. - Questo capitolo riguarda le pubblicazioni periodiche e quotidiane.

§ II. - È desiderio della Congregazione che gli articoli religiosi siano redatti dalla direzione; e, quando non lo fossero, la direzione si assuma tuttavia di essi, degli articoli che riguardano la fede o la morale o il sacro culto, la responsabilità.

§ III. - Gli articoli letterari, scientifici, cronistici, politici, nei nostri periodici, possono essere affidati a scrittori Cooperatori, secondo la loro competenza; affinché ognuno scriva con libertà e coscienza, firmi il suo articolo, e ne assuma, anche secondo la legge, la responsabilità in proprio, ben distinta dalla responsabilità propria e speciale della direzione.

§ IV. - La necessità dei luoghi possono richiedere che anche la direzione del periodico sia affidata e tenuta da persone fuori della Società: in questo caso membri competenti e designati dalla Pia Società devono rivedere gli articoli religiosi, concederne o negarne il consenso per la pubblicazione, assumendone piena responsabilità davanti alla Pia Società stessa.

§ V. - La Congregazione però non ha sentenze proprie filosofiche, giuridiche, teologiche, sociali, cui intenda legare i suoi membri; la sua scuola e le sue sentenze sono quelle che la Chiesa comunemente approva o insegna; dove la Chiesa è determinata lo siamo anche noi; dove la Chiesa approva la libertà l'approviamo anche noi.


Roma, 12.VIII.'47

Art. 209. - 210. - 212. - Il permesso di pubblicazione degli scritti.

§ I. - Le edizioni sampaoline, sia quelle pubblicate in casa, sia quelle pubblicate da altri a cura della Congregazione, devono venire a norma del diritto comune esaminate e autorizzate dall'Ordinario, e a norma delle Costituzioni esaminate e autorizzate dal Superiore della Congregazione.

§ II. - A Revisori, per la Congregazione, siano nominati uomini dotti, retti, pii e prudenti.

§ III. - Siano nominati dal Superiore generale con il consenso del Consiglio.

§ IV. - Questi leggano diligentemente l'opera e lo scritto, e diano il giudizio oggettivo con breve relazione dei motivi, senza accettazione di persone.

§ V. - Il nulla osta del revisore, e il nulla osta del Superiore siano apposti a proprio posto, e pubblicati in tutte le opere, ove è uso pubblicarli, come i libri di religione, i fogli volanti, le immagini; e sia posto e conservato sul manoscritto e documenti di archivio, per le opere per cui non è uso pubblicare il nulla osta e l'imprimatur ecclesiastico, come i giornali, i periodici, i romanzi, le grammatiche, i libri scientifici.

§ VI. - Il Superiore con il Consiglio di redazione, giudica della pubblicazione o meno dello scritto. Dopo una prima revisione è però in sua potestà e consigliabile di far passare il manoscritto a una seconda e anche una terza revisione.
Quando l'edizione è da pubblicarsi, se si è presa in esame, si faccia ogni sforzo per pubblicarla. Se è da escludere per qualunque dei motivi, si escluda. Se si può emendare con efficace risultato, si faccia emendare, e poi si accetti.
Se conviene aspettare tempo più opportuno, si aspetti.

§ VII. - Quando si giudica che lo scritto è pubblicabile, allora, quando i canoni lo richiedono, con il nulla osta della Congregazione, si presenti umilmente all'Ordinario competente, per la sua revisione e l'imprimatur dell'Autorità Ecclesiastica; il quale, secondo l'uso, si pubblica, o meno.


Roma, 13.VIII.'47

Art. 211. - L'Oggetto della revisione.

§ I. - Quest'articolo è una regola. La revisione in Casa deve aver l'occhio e il cuore non solo sull'ortodossia religiosa, cioè non deve solo guardare se vi sia nulla contro la fede, i costumi, e il culto cattolico, ma deve aver l'occhio su tutta l'opera, proposta, in ogni sua parte.

§ II. - Esaminerà e giudicherà quindi la dottrina prima di tutto: sia filosofica, sia storica, sia scientifica, sia letteraria: per es. se un romanzo è tale o è una descrizione.

§ III. - Esaminerà e giudicherà della pratica e spirituale utilità od opportunità dell'edizione: nel luogo, nel tempo, nelle circostanze, nei soggetti; badando bene a non confondere la prudenza con la pusillanimità, la fortezza con l'arroganza, i bisogni altrui coi desideri propri, le proprie vedute, e aderendo alle vere possibilità soprannaturali dei lettori che vivono nel Corpo di Cristo.

§ IV. - Esaminerà e giudicherà della forma letteraria, per noi cosa di sostanza, tenendo presente la lingua viva e il bello stile corrente, ma anche la semplicità, la chiarezza, l'appetibilità che deve decorare l'eleganza dei nostri scritti.

§ V. - Esanimerà ed indicherà il formato tipografico o il modo tecnico di presentare l'opera, riguardo all'indole della Pia Società, ai lettori, al costo delle materie.

§ VI. - Per tutto questo i censori devono essere persone di riguardo, che fan parte dell'ufficio di redazione, e possono occuparsi del loro mandato, come lavoro principale173.


Roma, 14.VIII.'47

Art. 213. - 214. - La proprietà dell'edizione e i manoscritti.

§ I. - Ad evitare e per prevenire ogni scopo ed ogni lavoro solamente commerciale o industriale la Pia Società pubblica e diffonde solo opere di sua proprietà.

§ II. - Queste opere possono venire concesse alla Pia Società o dalle Autorità Ecclesiastiche, come le lettere pastorali dei Vescovi; o dai Cooperatori, dietro equa retribuzione; o venire scritte dai membri della Pia Società.

§ III. - Per le opere concesse dalla autorità Ecclesiastica, la Pia Società intende solo far propria l'edizione che si pubblica, non l'originale.
Le opere scritte da altri e dai Cooperatori devono essere cedute dietro equa mercede da rinnovarsi per i miglioramenti ad altre edizioni, nell'originale, in assoluto e in perpetuo e per ogni lingua: non si fa acquisto della sola edizione.
Le opere scritte dai Nostri appartengono non all'individuo, ma alla Pia Società, che perciò a suo giudizio può rinnovare l'edizione; in questo, avendo sommo rispetto, per le correzioni e le modifiche, all'Autore sotto il cui nome si pubblica.
Questo articolo intende sciogliere e definire, in Congregazione, la questione tra membri e Congregazione, su la proprietà intellettuale.

§ IV. - Nella propaganda si servono i fedeli e il Clero, anche di opere non di propria edizione; ma ciò si faccia solo quanto è necessario a questo servizio, e sempre con opere antecedentemente acquistate in proprio, non tenute in deposito.

§ V. - Gli originali siano sempre sottoscritti dall'Autore.
Si segni col nome dell'Autore, l'anno, il mese, il giorno, della consegna.
E si mandino in archivio.
All'Autore si manda copia del libro pubblicato e da lui corretto ed approvato.
È buona cosa tenere ben conservati gli originali, e mandare in tipografia la copia da essi ricavata.
Anche gli originali di periodici devono conservarsi, secondo le leggi civili, per cinque anni.


Roma, 15 agosto '47

Art. 215. - 216. - I mezzi tecnici dell'Apostolato.

§ I. - La struttura della missione della Pia Società San Paolo nell'opera dell'evangelizzazione richiede di necessità mezzi tecnici adatti e ben perfetti.

§ II. - Le tipografie, gli impianti cinematografici, radiofonici sono chiese: e in queste sedi bisogna entrare, rimanere, lavorare, far silenzio, evitare il peccato, tener lontano ogni discorso ed opera profana, segnarsi, pregare come nelle Chiese.
Le macchine, ogni macchina è un pulpito e un altare.

§ III. - Perciò la Pia Società, per quanto può, non cede ad altre tipografie profane e a profani servizi le sue macchine.

§ IV. - Quanto più i mezzi tecnici sono perfetti, quanto più perfetto ne è l'uso, tanto più ubertosi frutti si possono attendere nell'apostolato. Perciò i mezzi tecnici e le macchine siano sempre tra gli ottimi; tra i migliori cioè che l'ingegno umano ha trovati, e che la prova del tempo e dell'uso ha collaudato, osservando ben diligentemente questa seconda nota e condizione.
E ancora: i nostri o dai maggiori e da maestri di ottime referenze imparino a conoscere e a condurre le macchine con perfezione tecnica e artistica. Non è buona regola che in questo esercizio ci troviamo sempre apprendisti.

§ V. - Ogni casa d'apostolato, come deve avere un numero sufficiente di Maestri stabili, così abbia un numero sufficiente di tecnici volenterosi e stabili; né facilmente si cambino questi tecnici di casa e di ufficio, se non dopo che altri hanno per bene imparato a sostituirli, migliorandone l'esito.

§ VI. - Alle Case, che si aprono, si provvedano buoni Maestri e buoni tecnici in numero sufficiente: da queste case però non si esiga che quanto si deve esigere da chi inizia con piccoli.

§ VII. - Il possesso e la proprietà delle tipografie, sale, macchine, mezzi tecnici deve essere della Pia Società, così come le proprietà delle opere che pubblica.

§ VIII. - Se si darà il caso di dover assumere la direzione o di lavorare in tipografie non di sua proprietà; o di acquistare macchine in società con altri religiosi o persone private, la cosa sia presa in seria considerazione, per ogni caso, dal Superiore generale e dal suo Consiglio, e caso per caso giudicato e approvato nelle singole condizioni.

§ IX. - Tra le condizioni vi sia che i mezzi passino in proprietà alla Pia Società nel più breve tempo; anche se, cessando la presenza della Pia Società nel luogo, i medesimi mezzi dovessero ritornare al pristino proprietario.
E un'altra condizione, che non vi siano esterni a controllare la quantità e la qualità del lavoro: e quindi la parte degli altri si prenda quanto si può in affittanza.


Roma, 16.VIII.'47

Art. 217. - 218. - Lo spirito dell'arte tecnica.

§ I. - La nostra arte tecnica dev'essere illuminata, guidata, animata da lo spirito di apostolato.
Il lavoro tecnico per noi è come una cerimonia religiosa, un rito sacro.
Tutto deve farsi per amore e nell'amore e per più amore.
Tutto deve farsi per la gloria di Dio e la salute delle anime, la gloria di Dio e la pace degli uomini.
Tutto si fa per mandato della Chiesa e secondo le norme delle Costituzioni.
Solo e tutto quel lavoro che è evangelizzazione della dottrina cristiana.

§ II. - Il lavoro tecnico si comincia coll'orazione "Cuore divino" e chiude con "l'agimus tibi gratias" e si santifica con il Rosario e con giaculatorie che si ripetono almeno ogni mezz'ora: di queste preghiere ha incarico il capo reparto.

§ III. - L'opera tecnica dev'essere elegante, finita, piacevole, artistica, veramente adatta allo scopo, chiara, non difficile, ma facile all'uso, come dev'essere una bella cerimonia: la divina parola lo merita e ne riceve decoro.
L'opera tecnica però eviti ogni civettualità, ogni futurismo, ogni mondanità: la divina parola ne sarebbe umiliata, come da una cerimonia ballerina.
L'opera tecnica aborra da qualsiasi figura o modo che intacchi la morale, la purezza anche solo nei suoi inizi pudicissimi; non lasciamoci illudere! la parola di Dio ne riceverebbe offesa e impedimento.

§ IV. - In tutta la nostra opera tecnica sia osservata religiosamente la giustizia, con i fornitori, con gli operai, se occorrono; sia osservata la prudenza nella distribuzione del lavoro, avendo ben presente che chi compone e stampa e brossura, legge e capisce, e ha tempo a meditare ciò che ha visto ed appreso;
si animi lo spirito di sacrificio nell'esercizio di questa grande penitenza; ma si abbia riguardo a concedere e a dare ai vari lavori il riposo, l'avvicendamento, il nutrimento, gli antidoti che la salute e i pericoli richiedono.
I nostri locali siano sale, edifici sacri, non tuguri del sacrificio personale.

§ V. - Le opere di stampa e le altre si distribuiscono con una oblazione, che ha ragione non di prezzo ma di stipendio per la vita. Non si deve cercare, si deve evitare il guadagno industriale o commerciale, ma stabilire l'offerta che abbia vera ragione di stipendio, e dia quindi modo alla casa di vivere e di svilupparsi con il sacro servizio a questo altare, e non lavorare con danno economico.
Questo indirizzo non impedisca però di dare le pubblicazioni sottoprezzo e anche gratis, dove la carità lo richiede: supplendo questa minor entrata con la beneficenza e la carità dei Cooperatori.

§ VI. - I Superiori e i Revisori vigilino sull'andamento spirituale dell'apostolato; e prestano orecchio ed esaminino ogni querela ed osservazione.


Roma, 17.VIII.'47

Art. 219. - La propaganda.

§ I. - La propaganda o diffusione è parte essenziale dell'apostolato dell'edizione, perché porta l'apostolato al suo fine di seminare e comunicare la verità nelle anime e nella società.

§ II. - Bisogna quindi aver di mira i luoghi e le persone a cui non arriva la parola verbale174 dei pastori di anime: le famiglie e le case, le piazze stesse, le scuole, gli ospedali, le carceri, gli istituti vari, gli uffici pubblici, le colonie, le spiagge, le villeggiature, i luoghi di cura175, etc.

§ III. - La propaganda va stimata e l'arte della propaganda conosciuta per tempo; i soggetti vi siano preparati, abbiano presenza176 e salute, garbo e intelligenza, modestia e parola, prudenza e generosità necessaria; si alimenti l'amore alla propaganda come uno dei segni di vocazione bene spiccato.

§ IV. - È bene che si incamminino, ben vigilati, alla propaganda i giovani: per es. davanti alla porta della chiesa; in vacanza.
Ma siano istruiti, vigilati, premiati, controllati; diano i conti, e non facciano da sé, né da capi.

§ V. - Più ancora siano curati e avviati per le librerie e la propaganda i Discepoli: ma durante i voti temporanei, siano apprendisti, non abbiano uffici di responsabilità, imparino, diano i conti, portino il denaro ogni giorno, siano soggetti e obbedienti.

§ VI. - Ai Discepoli professi perpetui, mano mano che maturano in idoneità e virtù, si affidi la direzione della propaganda, la direzione delle librerie; si chiamino a consiglio e si ascolti il loro parere: ma continuino a istruirsi, a farsi maggiore cultura libraria, a essere sempre più fedeli alla pietà.

§ VII. - Nessuna libreria sia affidata a soli Discepoli: ogni casa abbia a capo un Sacerdote, il quale sia non solo il Cappellano, ma il Superiore della casa, cui tutti obbediscono, venerano, riferiscono le cose, portano il denaro, chiedono i permessi.

§ VIII. - Nelle scuole d'apostolato per i Discepoli abbia larga parte lo studio della propaganda; e nei loro esercizi spirituali, vi siano istruzioni ed esami di coscienza per i librai e i propagandisti, anche per tutti, su tale importante argomento.


Roma, 18.VIII.'47

Art. 220. - 221. - 222. - Mezzi di propaganda.

§ I. - Il fine da ottenere è che la parola di Dio corra e sia glorificato: i mezzi siano scelti in relazione alla maggiore e alla migliore diffusione; e in relazione all'edificazione dei propagandisti.
La propaganda non si valuta solo dalla quantità dei libri distribuiti; ma dalla qualità.
Quanto ai propagandisti, in questo ministero, devono perfezionarsi, non dissiparsi.

§ II. - Primo mezzo di propaganda sono i centri di diffusione o librerie; unita ad esse tutta la forma di propaganda così detta "da casa". Questa propaganda esige studio, occhio, sollecitudine, sacrificio, preghiera; ma essa è efficacissima, anzi la più efficace.

§ III. - Sono mezzi di propaganda da casa: tutti i nostri periodici, i quali devono ognuno, ogni volta far conoscere i libri e le opere specifiche e anche le generali: l'articolo della presentazione dei libri è uno dei più pastorali; i cataloghi, i bollettini bibliografici, i foglietti volanti, i richiami d'occasione: si abbia cura a farli arrivare alle famiglie, dove arrivano i periodici, e più largamente possibile.

§ IV. - Secondo mezzo di propaganda è la diffusione agli istituti e alle famiglie.
La quale è straordinaria e ordinaria.
La straordinaria è quella unita alle "giornate del Vangelo" che dobbiamo organizzare, promuovere, estendere, di buona intesa colle Figlie di S. Paolo.
L'ordinaria o metodica è la propaganda fatta casa per casa, paese per paese, diocesi per diocesi, ininterrotta, di continuo, per abbonamenti o per i libri: questa propaganda, quando si fa, dev'essere delicatissima, minuta, se no guasta il raccolto. Perciò essa non è adatta per i Religiosi, e bisogna lasciarla libera alle Figlie di S. Paolo.

§ V. - Invece per i religiosi è adatta e più conveniente e dignitosa anche per la parola di Dio, la propaganda ai Parroci, alle biblioteche di ogni genere, agli istituti, ai Seminari, alle Colonie.

§ VI. - Terzo mezzo per la buona propaganda sono i Cooperatori.
Vi sono luoghi e modi, come le piazze, i ritrovi, le spiagge, le villeggiature, dove l'opera dei cooperatori è l'unica possibile.
Vi sono circostanze, come la giornata del Vangelo, l'esposizione del libro, in cui l'opera dei cooperatori è utilissima.
Non respingere, ma illuminare, promuovere, elevare, dirigere l'opera dei cooperatori, come i giovani e le giovani di Azione Cattolica.

§ VII. - Opera speciale dei cooperatori sono le "fiere del libro". Promuoverle, favorirle, aiutarle, renderle belle, attraenti, abbondanti, utilissime. Esse dànno tono di fede e di civiltà alla Parrocchia.
Legate ad esse spesso si può celebrare la "giornata del Vangelo". Questa, quanto è possibile riserviamola a noi.

§ VIII. - Nulla si diffonda che non giovi, in cui non si trovi qualcosa che conduca o disponga alla salvezza dell'anima: nemmeno per motivo di propaganda, o di attiraclienti.


Roma, 19.VIII.'47

Art. 223. - La propaganda alle case.

§ I. - La propaganda alle famiglia è ordinariamente riservata alle Figlie di San Paolo.
Con loro perciò bisogna sempre intendersi, prima di iniziare una tale propaganda, sia per il luogo sia per il modo. Indentersi, ma non imporsi e questo per il bene superiore delle anime177.

§ II. - Questa propaganda, come la propaganda ai Parroci e agli istituti, esige sacrificio, cautela e prudenza, perciò ognuno deve prima essere sollecito di sé e dell'anima sua.

§ III. - I Superiori vigilino sui missionari della propaganda, e li abbiano specialmente cari. Li benedicano alla partenza, rispondano alle loro lettere, li accolgano al ritorno con benevolenza. Si seguano con la preghiera, cogli avvisi, cogli indirizzi paterni, cogli incoraggiamenti. Si accertino se sono fedeli alle pratiche di pietà, e insegnino loro il modo di farle ogni giorno. Sappiano indovinare i pericoli incontrati, avvedersi se i propagandisti tendano a star fuori, se nuovi modi di parlare e nuovi desideri o pretese hanno acquistato, come la loro salute si mantiene e quali bisogni hanno.
Contino e misurino la propaganda non solo dal risultato soldo, ma più da quali e quante pubblicazioni e da quale e quanto sacrificio viene il risultato.
I propagandisti sempre e dovunque e tutti trovino nel pensare al Superiore la loro luce, la loro difesa, il loro sprone, il loro contento.

§ IV. - Prima cautela e prudenza si abbia nel consenso degli Ordinari e dei Parroci, i quali oltre ad aprire la porta allo zelo, indicano anche quali luoghi sono accessibili e quali no.
Poi nella scelta delle persone: che siano due; che uno sia Sacerdote o professo di voti perpetui; che abbiano buona salute, spirito soprannaturale, amore alla povertà; che si vogliano bene e siano timorati di Dio; che corrispondano con i Superiori.
Poi nell'orario e nell'itinerario: che rispettino il campo degli altri e non lo invadano per far più presto o aver più risultati; che non escano prima delle pratiche e a sera abbiano tempo per visita, preghiera, ristoro e riposo; che sappiano nutrirsi e non sprecare; che ai ritiri mensili siano sempre a casa: che non si mandino di continuo, ma a mesi alternati.
Poi nell'alloggio: che sappiano sempre dove alloggiare; che non gravino sugli istituti e sui parroci, ma, come in carità ricevono, così in carità restituiscano almeno con offerte di libri; sempre grati, quando la carità sovrabbonda.
Poi nell'amministrazione del denaro: è cosa delicata, pericolosa, necessaria; del denaro, per amore di povertà, si faccia sempre il conto, e si consegni con ogni diligenza, senza permettersi spese o doni non autorizzati.

§ V. - I buoni propagandisti, quando sono fuori sospirano il ritiro della casa; e da casa partono con slancio per i campi dell'apostolato.


Roma, 20.VIII.'47

Art. 224. - I Centri di diffusione o Librerie.

§ I. - Le nostre case religiose, anche quelle di formazione, curino la osservanza religiosa più edificante, bella e amabile; e si tengano a contatto con i fedeli e il popolo.
Infatti le nostre case religiose non sono monasteri.
Con la popolazione e i fedeli poi si tengano a contatto: con la chiesa o la cappella di facile accesso; con un parlatorio bene ordinato, che vigili la casa e chi vi entra; e con la libreria o centro di diffusione.
Tre persone sono da scegliersi nelle nostre case con ogni cura: chi ha cura della chiesa, chi ha cura del parlatorio, chi ha cura della libreria.

§ II. - La libreria sampaolina sia di facile accesso ai fedeli, e vi sia sempre un locale della casa, in qualunque posto questa si trovi, riservato al centro di diffusione: per ciò si tenga presente nella costruzione delle case nuove o negli adattamenti: anche quando si ha una libreria distaccata dalla casa, in casa vi sia almeno un piccolo locale per il centro di diffusione.
I libreristi siano in numero sufficiente e servizievoli, specialmente verso i sacerdoti: custodire pacchi, portarli a la vettura quando non sia troppo gravoso, procurare libri, far piccole commissioni, dare un bicchiere d'acqua fresca, favorire penna e calamaio, spolverare, accompagnare per bisogni personali; per questo le nostre librerie siano abbastanza complete di retro178, anche di servizi igienici.
I prezzi siano fissi, giusti, popolari; ma ai Sacerdoti e ai propagandisti librai si conceda uno sconto ( o fissi del tutto o bassi?)

§ III. - Le nostre librerie abbiano carattere religioso; siano le librerie del Vangelo; il libro del Vangelo lo abbiano esposto in onore e culto, ornato e tra lumi; non manchino mai di essere ben rifornite del libro del Vangelo, nelle varie edizioni, e del volume della Bibbia, nelle varie edizioni, secondo i vari luoghi; quando non fosse pubblicato in casa, si prendano i volumi e le edizioni del Vangelo pubblicate dalle Associazioni del Vangelo o dalle Case Editrici.
Tutti i libri siano ben sicuri; non è pero impedito che si tengano libri adatti specialmente per particolari classi di persone; ma il librerista ne sia bene ammaestrato e non faccia sbagli.
Tutti i libri contengano qualcosa di utile alla salute eterna: non già che tutti i libri siano religiosi; ma che tutti siano illuminati dalla fede e siano edificanti. Libri solamente scientifici, i libri tecnici, i molti altri generi di libri non trovino posto nelle librerie nostre.
Si abbia riguardo anche a questo: di non tenere, né offrire libri troppo scadenti per forma letteraria e tipografica: non è decoroso per noi.

§ IV. - Il librerista sia molto pio e preghi molto; quanto è possibile, non manchi il Sacerdote dalla libreria, né i Sacerdoti, quod absit, s'adontino di rimanere in libreria; il sacerdote o il librerista accolga molto deferentemente tutti, e specialmente i sacerdoti, li consigli, li guidi, li incoraggi, non lasci fare spese inutili; ne ascolti le confidenze e mantenga i segreti, se è necessario lo accompagni in chiesa o ad altri sacerdoti; faccia che parta contento e illuminato e su buona via.

§ V. - È meno conveniente che il Sacerdote stia al banco del servizio al pubblico179.
Le nostre librerie abbiano anche una parte liturgica: di immagini sacre, di oggetti religiosi, di paramenti sacri; non siano un negozio di merce sacra, ma solo un sussidio, così nei prezzi, così nella quantità.

§ VI. - I religiosi librai siano prima di tutto religiosi e mai negozianti; perciò l'orario della libreria sia subordinato alle pratiche comuni.





159 Revisore: "distribuiti".

160 Revisore aggiunge: "e senza recriminazione".

161 Revisore: "e non si fermino soltanto ad attendere gli scritti che di fuori a noi vengono".

162 Revisore: "sono".

163 Revisore: "scrivo per voi, o carissimi, o piccoli; o fanciulli; o adolescenti; o giovani; o uomini; o padri, o vecchi!" (Jo II).

164 Revisore: "lasci"

165 Revisore aggiunge: "S. Alberto".

166 Revisore: "perciò".

167 Revisore: "personalistiche".

168 Revisore: "perché questa".

169 Revisore aggiunge: "e di giustizia".

170 Revisore: "alla comune della gente".

171 Revisore: "considerarsi diversamente".

172 Forma verbale calcata, verosimilmente, sulla forma latina "honestat": le rende oneste.

173 Revisore aggiunge: "sotto la direzione del Consigliere generale delle Edizioni".

174 Revisore: "orale".

175 Revisore aggiunge: "le caserme".

176 Revisore: "buona presenza".

177 Revisore aggiunge: "e per giustizia".

178 Revisore aggiunge: "e saletta di ufficio".

179 Revisore: "al banco per servire il pubblico".




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