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| Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP Il libro di una filiale memoria IntraText CT - Lettura del testo |
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IL GOVERNO DELLA PIA SOCIETÀ SAN PAOLO Capo I - [GOVERNO DELLA SOCIETÀ IN GENERALE] Roma, 28.VIII.'47 Art. 241. - Il supremo Superiore interno ed esterno. § I. - Tutti i Religiosi della Pia Società San Paolo sono del Papa: il Santo Padre è il loro Superiore primo e supremo, universale e immediato, interno ed esterno; ha quindi sulla Congregazione e su ciascheduno autorità dominativa e giurisdizionale. § II. - Tutti i Religiosi della Pia Società sono soggetti al Papa come discepoli, come sudditi, come figli; cioè in forza del suo magistero universale, in forza del suo governo su tutta la Chiesa, in forza del voto di obbedienza che lega le loro volontà alla Sua e dà a Lui l'autorità sulla loro volontà. § III. - In forza del voto di obbedienza la Pia Società San Paolo riceve dal Papa la missione della evangelizzazione della dottrina cristiana con i mezzi più celeri, descritta, nel fine speciale all'Art. 2. Viene quindi a cessare la ragione intrinseca di un voto speciale di fedeltà al Papa circa l'apostolato. Di questo quarto voto, gioia della nostra antica professione, rimane piena la ragione estrinseca di conferma, e l'oggetto di una dedizione piena, gratuita, semplice, ossequente, fedelissima, eroica, per ogni luogo, in ogni tempo, in ogni iniziativa, in ogni argomento. § IV. - I Religiosi della Pia Società venerano il Papa per la sua dignità, lo obbediscono per la sua autorità, lo amano per la sua paternità; pregano per lui, perché il Signore sia la sua luce, la sua forza, la sua consolazione. § V. - La S. Congregazione dei Religiosi, come dicastero del Papa per il governo interno dei Religiosi, ha autorità dominativa su la volontà dei Religiosi, e ad essa si obbedisce vi voti oboedientiae. Le altre Congregazioni ed Uffici della S. Sede, come dicasteri del Papa per il governo esterno della Chiesa, hanno sui Religiosi autorità giurisdizionale, e ad essi si obbedisce vi legis ecclesiasticae. § VI. - I Religiosi della Pia Società studiano, stimano, commentano, diffondono, aderiscono agli insegnamenti pontifici, come all'applicazione, all'interpretazione, alla comunione del Vangelo; e se ne fanno apostoli, decorando le loro pubblicazioni della "Parola del Papa". § VII. - I nostri Religiosi, come soldati di trincea coll'arma della penna e della stampa, onorano e difendono la Persona del Papa, glorificano e difendono l'opera del Papa, e fanno strada nelle menti e nelle popolazioni alla sua azione, ai suoi indirizzi, alle sue istituzioni. § VIII. - I Religiosi della Pia Società, come figli devotissimi, pregano amantissimamente per il Papa ogni giorno; e celebrano ogni anno nelle loro Chiese e con i loro Cooperatori la festa della Cattedra di S. Pietro a Roma, per onorare il magistero pontificio, e la festa onomastica del Papa, per onorare la sua paternità. DE VOTO FIDELITATIS ROMANO PONTIFICI183 § I. - Votum fidelitatis Romano Pontifici respicit apostolatum editionis; extendit et integrat, quoad apostolatum, votum oboedientiae; et per ipsum sodales Societatis, novo titulo idest virtute religionis, se adstringunt ad apostolatum editionis exercendum praecipue, continuo, gratuite; omni loco, tempore, incepto; obsequentissimi, fidelissimi, heroici circa argumenta et finalitatem et mentem, ad nutum Romani Pontificis. § II. - Votum hoc, privatum et ad tempus, concedi potest a Superioribus vel Confessoribus sodalibus professis omnibus; pubblicum et perpetuum concedi potest a Superiore generali de consensu Consilii sui sodalibus qui a decem annis vota religiosa perpetua professi sunt. Est ergo votum liberum sive ex parte sodalium, sive ex parte Superiorum; liberi sodales quod suscipiant, liberi Superiores quod concedant. Unice ad hoc votum emittendum tenetur Superior generalis. § III. - Professio vel minus voti fidelitatis Romano Pontifici nullum discrimen constituit inter sodales Piae Societatis, sive quoad dignitatem, sive quoad officia obeunda, sive quoad voces activas vel passivas. § IV. - Votum fidelitatis Romano Pontifici est tamen in Pia Societate decus et fortitudo et corona professionis et vocationis nostrae; ideo ab omnibus est sine querela et valde honorandum. Roma, 29.VIII.'47 Art. 242. - I Superiori esterni. § I. - I Superiori esterni delle Case della Pia Società sono gli Ordinari del luogo; i quali sono anche gli Ordinari nostri. § II. - Gli Ordinari del luogo non hanno sulle persone e sulle case della Congregazione alcuna autorità dominativa, disciplinare, interna; ma una autorità giurisdizionale, legislativa, esterna; la quale si estende sui religiosi come fedeli, e come religiosi in quanto il diritto lo comanda. Negli altri casi è ordinario lo stesso Superiore generale. § III. - Agli Ordinari dei luoghi i nostri religiosi portino dappertutto grande riverenza e ossequio; parlino bene e non mormorino mai del Vescovo; ne festeggino l'onomastico; lo ascoltino nelle direttive per i periodici diocesani; si conformino alle disposizioni generali anche nelle loro chiese. Siano i nostri religiosi abituati all'obbedienza, modello di rispetto e di venerazione e di stima al Vescovo diocesano. Gli vogliano bene, gli portino affetto delicato tenero e sincero, sì che i Vescovi trovino nelle nostre Case il riposo, e coi nostri Religiosi la consolazione. Lo aiutino non per sfoggio ma per gratitudine e riconoscenza184 e collaborazione filiale. Preghino per il Vescovo, vivo e defunto; preghino anche con lui, partecipando alle sue funzioni solenni, nei quali casi, nelle loro chiese, non faranno funzioni solenni pubbliche contemporanee. Roma, 30.VIII.'47 Art. 243. - 244. - 245. - 246. - Il Governo generale interno. § I. - Il Governo generale interno ordinario della Pia Società è costituito dal Superiore generale e dal suo Consiglio generalizio185. § II. - Il Superiore generale è il capo del governo e la suprema autorità nella Congregazione; egli è il padre, il maestro, la guida di tutti i membri e di tutta la famiglia religiosa; il suo potere è superiore, universale, immediato su tutte le persone, su tutte le cose e tutte le case; nell'ambito delle Costituzioni e a norma di esse; a lui tutti possono ricorrere e far capo. § III - Però il Superiore generale, nella Pia Società, non è tutto il governo, come la testa non è tutto l'uomo; ma il capo del medesimo, la parte nobilissima. Il governo risiede nel Superiore generale e nel Consiglio generalizio, il quale è la comunità, ossia l'unione, l'assemblea, l'adunanza dei singoli consiglieri col Superiore generale. § IV. - Il Superiore generale non dipende dal Consiglio, ma deve convocarlo, proporgli i problemi, ascoltarlo, richiedendone secondo i casi, il consenso e il parere, per agire organicamente, lecitamente e validamente. Perciò il Superiore generale sia verso il Consiglio pieno di deferenza, non lo offenda, ne senta e ne consideri ogni parere e voto, abbia fiducia nel proporre questioni e ragioni. Sia l'esempio di tutti i Superiori nell'agire "consiliater" col suo Consiglio; l'esempio a tutto186 nel credere che il Divin Maestro è in mezzo ai Suoi quando sono due o tre congregati nel Suo Nome; l'esempio a tutti nel credere che lo Spirito, il quale anima e regge tutto il Corpo, come regge i sudditi per i Superiori187, così parla ai Superiori per la voce dei sudditi. I Consiglieri, nell'adunanza del Consiglio generale, sono in unione al Superiore generale e sotto di lui, organo del governo generale. Il Consiglio non è l'opposizione di controllo, ma la pienezza della mente, della volontà, del cuore del Superiore generale; in cui egli trova il consiglio, il vigore, l'appoggio, l'aiuto, il coraggio, la difesa, il parapetto, l'interpretazione, l'applicazione, la dedizione. Per questo i singoli Consiglieri, nella riunione consigliare, con rispetto e venerazione, esaminino, ponderino, preghino e aprano la loro mente con personale coscienza, libertà e fiducia. § V. - Il Superiore generale viene eletto ogni sei anni; e può essere rieletto per altri sei anni; non però una terza volta immediatamente di seguito; occorre, quindi, , se di nuovo si desidera, ricorrere alla S. Sede o eleggerne un altro188. § VI. - Il Consiglio generalizio consta di quattro membri eletti dal Capitolo generale. Il consiglio generalizio sia convocato almeno due volte al mese; e poi ogni volta che occorre, dandone avviso a tempo, con l'ordine delle materie da trattarsi, onde i Consiglieri vengano189 preparati. § VII. - Il Superiore generale ha sopra i suoi non solo la suprema autorità interna dominativa, ma anche la suprema autorità interna giurisdizionale e ordinaria nelle cose dove non arriva l'autorità giurisdizionale dell'Ordinario diocesano. La Congregazione infatti incardina i suoi membri; e quindi nelle ordinazioni il Vescovo consacrante deve fare la domanda: "Promittis oboedientiam praelato tuo pro tempore?". § VIII. - Il governo generale interno straordinario è costituito dal Vicario generale della Pia Società e dal Consiglio generalizio. Il Vicario generale sostituisce il Superiore generale defunto o assente o impedito; ma non è un altro ordinario; né un pari190, né può adunare il Consiglio contro o inscio191 il Superiore generale; né varrebbero le deliberazioni e le disposizioni prese in tal modo192. § IX- In modo straordinario, esercita il governo della Pia Società il Capitolo generale, il quale però agisce in nome proprio e assoluto. § X. - Cooperatori del Governo generale sono il Procuratore generale della Congregazione, il Segretario generale del Consiglio, l'Economo generale della Pia Società; questi sono organi e uffici della Pia Società, non del Superiore generale soltanto; e sono perciò eletti dal Capitolo generale. Roma, 31.VIII.'47 Art. 247. - 248. - Il governo delle singole case. § I. - Il governo delle singole Case è costituito dal Superiore locale col suo Consiglio di governo. Tengano presente i Superiori questo principio, onde non diano disposizioni nulle offensive al Consiglio, sgretolatrici della Autorità. § II. - L'autorità perché sia robusta, deve essere compatta; perché sia ossequiata e venerata, deve essere perfetta; perché operi in ogni membro e ufficio, deve essere integra, il Consiglio unito al Superiore, il Superiore col suo Consiglio di governo. § III. - Aiutanti del Superiore e del Consiglio sono l'Economo, e quegli altri ufficiali o maestri necessari od opportuni. § IV. - Nell'inizio della Congregazione, chi era capo della casa, per necessità di cose e di tempo193, ne era anche maestro di spirito, direttore degli studi, economo, provveditore: egli però non aveva autorità dominativa. Ora le case erette, specialmente le case formate, specialmente le case con diritto vocale, siano costituite giuridicamente: al Superiore faccia capo il Consiglio, ogni Maestro, ogni ufficio, ogni persona, ogni cosa; egli tutto veda, tutti diriga, tutto fomenti, tutto animi; ma per dare alle case unità, progresso, collaborazione, merito, gioia, il Superiore non sia più il Maestro di spirito, il Direttore degli studi, l'Economo, il Provveditore della Provvidenza, ma abbia, quanto è possibile i suoi ministri. § V. - I Superiori, secondo la propria competenza e nel proprio ambito, hanno vera autorità; e questo è un talento che debbono far fruttificare; un mandato che devono esercitare, di cui sono responsabili, in coscienza davanti a Dio e alla Congregazione. § VI. - Essi dànno comandi, disposizioni, ordinazioni; giudicano, richiamano, correggono, premiano, castigano, puniscono; nell'ambito della loro autorità, nei confini delle Costituzioni, per la regolare osservanza delle medesime, onde da tutti si raggiunga il fine per cui si è abbracciata la nostra vita: il fine speciale dell'apostolato, e il fine generale della propria santificazione e salvezza. § VII. - Per questo non tutti gli anziani, non tutti i Maestri sono Superiori; non tutti i direttori, i capireparto hanno uguale campo di autorità del Superiore, o tra loro: è sapienza non credersi di più o voler essere qualcosa di meno. A tutti si deve rispetto ed amore; all'autorità si deve obbedienza. § VIII. - I Superiori siano principalmente padri; l'autorità dominativa non è autorità del padrone, ma autorità paterna; amino le case e tutti i loro Religiosi; li istruiscano, li onorino, li difendano, ne parlino bene, li nutrano di parola, di esempio, di sacri riti; l'autorità è esercizio194 della carità, come l'obbedienza ne è testimonio; preghino molto; soffrano in pace; custodiscano il silenzio. § IX. - I Superiori custodiscano la loro dignità, umilmente senza orgoglio; comprendano però impennarsi; compassionino senza adirarsi; sappiano riuscire senza ostinarsi. § X. - I Superiori non pretendano le cose fatte, ma discendano ai singoli e alle singole cose, e amorevolmente spieghino le opere nostre, aiutino chi non può, dirigano chi è incerto; onde nella luce, nella guida, nella carità del Superiore la Casa prosperi e fiorisca. Roma, 1 sett.'47 Art. 249. - I segreti d'ufficio. § I. - I segreti d'ufficio riguardano le cose che i Superiori conoscono come Superiori195, e possono riferirsi sia alle persone, sia al governo. § II. - L'obbligo del segreto di ufficio è grave; e lega i Superiori sempre sia durante il loro ufficio, sia dopo. Solo un grave male della comunità o della persona, cui si riferisce il segreto, può dispensare da esso; ma allora la regola è la somma prudenza. § III. - I segreti che si riferiscono alle persone possono essere collettivi o personali. I segreti personali sono quelli che il Superiore conosce come196 Superiore, ma come persona individua, e questi197, nella misura che non lo richiede il bene comune, obbligano il Superiore anche di fronte al Consiglio: altro è infatti il Consiglio e altro il Consigliere o il Superiore. § IV. - Vedano quindi i Superiori di non accettare tali e tanti segreti da non poter più essere liberi in consiglio; o avvertano che certi segreti, ricevuti come Superiori, dovranno portarli a consiglio e trattarli segretamente. § V. - I segreti che si riferiscono al governo sono collettivi: essi obbligano il Consiglio e i Consiglieri, e devono essere osservati da tutti e da ognuno. Siano liberi i Consiglieri di aprire la loro mente, e siano ponderate le ragioni di ognuno; ma fatta la decisione, questa è di tutti, e tutti vi aderiscano, la difendano, la eseguiscano, senza polemica, così che uno solo appaia e sia il proposito198. § VI. - Il Consiglio si raduni non solo per avere il parere o il consenso, ma anche per sentire ragioni e discussioni; ad esso pertanto non siano mai nascoste le ragioni, nella fiducia che il Consiglio ottemperi al gravissimo obbligo del segreto. Roma, 2 sett.'47 Art. 250. - 295. - Il Capitolo generale. § I. - Il Capitolo generale è forma di governo straordinaria. Il Capitolo è superiore ad ogni Superiore interno. § II. - Il Capitolo generale è segno di maturità, di ordinamento, di capacità intrinseca di governo. Il Capitolo generale fomenta l'unità di pensiero, di intenti, di cuore, e di spirito. § III. - La legge, le regole, lo spirito direttivo del Capitolo generale sono contenuti nelle Costituzioni da l'Art. 250 al 295. Roma, 3 settembre '47 Art. 296. - 297. - La dignità e le doti del Superiore generale. § I. - La Congregazione tutta s'impernia, s'appoggia, si mostra199 nel suo Superiore generale; l'Autorità si determina, si riveste, si incorona nel Superiore generale; le Costituzioni hanno nel Superiore generale la interpretazione, la regola, l'attuazione personificata e vivente; la vita religiosa nel Superiore generale mostra quello che sia, ciò che valga, quanto sia bella; nella Famiglia Sampaolina il Superiore generale ci rappresenta il Pater domesticus, San Paolo, al vivo, sicché, seguendo lui, seguiamo l'Apostolo, imitiamo il Divin Maestro; il superiore generale è presente nella mente di ogni membro e ne ottiene ossequio, è presente sul labbro e ne ottiene stima e riverenza, è presente nel cuore e ne ottiene amore e delicatezza, è presente nei voleri e ne ottiene docilità e dedizione; sebbene lo Spirito regga tutto il corpo, riempie tuttavia della sua presenza il capo, e perciò lo spirito della Congregazione, di cui vive200 e opera e prospera, è lo spirito del Superiore generale. § II. - Il Superiore generale è l'onore e il decoro, il sostegno e il vigore, il bene e il gaudio e la gloria della Congregazione: gli elettori perciò con vera coscienza e pia rettitudine e soprannaturale sentire, nella loro libertà e responsabilità e amore, pongano a capo della Pia Società un uomo eccellente per vita religiosa e virtù sacerdotali. § III. - In questo Uomo eccellente precella il dono e la virtù della carità: verso Iddio e verso la Chiesa; verso la Congregazione e verso i singoli membri; verso le anime e verso i nemici e i contrari; la conoscenza e il giudizio si colga non dalle parole, ma dalle opere, dal sacrificio, dal dono di sé. § IV. - Doti spirituali e morali del Superiore generale sono e debbono essere: la bella intelligenza, il buon senso e il buon gusto, la prudenza esperimentata specialmente nelle contraddizioni e nei contrasti; il vigore dell'animo, la pazienza nelle avversità, la magnanimità nelle iniziative, la costanza nelle imprese e la perseveranza nel farle progredire; la pietà filiale la fiducia in Dio, la pace e la letizia nelle angosce, la benevolenza e l'umiltà sincera; l'esercizio dell'apostolato della Stampa. § V. - Doti fisiche e morali del Superiore generale sono: che sia di legittimi natali, che abbia compiuti i quaranta anni, che si professo da dieci anni almeno dalla prima professione. Sopra le quali cose, quando l'Uomo di Dio fosse eccezionalmente degno nella generale estimazione, la S. Sede usa dispensare. Roma, 3 sett.'47 Art. 298. - La sede del Superiore generale. § I. - Il Superiore generale risiede a Roma, nella Casa generalizia. Con lui debbono risiedere almeno due Consiglieri generali, con l'Economo generale, e con il Segretario generale. § II. - La Casa generalizia è la Casa del Padre comune della Congregazione. Essa sia la più decorosa, la più libera, la più ospitale. La più decorosa, non però sontuosa, per rispetto alla persona del Superiore generale; la più libera da la diuturnità delle persone, onde possa essere di continuo aperta a tutti; nella Casa generalizia, abitualmente dimorino solo le persone della Curia; la più ospitale e la più accogliente, cosicché ognuno, grande o piccolo, possa con fiducia adire i Superiori, come Padri, e, quando occorra, anche il Superiore generale. § III. - La Casa generalizia sia anche la più raccolta e silenziosa; la più osservante e disciplinata, la più devota e ricca di orazione; questo è necessario per il lavoro stesso di questa Casa, per l'esempio che deve dare, per le grazie che deve chiedere al Signore. Non sia bloccata, come un castello; ma abbia le sue porte di comunicazione bene controllate, e le sue chiusure ad evitare scompiglio e rumori disordinati; né ad essa si acceda senza motivo o per sola ricreazione. § IV. - La Casa generalizia non sia una casa parallela alla altre case, con una economia e con interessi propri e pari; essa è la madre delle case, a cui tutte le case fanno capo201; all'economia della Casa generalizia provveda l'economo generale, cui fanno capo i singoli economi, e le altre attività, secondo le Costituzioni. Per questo la Casa Generalizia non deve, non può, non è pensabile che sia in contrasto colle case singole: evitarlo assolutamente. Le iniziative della Casa Generalizia sono iniziative di tutta la Congregazione, a cui tutta la Congregazione, case e persone, si dedicano. A sua volta la Casa generalizia provvede alle Case passive, alle case di Missione, alle case degli studi, ecc. § V. - La dimora del Superiore generale sia la più onorata, la più disimpegnata, la più facile a visitarsi. È bene abbia una conveniente camera d'aspetto, per chi deve attendere il turno; onde le cose siano ognuna trattata con serenità e tempo e misura. Con il Superiore generale si possa sempre parlare con fiducia: non si portino però a lui le questioni che possono risolvere i Superiori minori. Il Superiore generale riceva tutti, con ordine; e prima il Vicario, il Procuratore202, l'Economo, il Segretario per le disposizioni generali. Il Superiore generale non sia il Superiore della Casa generalizia, ma tenga il primo posto dappertutto e in ogni funzione. Roma, 5 sett.'47 Art. 299. - 300. - 301. - L'Autorità del Superiore generale. § I. - Il Superiore generale, come capo del Consiglio e con l'assistenza del medesimo governa tutta la Pia Società, che a lui viene affidata come a Padre universale. § II. - Governare vuol dire servire la carità paterna, ossia la pietà verso i figli; e anche la carità che deve vincolare e animare in uno tutti i membri. Vuol dire perciò provvedere al bene della Pia Società e dei religiosi con la parola, con l'esempio, con le opere, con l'orazione. Il Superiore generale curi molto la predicazione, e l'istruzione religiosa; sia premuroso nel mandare il bollettino ufficiale, circolari, lettere di commento; cose ben pensate, bene esaminate, ben definite, chiare, calde, determinanti. La sua casa e i superiori che gli stanno attorno siano esempio di unità nel pensiero, nell'intendimento, nel sentimento; precedano nella pietà, siano eccellenti per dottrina, per zelo, per amore alla Congregazione, per la fedele pratica dei voti; e siano immuni da quei difetti che negli altri devono correggere come il fumare, il levarsi tardi, la coltura dei capelli, l'uso di speciali oggetti, orologi, ecc. Fomenti nelle case la pietà e le funzioni liturgiche, stabilisca scuole e studi che diano fiducia alla Chiesa, e alla Casa, promuova e governi le iniziative di apostolato e le favorisca, ordini così il servizio alla Provvidenza che tutte le case e lavorino con buon esito e aiutino con gioia la Casa centrale. § III. - Vuol dire203 convocare il Consiglio, obbedire ai sacri Canoni e conformarsi alle Costituzioni; coprire gli uffici con persone idonee, e distribuire sapientemente, giustamente, e con paterna misura i doveri alle persone, così che le persone possano sostenere gli uffici, e i doveri non gravino troppo su uno, lasciando gli altri scontenti, senza lavoro e merito; portare la Società al suo fine speciale, e mantenerla in efficienza per esso, da per tutto, e accrescerne204 i poteri d'apostolato a maggior servizio della Chiesa e delle anime. § IV. - Vuol dire soprattutto dirigere, accompagnare, alimentare, la vita religiosa nella Società e nei membri, così che la Congregazione diventi un giardino di santi apostoli e di apostoli santi, molto santi! che osservano fedelmente le Costituzioni, e per la fedele osservanza, arrivano alla perfezione: e siano molti i religiosi perfetti nella virtù, eroici nello zelo, ferventi nella pietà, fermissimi nella dottrina; così da offrire al Signore il sacrificio di una devotio consummata. Questo soprattutto stia a cuore del Superiore generale. § V. - Il Superiore generale, personalmente, ha potere paterno o dominativo, e giurisdizionale interno, su tutti i membri, e tutte le comunità o case della Pia Società. Questa autorità egli l'esercita nell'ambito e nelle vie delle Costituzioni, che moderano, ossia regolano, il suo potere universale. In questo potere è compreso il diritto di poter dispensare, ad tempus e in casi determinati, dalle Costituzioni in materia disciplinare; non in materia di voti o di precetti ecclesiastici. Roma, 6.IX.'47 Art. 302. - 305. - Come il Superiore generale agisce in unione al Consiglio. § I. - I Consiglieri generali, come individui, sono sudditi, discepoli e figli del Superiore generale, che venerano, ascoltano, seguono ad esempio di tutti i membri; come Consiglio essi partecipano con Lui al governo generale ed universale della Pia Società. Il Superiore generale è il capo del governo, il Consiglio ne è il corpo, il vigore, la pienezza. § II. - Per questo il Superiore generale, mentre può fare molte cose da solo, come capo del governo, nella sua potestà dominativa e ordinaria, non le può fare tutte: vi è un certo numero di cose, per le quali egli deve convocare il consiglio, e richiederne il voto, o sentirne il parere. § III. - Quando il diritto comune o le costituzioni richiedono la convocazione del Consiglio, il Superiore generale sia lieto di farlo, sia per dividere con i suoi più intimi collaboratori la responsabilità del governo, sia per emanare delle disposizioni lecite e valide, sia per avere, nell'unione, maggior abbondanza di lumi divini e di Spirito Santo. § IV. - Usi il Superiore generale la più grande delicatezza verso il suo Consiglio: non lo offenda mai; con negargli le ragioni dietro le quali deve205 deliberare; non lo esautori mai non convocandolo, respingendo le giuste osservazioni, impedendo di dare il voto con libertà; non lo umili mai, biasimando, dicendo male dei Consiglieri. Il Consiglio è la gloria del Superiore generale, e la sua difesa. § V. - Nell'Art. 303 delle Costituzioni sono descritti i casi, nei quali il Superiore generale deve richiedere il consenso del Consiglio; nell'Art. 305, i casi in cui deve consultarlo. § VI. - A parità di voti, positivi e negativi, il Superiore generale può dirimere la questione; ma nelle nomine il Consiglio deve sempre essere pieno, al completo, e perciò, se manca un consigliere, sia sostituito da un religioso sacerdote di voti perpetui. § VII. - Il voto deliberativo lega il Superiore generale al voto stesso; il voto consultivo lo lascia libero; ma il Superiore generale non si allontani dal voto del suo Consiglio, senza gravi motivi. Anzi, è così profondo nella nostra famiglia l'indirizzo e lo spirito dell'agire consiliater206, con il Consiglio, che anche negli affari, dove il Superiore generale può agire da solo, e lo potrebbe fare anche per essere più sollecito, giova moltissimo che non lo faccia, e, almeno per le cose più gravi, senta, senta, senta, sempre, con pazienza, fiducia, larghezza di ragioni il suo consiglio; il quale perciò diventerà sempre più con lui uno di pensiero, di opere, di intendimento, di amore, di zelo, di apostolato. [Roma], 7.IX.'47 Art. 307. - 308. - La visita alle Case e la Relazione alla Santa Sede. § I. - Il Superiore generale compia, a tutte le case, la visita canonica ogni tre anni, o per sé o per mezzo di un suo visitatore. § II. - È utile norma: fare ogni anno la visita canonica a un gruppo di case e per sé, così che nei sei anni visiti una volta almeno tutte le Case; e la visita canonica a un altro gruppo di case per mezzo del Visitatore; così che tutti gli anni vi sia visita, e tutte le case abbiano la visita ogni tre anni. § III. - Il fine della visita canonica è di correggere gli abusi e tenerli lontani; di promuovere più efficacemente le iniziative; e di approvare e confermare il bene: questo ultimo scopo è di straordinaria importanza e di perfetta giustizia. § IV. - Oltre la visita canonica è conveniente e utile che il Superiore generale non lasci passare occasione di andare a vedere le sue case: la visita del Superiore illumina, corrobora, fomenta la vita religiosa e l'opera di apostolato. § V. - Le Case d'Italia, per la particolare missione e dignità della Nazione italiana, siano del Superiore generale visitate almeno una volta l'anno. § VI. - Ogni cinque anni, nel proprio anno definito dai canoni, il Superiore generale fa la relazione alla S. Sede, e il documento viene firmato da Lui e dai Consiglieri. § VII. - Il Superiore generale abbia quindi ben presenti come un programma direttivo, le istruzioni della Santa Sede, e su esse conformi il suo governo e le sue ordinazioni, onde possa rispondere con verità, precisione e ordine; egli perciò si annoti lo stato delle case nelle visite, e tenga aggiornato lo stato di sviluppo dell'Istituto, per mezzo del suo Segretario. Roma, 9.IX.'47 Art. 309.- 310. - Doveri personali del Superiore generale. § I. - Come l'autorità è servizio della carità, onde nella carità vi sia l'unione, e nell'unità la vita, la suprema autorità è il più devoto e umile servizio della carità. § II. - Il Superiore generale consideri il suo ufficio non come un onore, per il quale sovrasta gli altri; ma come un onere, che impone a lui i doveri maggiori, le cure più difficili, le virtù più eminenti. § III. - Si studi, si sforzi e aneli il Superiore generale di precedere gli altri con la parola, con la luce degli esempi, con la sollecitudine delle opere, con la continuità della preghiera, con la perseveranza della pazienza. § IV. - Governi con sapienza, e provveda con ogni prudenza e previdenza alle necessità; porti con fortezza docile e umile i pesi propri e quelli degli altri; accolga benigno chi ricorre a lui, sia clemente nelle correzioni, sovvenga con ogni carità a tutti e a chi ha bisogno porga ogni aiuto spirituale o materiale. Egli è il fratello e il Padre di tutti: ne abbia coscienza, lo senta, e giovi veramente a tutti. § V. - Prima che a tutti sia premuroso il Superiore generale del proprio bene spirituale ed eterno; perciò con sincera riconoscenza e gratitudine profonda accetti le osservazioni, le raccomandazioni, gli avvisi che i suoi Consiglieri specialmente, anzi ogni sacerdote o membro privatamente e filialmente gli indirizza. § VI. - Soprattutto chieda e accolga le riflessioni, i pareri, gli avvertimenti che deve portargli, anche per debito di ufficio, il Consigliere primo e suo Vicario generale: il Superiore generale non lo ritenga come voce di opposizione, ma di carità; non come voce di orgoglio che divide, ma come voce di umiltà che edifica; non come voce di altra sponda e quasi di un contraltare ma come voce di famiglia teneramente desiderosa del bene comune; anzi, nelle maggiori insistenze del suo Vicario, il Superiore generale non veda l'ostinazione della persona, ma la gravità dell'ufficio che pesa sulla coscienza del suo primo consigliere, e perciò non lo respinga, non lo isoli, non lo tratti male, non lo soffochi, non lo screditi, ma favorisca la sua libertà, lo ringrazi di cuore, schiuda il suo labbro; e s'apra con lui nei pensieri più seri, negli intendimenti più importanti, nelle confidenze più delicate; lo abbia spesso con sé nella sofferenza, nelle iniziative, nel sacrificio del silenzio, e nella preghiera; con lui conferisca ogni giorno, e a lui conceda l'ora migliore. Roma, 10.IX.'47 Art. 311. - Il Vicario generale. § I. - L'ufficio di Vicario generale è dato e riservato dalle Costituzioni al primo Consigliere. Il Vicario generale è il Vice Superiore generale della Pia Società, non colui che tiene il luogo della Persona del Superiore generale; quindi, venendo meno dall'ufficio il Superiore generale, il Vicario perdura nel suo ufficio e rimane a capo della Congregazione. § II. - Il Vicario generale supplisce il Superiore generale, quando fosse defunto o quando fosse assente, o quando fosse impedito. Il Vicario generale è il cuore della Congregazione. § III. - Il Vicario generale non è il rappresentante della Società davanti al Superiore, quasi per condividerne a nome della Società i poteri; ma, assieme ai Consiglieri, forma un sol governo col Superiore generale; nemmeno è il Segretario del Superiore generale, il suo mandatario o fiduciario, ma costituisce col Superiore generale il governo della Società, e ha su tutta la Società potere ordinario dominativo e giurisdizionale interno nelle cose che gli spettano. § IV. - Il Vicario generale non è l'antitesi del Superiore generale; ma superiore con lui e in lui, è il primo suddito, il più fedele, il più devoto; e deve essere colui che nel silenzio e nell'orazione interpreta con più senno le ordinazioni del Superiore generale, le applica amorevolmente e diligentemente alla Società e ai singoli, le fa accogliere ed eseguire più con la persuasione e l'adattamento, che con l'imperio del comando. § V. - Nella Curia generalizia e nel governo generale il Vicario generale non fa lavoro di punta, di vista, di richiamo207; ma un lavoro nascosto, continuato, di smussamento e di coordinazione, di pazienza e di conforto, di autorità soave, di illuminazione particolare, di consolazione individuale. I poteri del Vicario generale sono su le cose e l'andamento ordinario, quindi la sua attività e iniziativa è la vigilanza abituale, perché in tutta la Congregazione la pietà sia fervorosa, lo studio stabilito, l'apostolato in efficienza, il servizio alla Provvidenza ben prestato, i voti osservati, la vita comune regolare; chiedendo e portando aiuti dove il bisogno li richiede, onde la vita religiosa propria della Società sia rigogliosa ovunque; egli è come il sangue che circola portando anche alle piccole cellule l'alimento che nutre, sostiene, ripara e cresce. § VI. - Il Vicario generale sia umilissimo, ami il nascondimento e il lavoro, il silenzio e l'orazione, non si metta mai in vista, non porti avanti il suo nome; sia pazientissimo anche nell'umiliazione, sempre accogliente, seminatore di letizia sempre, anche un po' il pattumiere delle lamentazioni e degli scontenti che nasconde nel suo cuore, ma specialmente il calice delle lacrime spesso penose che racchiude nel suo cuore materno e offre a Dio e compassiona e consola; predichi molto a tutta la Famiglia Sampaolina, religiosi e suore, per tenere tutta la Famiglia sullo stesso ceppo che è il Superiore generale, e nello stesso spirito; non sia superiore di una casa particolare, per non erigerla contro la altre, ma superiore a tutte e a ognuna; non attende riconoscenza, né lodi pubbliche, né gratitudine speciale, né feste particolari, nulla che lo possa fare emergere da la sua operosità fattiva, ma quasi interiore; accetti però, con semplicità e senza diniego, ogni atto gentile o filiale. § VII. - Il Capitolo, nell'elezione del Vicario generale, badi di portare accanto al Superiore generale, un sacerdote che veneri il Superiore, che lo capisca, che lo segua, che gli voglia bene fino all'eroismo; che ami la Congregazione e il suo apostolato e la sua vita e i suoi membri; che sia devotissimo al suo dovere, e abbia davvero rinunciato alle cose, alle creature e a se stesso. Non occorre un uomo di molta intelligenza, ma di senno; di molto polso, ma di perseveranza; che incuta timore, ma delicatamente costruttivo; soprattutto di molto spirito, che conosca, senta, pratichi la vita sampaolina con pienezza. Roma, 11.IX.'47 Art. 312. - 313. - I poteri del Vicario generale. § I. - Il Vicario generale, presente il Superiore generale, ha i poteri dell'amministrazione ordinaria, affinché ogni persona sia membro vivo, operante, ordinato; e ogni cosa, nel suo ordine, prosperi e sostenga208. § II. - Assente il Superiore generale, il Vicario generale, oltre l'ordinaria amministrazione, dispone anche delle cose che non si possono tramandare, e senza limiti di confine, anche per le professioni, e le dimissorie, a norma delle Costituzioni. § III. - E cioè: il Vicario generale, sia nelle cose di ordinaria amministrazione sia nelle cose più gravi e urgenti, deve agire con il Consiglio generale, ogni volta che il voto del Consiglio si richiede per il Superiore generale. Di più, e importantissimo, egli deve dirigere le discussioni, e disporre, ad mentem del Superiore generale, che a lui non deve essere oscura, ed egli deve conoscere bene! § IV. - Ritornando il Superiore, il Vicario generale si renda sollecito a fargli relazione di ogni cosa, che, in assenza del Superiore, fu discussa o disposta. Il Superiore generale non potrà rifare le deliberazioni, ma tutto dovrebbe trovare degno di approvazione e di lode. § V. - Il Vicario generale potrebbe consultare il Superiore assente, ma nulla a ciò lo obbliga; se lo fa è libero di farlo; ma allora qualunque cosa il Superiore, in quanto è nel potere suo, abbia disposto, il Vicario non potrà più irritarla e cambiarla. § VI. - Il Vicario generale è capo della Curia generalizia, Superiore della Casa generalizia; e fa l'ufficio di Superiore provinciale delle Case d'Italia, le quali dipendono immediatamente dalla Curia generalizia. Roma, 12.IX.'47 Art. 314. - 315. - 316. - I Consiglieri generali. § I. - Il Consiglio generale, con il Superiore generale e sotto di lui, costituisce il governo della Pia Società. § II. - I Consiglieri generali devono prima di tutto essere gli ottimi fra i Religiosi: veramente cospicui per l'osservanza regolare, per l'amore alla Congregazione, per l'attaccamento ai Superiori, per la virtù e la pietà, per la dottrina e la dedizione all'apostolato, per la ricerca del regno di Dio e la cura della povertà. § III. - I Consiglieri generali devono essere persone idonee, possedere le doti speciali per gli speciali uffici che dovranno coprire: così per es. dovranno possedere speciale attitudine [per]209 presiedere all'apostolato della stampa, e allo studio, o all'ordinamento della vita spirituale, o al servizio della Divina Provvidenza. § IV. - I Consiglieri generali devono essere uomini di governo: aderenti al Superiore generali; prudenti e umili; robusti, pazienti e perseveranti; affabili e zelanti; piissimi e devoti. § V. - I Consiglieri generali sono eletti dal Capitolo: se uno cessa d'ufficio, viene sostituito da altro nominato dal Superiore generale con il consenso del Consiglio. Dal proprio ufficio un Consigliere può cessare per le varie cause che le Costituzioni elencano. Un Consigliere non rinunci mai per sole differenze di vedute, di tendenze, di sentimenti. Un Consigliere non sia mai destituito per soli motivi personali, o per la sola sua abituale opposizione al Superiore generale o alle deliberazioni comuni. Roma, 14.IX.'47 Art. 317. - 321. - L'opera dei Consiglieri. § I. - L'opera dei Consiglieri, anche fuori del Consiglio, è ordinata ad aiutare il Superiore generale nel governo generale della Congregazione. § II. - I Consiglieri pongano in questa opera ogni intelligenza, ogni sforzo, ogni zelo, affinché il governo centrale e generale abbia e mostri unità, concordia, vigore nella carità. I Consiglieri generali stanno dalla parte del governo, sono il governo; quindi non rappresentino mai interessi contrari o in opposizione al governo generale. Non è conveniente che i consiglieri generali abbiano il governo di una Casa o di una nazione. § III. - I consiglieri generali possono invece assai utilmente dividersi, non il governo e la responsabilità, ma lo studio e la cura delle singole attività religiose della Pia Società. Così a uno si può affidare la vita religiosa, a l'altro lo studio e le scuole, a l'altro l'apostolato e le opere e istituzioni dipendenti, a l'altro la parte importantissima dei Cooperatori e del servizio alla Provvidenza. I singoli quindi possono presiedere le singole adunanze delle particolari attività. Questa non è una divisione di competenze, ma di studio, di sollecitudini, di esecuzioni; il governo rimane uno, e le deliberazioni si prendono per modum unius e in solido. § IV. - I singoli Consiglieri cui è stata demandata la cura di una particolare attività, si rendano esperti nella loro materia: la studino in se stessa, la studino nelle case, se ne procurino una cognizione tale da poter riferire, proporre, dar ragioni, rispondere, spianar la via alle deliberazioni del Consiglio generale, e mandarle con efficacia e soavità e sapienza ad esecuzione nelle singole case, secondo le necessità e l'ambiente dei singoli luoghi. § V. - I Consiglieri generali considerino che un buon governo è il grande bonum sociale della Congregazione, il suo muro maestro, il suo vigore, la sua forma di essere e di operare. Perciò durante munere, ritengano il loro posto come un ufficio, un dovere grave; il primo e principale loro dovere e ufficio personale e sociale; tengano per esso libero il loro tempo e se stessi, non si carichino di doveri e uffici particolari, non di obblighi di predicazione fuori casa, non di lezioni, non di opere pastorali, non di ministero e direzione di anime. I Consiglieri sono i coltivatori della Pia Società, la quale in se stessa e nella sua attività e nelle sue missioni cresce, quanto essi ad essa si dedicano. § VI. - I Consiglieri generali abbiano210 nella Società una grande stima, un grande rispetto, e una grande fiducia. Primo a stimarli, a usarli, ad averne fiducia sia il Superiore generale. Siano essi affabili, ricavano con larghezza proposte e reclami e domande; tutto considerino, tutto esaminino, tutto studino, tutto controllino, et quod bonum videtur propongano in Consiglio, illustrino, provino, difendano, sempre in vista del bene generale della Società; se no, consiglino, indirizzino, facciano rinunciare, consolino. Roma, 15.IX.'47 Art. 318. - 319. - L'opera del Consiglio generalizio. § I. - Non i singoli Consiglieri, ma il Consiglio generalizio costituisce il governo con il Superiore generale, e solo nel Consiglio convocato i Consiglieri hanno potere di governo. § II. - Pertanto il voto del Consiglieri singoli fuori del Consiglio vale pro sententia viri prudentis, ma non è un voto di governo: il voto dei Consiglieri vale solo, quando sono convocati a Consiglio. § III. - Il Superiore generale deve radunare il Consiglio ogni volta che, per agire, deve avere il consenso del Consiglio, o deve sentire il parere dei Consiglieri. Se Egli agisce, senza convocare il Consiglio, o ascoltando solo privatamente i Consiglieri, agisce invalidamente, e i suoi atti sono nulli. § IV. - Il Consiglio convocato fa due cose: discute la questione, e dà il voto. La questione si discute così: ogni Consigliere cominciando dal quarto, espone umilmente su la questione le sue ragioni, e quindi, con libertà e sincerità e fiducia, dà il suo giudizio. Perché i Consiglieri possano studiare la causa e darne sentenza, la convocazione del Consiglio sia indetta almeno un giorno prima, e sia distribuito ai consiglieri l'ordine del giorno. § V. - Dopo la discussione si passa alla votazione. Questa può anche tramandarsi ad altra seduta. La votazione è sempre segreta, su ogni questione. Se si tratta di consenso prevale la maggioranza assoluta, ossia la metà più uno, e la decisione obbliga in solido tutto il Consiglio, senza eccezione di alcuno. Se il numero è pari, dopo il secondo scrutinio, cioè al terzo211, il Superiore generale dirima e decida la questione: e la sua decisione obbliga in solido tutti i Consiglieri, senza eccezione dei contrari. § VI. - Il voto deliberativo, ossia il consenso del Consiglio, determina la decisione del Superiore generale, il quale non può andarvi contro; se agisse contrariamente farebbe opera invalida e nulla. § VII. - Il voto consultivo, ossia il parere del Consiglio, sempre segretamente espresso, non obbliga il Superiore generale ad aderire al giudizio del Consiglio, anche se fosse universale e concorde e unanime. E se il Superiore generale ha ragioni serie e gravi, prevalenti, a suo giudizio, alle ragioni dei Consiglieri, egli può agire e lecitamente e validamente. Però, se non avesse tali ragioni personali prevalenti, sebbene validamente possa agire contrariamente al parere del Consiglio, non lo faccia; se lo fa, compie sì, un atto valido, ma illecito. Questo tanto più, perché la Congregazione cammina consiliater: e il consiglio, che non sta di fronte al Superiore generale, ma fa governo con lui, ha un vero potere moderatore. Roma, 16.IX.'47 Art. 320. - 322. - I verbali del Consiglio. § I. - Chi fa acquistare importanza alle adunanze e alle deliberazioni del Consiglio generale è il Segretario: egli ne prepara gli argomenti, distribuisce le sedute, fa i verbali e li fa sottoscrivere, e rende i Consiglieri sempre presenti alla loro coscienza. § II. - Il Verbale del Consiglio contenga i nomi dei presenti; l'argomento, la discussione in sunto chiaro e preciso colle ragioni, la deliberazione presa e il modo; il giorno, il mese, l'anno, il luogo. Il Verbale sia riletto ed approvato dal Consiglio, e quindi firmato dal Superiore generale e dal Segretario Il Verbale fatto bene è storia, ma è soprattutto vita, e fa i Consiglieri presenti alla loro coscienza. § III. - Sulle deliberazioni del Consiglio, e su l'operato del medesimo, i Consiglieri mantengano il più alto e dignitoso ed edificante silenzio: le deliberazioni sono fatte note, come e quando si deve, ma sulla discussione212 non si deve generare una discussione generale incompetente; perciò i Consiglieri tacciano. § IV. - Non solo, ma tutti si mostrino e siano di un solo pensiero, di una sola volontà, di un solo sentire su le decisioni prese in Consiglio: prima liberi, poi legati, e stretti a difendere e a far applicare le decisioni. § V. - I Consiglieri sono governo nel Consiglio213; fuori del Consiglio sono le più naturali e adatte persone di consulto del Superiore generale; gli portano pertanto, anche individualmente, quella luce, quel conforto, quella consolazione di cui abbisogna; lo facciano con riverenza, con amore, con libertà ossequiosa: si meritino la fiducia del Superiore generale e l'abbiano piena in lui. Roma, 17.IX.'47 Art. 323. - 326. - Il Procuratore generale presso la S. Sede. § I. - Il Procuratore generale è eletto dal Capitolo o nominato dal Superiore generale a norma delle Costituzioni. § II. - Il Procuratore generale tiene la sua dimora abituale a Roma; e tratta tutti gli affari della Congregazione presso la S. Sede. § III. - Il Procuratore generale non è un commissioniere di atti e di carte, né un relatore di domande e di risposte; ma è lo studioso delle pratiche, l'ordinatore delle posizioni, l'avvocato delle cause, il promotore delle necessità, l'interprete degli atti della Santa Sede, il direttore dell'azione nostra nel movimento generale, il vincolo quasi l'arteria di comunicazione tra la Congregazione e la S. Sede. Egli è la mens della Congregazione religiosa. § IV. - Il Procuratore generale sia perciò un sacerdote laureato o ben perito nella Sacra Teologia e nel Diritto Canonico; più ancora sia uomo di senno e di gran buon senso per giudicare delle questioni, di cuore delicato per sentire le miserie, pratico della vita e delle sue lotte e dei suoi adattamenti per regolarsi nella giustizia e nell'equità; sia un religioso umile, sereno e affabile per accogliere tutti, paziente e costante per condurre e portare le cose a compimento tra i tanti scogli ed ostacoli, amabile, diligente e delicato per cogliere il momento, stabilire le relazioni, mettere in luce le cose sue, favorire le disposizioni; sia un artista della dialettica, ma più della psicologia, e più della grazia: egli infatti tratta con gli uomini della Chiesa, e di Dio, le cose della Chiesa e di Dio. § V. - Il Procuratore generale deve essere amantissimo della Chiesa perché la Società le sia figlia devota, e amantissimo della Pia Società perché la Chiesa le sia Madre tenera, provvidente, salvatrice; sia fedelissimo al suo Superiore generale: nulla intenti contro di lui, nulla a insaputa di lui; ne tenga alta la stima e il prestigio; non lo induca in errore e non lo lasci errare; non lo tradisca mai e non lo abbandoni; non lo tenga lontano da la Santa Sede ma lo avvicini nei modi e con i mezzi più filiali e devoti; sia benevolo verso tutta la sua Congregazione, sia giusto verso di essa e non la gravi di rimproveri che non merita e la difenda quando merita anche di fronte a l'autorità, abbia cura dei suoi interessi e sia il suo salvatore nei casi pericolosi e difficili e angosciosi. § VI. - Il Procuratore generale abbia e senta di avere la fiducia più grande del Superiore generale, e la fiducia di tutta la Congregazione. Egli poi tenga di continuo informato il Superiore generale di tutti gli atti della S. Sede, che riguardano la Pia Società, o in cui la Pia Società ha qualche interesse, qualunque sia; e ogni anno stenda per il Superiore generale una ordinata, logica, cronistica relazione di tutte le cose che nell'anno ha trattato colla S. Sede. § VII. - Ricordi il Procuratore generale che da lui dipende il buon servizio che la Pia Società può dare alla Chiesa, e l'abbondanza dell'effluvio materno che dalla Chiesa promana alla Congregazione. Tratti con il Divin Maestro eucaristico i suoi argomenti, prima che cogli uomini, con visite fervorose. Faccia silenzio e ascolti molto; illumini ed esorti in casa; coltivi le amicizie coi buoni religiosi e i prelati con retta intenzione e con retto modo; sia franco e prudente, perseverante e docile, riconoscente e gratissimo. Roma, 18.IX.'47 Art. 327. - 330. - Il Segretario generale. § I. - Il Segretario generale è eletto dal Capitolo o nominato dal Superiore generale a norma delle Costituzioni. § II. - Il Segretario generale dimora presso la sede del Consiglio generale: egli fa gli atti, redige le scritture, le cataloga, le archivia. § III. - Il Segretario generale perciò è anche l'archivista della Casa generalizia. § IV. - Il Segretario generale non è un copialettere, un214 amanuense, un ufficiale di protocollo, un minutante. Egli è l'occhio della Congregazione; il direttore delle buone deliberazioni, il ministro delle buoni esecuzioni. Dal Segretario e da l'opera sua dipende la continuità del governo, l'ordinamento delle discussioni; il modo soave e il grado dell'applicazione degli ordini215. § V. - Il Segretario generale sia di buona memoria e di attenzione vigilante; di iniziativa e di sollecitudine premurosa; persona ordinata e di amorevole diligenza. Abbia cura degli atti, ma in relazione alle persone: quindi rediga i suoi atti così che le persone ne abbiano edificazione. § VI. - Il Segretario generale prepara le adunanze del Consiglio, stendendo e distribuendo a tempo e chiaro l'ordine delle materie da trattarsi; tiene preparate le deliberazioni precedenti e gli articoli dei canoni e delle Costituzioni che si riferiscono al soggetto; fa il verbale delle adunanze e trascrive nel libro le deliberazioni con i ragionamenti principali. Fa poi i documenti amministrativi più importanti, e questi documenti firma il Superiore generale e lui stesso. Ha cura di presentare tutto in una forma elegante e piacevole. § VII. - Come archivista cataloga, dispone ed elenca; così che sia facile rintracciare e servirsi di qualunque documento. Le chiavi siano due: e ne tiene una lui e una il Superiore generale216. Abbia massima coscienza a non perdere nulla, e a non dar via documenti, di alcun genere, fuori delle disposizioni impartite dal Superiore generale. E cioè: i documenti li tenga, dia via, col permesso, solo copia, e non lasci mai uscire documenti da la camera dell'Archivio217. § VIII - Il Segretario segue il Procuratore. Art. 331. - 332. - 333. - 340. - 341. - L'Amministrazione dei beni temporali. § I. - La Pia Società San Paolo possiede capacità di possedere beni temporali e di prenderne i redditi. Tale capacità di possedere la possiede sia la Congregazione, sia le singole case formate o non formate, le quali perciò hanno diritto a una amministrazione propria. § II. - Perché tale capacita si possa esercitare di fronte ai terzi e nella civile società è necessario che le singole case acquistino una personalità giuridica; o agiscano per procura del Superiore generale. Ora le case formate e vocali acquistino la personalità giuridica; le case non vocali agiscano per procura generale, rilasciata dal Superiore generale con il consenso del Consiglio generale. § III. - Le Case estere si regolino secondo le leggi del Paese: agiscano però sempre in dipendenza dei Superiori e amministrino scrupolosamente secondo le Costituzioni; dichiarando per iscritto, per contatto, per statuto, quando si trattasse di accettare nomi di esterni per la proprietà, che gli atti amministrativi non hanno alcun valore civile, se non si osserva l'Art. 339 delle Costituzioni218. § IV. - L'amministrazione dei beni temporali sia fatta secondo i sacri canoni e le Costituzioni: né da queste sante regole si dipartano i Superiori e l'Economo, sia che si tratti dei beni della Pia Società, che dei beni di ogni casa. § V. - Soprattutto: non si alieni, non si contraggano debiti, non si assumano obbligazioni, non si doni senza osservare appuntino docilmente e filialmente ogni disposizione canonica e delle sante Costituzioni o del Capitolo. § VI. - Doni: donazioni ed elemosine non si possono fare dei beni della Congregazione senza il consenso dei Superiori legittimi. I quali Superiori concedano volentieri, ad tempus et per modum habitus219, ai sacerdoti e ai professi perpetui di fare elemosine manuali e i munuscoli220. Riservino invece a sé i doni; ma quando superano i mille franchi221, lo facciano con il Consiglio di Casa; e quando superano i cinquemila si rivolgano al Superiore generale. § VII. - Le vendite degli immobili o dei macchinari o degli oggetti preziosi è soggetta al consenso, per voti segreti, del Consiglio generale. Se però il valore supera i trenta mila franchi oro, deve ottenere, per la validità, il consenso della S. Sede: in caso contrario si incorrono gravissime pene. Ritengano222 i Superiori che la S. Sede considera beni della Chiesa i beni degli Istituti religiosi. § VIII. - Debiti: Il debito è una somma di denaro presa con l'obbligo della restituzione e dell'interesse, quando ad essa non corrisponde un valore corrispettivo in immobili o in titoli pubblici. Per contrarre debiti sopra i mille franchi223 occorre il consenso del Consiglio generale a voti segreti. Sopra i trenta mila franchi occorre anche il beneplacito apostolico. Nel chiedere tale consenso o beneplacito per la validità della concessione, è necessario elencare i debiti di cui, a quella data, la casa o la Congregazione è gravata. I Superiori non concedano tale consenso, se da prudente esame non consti, che in tempo abbastanza breve si possa, con le solite entrate, rimborsare il capitale, e, ad ogni scadenza pagare regolarmente l'interesse. I nostri siano prudentissimi e riluttanti ai debiti, che dànno facile illusione e opprimono la vita religiosa e soffocano l'apostolato; osservino la povertà, lavorino volentieri, abbiano fiducia in Dio, e costruiscano l'apostolato passo passo, grado grado, solido, progressivo, sereno. § IX. - Obbligazioni, imprestiti, ipoteche. Qualunque genere di ipoteche; le obbligazioni pecuniarie per compera d'immobili come le macchine224 e gli imprestiti che superano i mille franchi devono, per la validità, essere autorizzati dal Consiglio generale, a voti segreti. Ricordino i Superiori e gli Economi che le procure generali civili loro lasciate per simili atti, non li esimono dal ricorrere, volta per volta, al Superiore generale per stipulare tali atti, i quali, in coscienza, sono nulli, se non ottengono il consenso del Consiglio generale. § X. - Compere di stabili. La Congregazione non mira ad arricchirsi di proprietà terrene; ma, quanto può, spenda per l'apostolato. È però desiderabile che le Case siano di nostra proprietà come le macchine. La compera di stabili, quando il prezzo non supera i mille franchi il Superiore della casa lo può deliberare nel suo Consiglio; quando supera, occorre il consenso del Superiore generale e del suo Consiglio espresso a voti segreti. § XI. - La vendita e la compera dei mobili di casa, della carta e dei libri, e dei pezzi di ricambio, del piombo, degli inchiostri, insomma di quanto concerne l'esercizio dell'apostolato, della scuola, della casa, della pietà e del culto, non è soggetta ad alcun consenso: il Superiore della casa però, nelle spese più rilevanti, consulti i suoi consiglieri. Vi è invece e rimane l'obbligo di dar conto diligente dell'amministrazione ogni sei mesi all'Economo generale. Roma, 24.IX.'47 Art. 333-338. 342-344. - L'Economo generale. § I. - L'Economo generale viene eletto dal Capitolo o nominato dal Superiore generale a norma delle Costituzioni. § II. - L'Economo generale dimora presso la casa generalizia: a lui fa capo l'amministrazione dei beni temporali della Pia Società come tale, che egli compie225 da buon padre di famiglia. § III. - L'Economo generale amministra non in modo assoluto e indipendente, ma in dipendenza del Superiore generale e sotto la vigilanza e il controllo del Consiglio generale responsabile. Nemmeno l'Economo generale sopprime226 l'autonomia dell'economo delle singole case; ma ne riceve i conti e i pareri. A sua volta egli è pure l'Economo della Casa generalizia, che amministra, e rendendo conto della sua amministrazione. § IV. - L'Economo generale deve essere un Sacerdote modello nell'osservanza della povertà, di profonda vita interiore, di grande fiducia in Dio: egli infatti si deve spesso basare su la Divina Provvidenza, le sue vie, i suoi mezzi. Dev'essere uomo giusto e retto; pieno di carità nel provvedere e forte nel tutelare i diritti e nell'esigere i doveri. Deve sapere soprattutto calcolare sopra l'apostolato, il nostro altare di vita, potenziarlo, promuoverlo, evitare gli scogli del commercio e dell'industria, e adunarne tutti i flutti finanziari. Deve essere ben perito nelle leggi economiche, saper conoscere e trattare uomini e cose, far contratti, possedere spirituale affabilità e delicata diligenza. L'Economo generale è la mano della Congregazione. Non sia prodigo, ma caritatevole; non sia avaro, ma abbia cura dei frammenti; calcoli sopra la Divina Provvidenza, ma faccia come se tutto dipendesse da la sua sollecitudine oculata e amorosa. La sua buona amministrazione è la fertilità della Congregazione, e il buono stato di una gioiosa vita comune. § V. - L'Economo generale prenda visione esatta, ordini sapientemente, e conosca per bene il suo ufficio. 1) Riveda o si faccia l'elenco dei beni della Pia Società: di quelli che appartengono alla Società come tale, di quelli che sono propri della Casa generalizia, di quelli che appartengono alle singole Case. 2) Riveda e riponga in buona custodia, nella cassaforte centrale, i titoli di proprietà e le cartelle di stato; nella medesima deponga la riserva monetaria; veda che la cassa sia chiusa da tre chiavi, di cui una deve essere presso di lui, l'altra presso il Vicario generale, l'altra presso il Superiore generale. Se manca la cassaforte, o lo creda più opportuno, versi tutto in cassette di sicurezza, e nell'erario di una banca di buon nome. 3) Riveda o componga un preciso e chiaro e ben determinato elenco delle obbligazioni pecuniarie della Pia Società, onde ogni dovere sia a tempo con gratitudine e premura adempito a consolazione dei creditori e a buon nome della Congregazione. § VI. - L'Economo generale abbia perciò quanti aiutanti gli occorrono; ma di tutti sia egli il Direttore vigilante; legga ogni atto; si dia ragione e conto di ogni movimento; e si riservi la firma. A sua volta egli farà firmare dal Superiore generale e dal Segretario generale gli atti che sorpassano l'amministrazione ordinaria. Educhi chi l'aiuta a sperare in Dio, ad essere diligentissimi, e a praticare la povertà. § VII. - Nell'esercizio della sua amministrazione, l'Economo generale sorvegli su tutti i beni mobili e immobili della Pia Società; sorregga, dia consigli, fornisca sollecito i mezzi necessari, perché i beni non deperiscano, perché diano i frutti convenienti, perché di essi si faccia solo uso nel fine pio e religioso della Pia Società, ciò che è cosa assai importante. § VIII. - L'Economo generale ha vero potere di vigilanza sopra l'esercizio degli economi delle singole case; egli prudentemente ottenga che essi trasmettano con diligenza, ogni sei mesi, la situazione economica; che diano conto diligente delle entrate e delle spese, indicando loro i registri e i modi più chiari, più facili, più dignitosi; che mandino alla cassa generale quanto supera il necessario per l'amministrazione ordinaria, e per quelle spese straordinarie che il Superiore generale ha regolarmente approvate e autorizzate. § IX. - I Superiori e gli economi locali pongano ben mente e docilmente si uniformino al comma quarto dell'articolo precedente: esso ravvisa e stabilisce nella Congregazione un'amministrazione generale unica, e segna la fonte dei cespiti della casa generalizia per le spese generali, che devono su essa pesare, e che essa deve maternamente sostenere. I Superiori locali e gli economi non sono proprietari della loro cassa, né amministratori indipendenti. L'osservanza religiosa di tale disposizione, mentre attira su le case le benedizioni di Dio, che riguarda con occhio bello la povertà, fa correre in tutta la Congregazione, per mezzo della Casa generalizia che è il capo e il cuore, un'onda di benessere e di comunità di vita, specialmente verso le case che più hanno bisogno di sostentamento. § X. - Particolare senso di religione e di giustizia abbia l'Economo generale nella cura e custodia ed esecuzione dei legati: non se ne perda l'obbligo e piamente si conservi; si amministrino secondo la volontà dei donatori, come le borse di studio, i legati di culto; e si osservino le prescrizioni canoniche, che l'Economo curerà di apprendere e conoscere e applicare con ogni attenzione. Veda se i legati hanno particolare relazione con il luogo, la diocesi, la parrocchia, le missioni: e in questo caso ogni collocamento o impiego del denaro a ciò dato deve essere consentito dal Vescovo. § XI. - Ogni sei mesi l'Economo generale faccia al Superiore generale relazione scritta e provata dai registri della sua amministrazione. I Superiori esaminino diligentemente la relazione, i libri e la cassa. Se tutto corrisponde e l'andamento dell'amministrazione, davanti a Dio, piace, firmando tutti l'esposizione, e facendo col Segretario verbale di approvazione227. § XII. - Nell'adunanza del Consiglio generale, quando si deve trattare della cosa economica, sia chiamato anche l'Economo generale. Egli dica le sue vedute, i suoi pareri, i suoi consigli; e quanto dice sia citato a verbale. Il voto lo daranno però solo Consiglieri. Roma, 25.IX.'47 Art. 345. - 346. - 347. - I Visitatori. § I. - La visita è come l'esame di coscienza della Pia Società; i visitatori sono l'occhio paterno, amorevole, restauratore; non sono i poliziotti e i giudici. La Pia Società non si abbandoni a se stessa nelle sua case, perché ne sorgerebbe l'indipendenza, l'individualismo, l'anarchia, il pettegolezzo, l'invidia, la malevolenza. Le visite e i visitatori mantengono l'unità dello spirito, l'unità del corpo sociale nella adesione ai Superiori, l'unità dello sforzo e dell'osservanza, assicurano l'adempimento della missione e l'esercizio dell'apostolato, favoriscono la fedeltà alla vita religiosa, e promuovono la carità vicendevole. § II. - Vi sono tre generi di visite. Le visite canoniche e ordinarie, che il Superiore generale ogni tre anni deve compiere a tutta la Società, o per se stesso228, o per un altro Sacerdote religioso; le visite straordinarie o extracanoniche, che il Superiore compie per mezzo di un visitatore delegato e temporaneo per un numero di case e un genere di cose; la visita abituale, che un visitatore, eletto a questo ufficio, fa abitualmente, senza ordine determinato di tempo o di cose alle case di una nazione per tutto quello che riguarda il loro buon andamento. § III. - I Visitatori, sia per le visite canoniche, che per le visite straordinarie, che per quelle di ufficio o abituali, sono nominati dal Superiore generale con il consenso del Consiglio generale. Essi hanno i poteri e le facoltà che loro concede il Superiore generale. Siano perciò nominati e costituiti con diplomi ben determinati, onde agiscano con libertà e franchezza e fiducia nei loro limiti, e prudentemente non tocchino ciò che i loro poteri non attingono. § IV. - I Visitatori sono l'occhio della Pia Società. Essi devono sempre partire dal governo centrale; devono essere Sacerdoti maturi di anni, così da ispirare filiale fiducia, e soprattutto maturi di senno, provati nella pazienza, dotati di longanimità e capaci di compatire; Sacerdoti umili, servizievoli, senza pretese, e di molta pietà; devotissimi e aderenti al Superiore generale e alla mente del Consiglio generale, amantissimi della Congregazione, buoni conoscitori delle Costituzioni e idonei ad applicarle nei vari luoghi; che intendano per bene il loro mandato ed ufficio, il quale è ufficio e mandato non di sovvertimento e di estinzione, ma di vigilanza e di approvazione, di correzione e di restaurazione, di stabilimento e di vivificazione in tutta sapienza, e fortezza, e soavità. § V. - È bene che il Visitatore canonico, il quale tiene il luogo e va quasi a latere del Superiore generale, sia un altro dal visitatore abituale: è bene anzi che sia il Vicario generale o uno dei Consiglieri generali; invece il visitatore straordinario può essere ed è bene che sia lo stesso visitatore abituale, con mandati speciali straordinari. E per prima cosa nelle case, il visitatore riconosca, renda omaggio e onori l'autorità, del Superiore locale; ne riconfermi l'autorità, lo lasci nel suo ufficio, al suo tavolo di lavoro; e dichiari che la vita domestica deve svolgersi regolare, in dipendenza, come sempre, dal Superiore della casa; il quale benedirà la tavola, guiderà le orazioni, darà i permessi e farà tutto quello che comunemente deve compiere il Superiore. Roma, 28.IX.'47 Art. 348. - 349. - 350. - 351. - 352. - Poteri e doveri del Visitatore. § I. - Ogni sacra visita ha per fine di conoscere, di confermare, di lodare, di restaurare, di correggere, di promuovere, di aiutare, di illuminare, di consolare, di unire: non ha mai il fine di processare, di sovvertire, di condannare. Il Visitatore deve essere desiderato, richiesto, ricevuto con gioia; non deve essere l'uomo della paura. Il Visitatore non abbia mai fretta, si fermi fino a opera compiuta, ma non arresti la vita della casa. Il Visitatore faccia vita comune, veda, entri a contatto pieno della comunità: poi cominci la sacra visita e sia molto breve nell'eseguirla. § II. - La sacra visita ha inizio in Chiesa, coll'invocazione dello Spirito Santo, secondo le Costituzioni. I Superiori locali sono gravemente tenuti a favorire e a non impedire la sacra visita; se l'impediscono vanno soggetti a gravi pene, secondo le Costituzioni: perciò non si traslochino i sudditi, non reclamino molestia alla loro libertà, non s'inducano a tacere, non si portino a mentire. I Religiosi, in virtù di santa obbedienza, debbono con semplicità rispondere alle interrogazioni del Visitatore, e con schiettezza dire quanto, secondo loro, è da riformare, come cagionevole al bene comune, e con libertà far conoscere quello che è utile. Tutto questo nella verità, nella giustizia, nella carità; con libertà, con fiducia, con umiltà. § III. - Il Visitatore esamini se la vita religiosa sampaolina è ben vissuta, così come la Chiesa e le Costituzioni richiedono e comportano. Se cioè: la vita comune è osservata nei Superiori e nei membri, nella carità e nell'intesa e nella collaborazione vicendevole, senza sospetti o egoismi o motivi di gelosia, così che le case abbiano pace e serenità e progresso; se la pietà è regolare, illuminata, fervorosa; specialmente l'orario mattutino, la meditazione in comune, la assiduità della Visita, la recitazione del Breviario, il Rosario intero, e l'applicazione della Messa; se lo studio è ben costituito per orario, programmi, maestri, aule, riuscita, così che sia comune in tutti la buona base letteraria e scientifica, e sia ben salvaguardata l'ortodossia e la pienezza dello studio filosofico e teologico; se l'apostolato specifico si esercita e si compie secondo il mandato e la regola della Chiesa, come è costituita la redazione e la revisione, come si cura la stampa e la propaganda, come si promuove l'opera della evangelizzazione e si serve nei luoghi la Chiesa e i fedeli; ed è attivo anche economicamente229; se l'economia della Casa è ben fondata sulla povertà, ben regolata dall'amministrazione, ben sostenuta dal servizio alla Divina Provvidenza, ben provvista dalla diligente cura delle cose materiali; se non vi sono scandali, indisciplina, sbandamenti nella povertà; e i voti religiosi sono capiti, osservati, ognuno230, da tutti; se la casa progredisce nella virtù, nell'apostolato, nella consistenza morale ed anche economica. § IV. - Il Visitatore illumini, indirizzi o corregga, consoli e incoraggi, rimproveri anche ma assai parcamente; non prenda disposizioni permanenti da solo, e nelle disposizioni non sia grave da eccitar ricorsi; faccia registrare le sue osservazioni e comandi di farle osservare; saluti con affabilità e amorevolezza e lasci ricordo e desiderio di sé. § V. - Di ogni cosa faccia oggettiva e diligente e ben ordinata relazione al Superiore generale, dando su le cose i suoi voti in aedificationem et sine acceptione personarum. DE PROVINCIIS SEU NATIONIBUS § I. - Provincia religiosa, seu nationalis circumscriptio, est territorium coetusque religiosorum et domorum sub regimine unius Superioris. § II. - Provinciae nostrae sunt Nationes, seu circumscriptiones nationales, et costituuntur auctoritate Sanctae Sedis, a Capitulo generali, vel a Superiore generali de consensu Consilii. § III. - Eo fine nationales circumscriptiones constituuntur ut sodales et domus in populo unius labii et linguae residentes, quoad vires coordinentur; maiori efficacia apostolatum exercent; arctiori vinculo caritatis inter se et cum superioribus adstringantur; in melius foveatur pietas; cursus studiorum secundum unam rationem disponatur; res oeconomica detrimentum non capiat. § IV. - Provinciae constituuntur domibus et sodalibus et operibus: opera a Superiori provinciali seu Magistro nationali dependent; sodales subiciuntur Magistro nationali, ut possit de singulis disponere, salvis juribus et oboedientia superiori locali; domus personalitatem habent propriam, sed ad regimen provinciae et nationis referuntur, ut de singulis bene provideatur circa personas et res. § V. - Regimen provinciae confiditur Sacerdoti qui magister nationalis vocatur, et pertinet ad Superiores maiores. Habebit consilium provinciale cum quattuor consiliariis. § VI. - Hic Sacerdos oportet sit bene peritus in jure canonico et Sacra Theologia; vitae sanctitate et regulari observantia emineat; sit homo affabilis et amantissimus Congregationis; sit supramodum fidelis interpres et custos et executor verborum et ordinationum Superioris generalis, cui intime et filialiter adhaeret. § VII. - Munera novi officii: Qui munere Magistri provincialis seu nationalis fungitur, potest, audito Consilio, admittere ad probandatum et ad Novitiatum eos qui nullo detineantur impedimento canonico; potest, de consensu sui consilii, admittere ad primam votorum professionem, deinde, audito consilio, ad renovationem; non autem ad professionem perpetuam. De consensu consilii, proponit candidatos ad ordines minores et maiores, eisque in sua ditione, audito Consilio, assignat primam destinationem. Ordinat disciplinam ita ut in eadem natione, eadem sit ratio vitae communis et pietatis. Programmata studiorum, Consilio generali determinata, applicat; examinibus praesidet; studia coordinat ut una sit ratio in omnibus nationis suae domibus. Apostolatum promovet secundum necessitates, et ita armonice ut singulae domus apostolatui nostro vacent peramanter et de apostolatu rem familiarem accipiant. Expensas et venditiones adprobat, de consensu consilii, quae quindecim miliia francorum non exsuperent. Et maxime de viis et mediis Divinae Providentiae in singulis domibus sit zelator. Vigilat et disponit ut sodales in charitate vivant et veritatem colant, omni cum humilitate. § VIII. - Domus provinciae seu nationis italicae immediate dependet a Curia generali, et Vicarius generalis Superioris provincialis munere fungit. Roma, 5 ottobre '47 Art. 353. - Le nostre Case. § I. - Le nostre Case si distinguono in tre categorie: case vocali, quando hanno almeno 12 membri, di cui otto sacerdoti, e gli altri quattro Chierici e Discepoli; case formate, quando hanno almeno 6 membri, di cui quattro siano Sacerdoti; case non formate, quando il numero dei membri è minore, ma non meno di quattro, di cui due Sacerdoti. § II. - Quando la Comunità ha meno di quattro membri, non si erige a Casa; ma è un recapito, cui non presiede un Superiore, ma un direttore. Non si fanno case religiose sampaoline con soli Discepoli. Non si iniziano case con soli due Membri. Non si fanno case con un Sacerdote solo. § III. - Perciò, appena, chi è mandato ad aprir casa, ha trovato dove posar il piede, la casa si inizi con almeno tre persone; e al più presto si mandi la quarta, onde la casa si possa canonicamente erigere. Non si lasci lungamente la casa agli inizi, senza erezione canonica, per i gravi danni che ne conseguono alla disciplina religiosa. Non si inizino altre case prima di aver erette canonicamente tutte quelle già iniziate. Se una casa non si può canonicamente erigere, per difetto di persone o mancanze di apostolato, si chiuda. § IV. - Si miri ad avere case formate: ciò che molto comporta al buon governo, alla gioia della vita religiosa, all'abbondanza dell'apostolato, alla necessità del riposo, alla distribuzione del lavoro, alla cura della propria anima, al progresso nello studio, all'interessamento della beneficenza, alla ricerca e alla cura delle vocazioni specialmente adulte. Ogni casa, dopo tre anni dalla sua erezione, deve essere casa formata. Prima di estendere il numero delle case, si completino le esistenti: così esige la nostra vocazione. § V. - Le case nazionali, ossia la casa principale della nazione, miri decisamente a diventare una casa vocale: e a tale grado la guidino e la conducano i Superiori con ogni buona volontà. Così sarà vigore delle altre Case. Non si costituisce circoscrizione nazionale, dove non è vocale la casa principale. Ogni casa, che, per circostanze di lingua e di cultura e di leggi locali, si esige per essere casa nazionale, dopo sei anni dalla sua erezione, deve essere casa vocale. § VI. - Il consenso231 per l'erezione della casa religiosa porta con sé il diritto alla Cappella: i nostri Sacerdoti siano piamente e devotamente e premurosamente solleciti a preparare, a disporre la cappellina nella loro Casa; senza sfarzo, ma con proprietà, ordine e decoro liturgico. Qui sta il Maestro! Qui celebrino, facciano la Visita, qui tengano la meditazione in comune. La cappella sia il primo oggetto delle cure del Maestro Superiore. Roma, 7.X.'47 (Rosario) Art. 354. - Erezione delle Case. § I. - L'erezione e la soppressione delle case è regolata dai Can. 497 e 499. - e dall'Art. 303.7. Non si trascrive affinché si riveda, e se ne faccia uso fedelissimo; che solo dà alla Congregazione virtù e nome. § II. - Ogni nuova casa della Congregazione deve portare questa doppia caratteristica: nascere piccola e partecipare alla pienezza e al vigore del tronco della congregazione. Nasca piccola: umile, povera, semplice in tutto, fervorosa, laboriosa, dipendente e docilissima. Partecipi dello sviluppo della Congregazione: dia subito da principio fiducia ai Vescovi, e alle famiglie di proseguire il fine per cui fu aperta. § III. - Non si lascino basire232 le case nella miseria; non si faccia loro un difficile stato di vita economica; non si aprano case religiose, se non con fiducia vera, che si possano mantenere e sviluppare. § IV. - Cespiti di vita sono le elargizioni dei Cooperatori; gli aiuti straordinari dei benefattori; ma soprattutto l'apostolato, che è il nostro altare. Si stabiliscano fin da principio le nuove case nel nostro apostolato. § V. - Vigilino i Superiori perché le case nuove non abbiano fretta di operare, ma prima di essere, e perciò prima si stabiliscano nella pietà, nello studio, nell'apostolato, nel servizio alla Provvidenza, nella vita religiosa e comune. E ricordino: che le nuove case si aprono, perché siano una intensa irradiazione di Gesù Cristo, primariamente dalle persone233. Roma, 8.X.'47 Art. 355. - 356. - 357. - I Superiori locali delle case. § I- I Superiori siano Sacerdoti. § II. - Non è determinata la loro età, ma devono aver fatta la professione perpetua da almeno tre anni. § III. - Sono nominati dal Superiore generale con il consenso del Consiglio generale. § IV. - Vengono istituiti per un triennio; possono essere nominati per un altro triennio, ma non per un terzo immediatamente successivo. § V. - Senza grave causa non si rimuovano, non si spostino dal loro ufficio prima che sia spirato il triennio. Una causa grave può essere la promozione a uffici di maggiore responsabilità e delicatezza. § VI. - La rotazione dei Superiori locali edifica le case; ma lo spostamento continuo le disfa. È uso da noi che i Superiori siano confermati un secondo triennio, se non interviene causa grave contraria. § VII. - Per Superiori locali si scelgano Sacerdoti di dottrina, di virtù, di pietà specchiata e provata; sacerdoti di prudenza, retti, timorati nel trattare le cose, nel praticare le persone, e soprattutto nel governare i fratelli; Sacerdoti umili, docili e laboriosi; Sacerdoti silenziosi e rispettosi, pazienti e gioiosi, soavi, equanimi e di nobile sentire; Sacerdoti che conoscano, sappiano presiedere e promuovere la pietà e la disciplina, lo studio e la scuola, l'apostolato nei tre rami, il servizio alla Provvidenza;234 Sacerdoti che bene intendano, pratichino e vivano la vita religiosa nei voti e nelle costituzioni; Sacerdoti che preghino, e sappiano confidare e far pregare. Roma, 9.X.'47 Art. 358. - 361. - Il governo dei Superiori delle case. § I. - Prima e principalmente il Maestro della Casa attenda a se stesso, e continui a progredire e a correggersi; questo è segno ed esercizio di fervore, edifica la casa, e concilia la riverenza. § II. - Il Maestro delle case conservi non solo la residenza, ma la dimora abituale nella sua casa. Sono tanti i momenti in cui il Superiore deve trovarsi235, perché nulla s'arresti. Le case crescono sotto l'occhio del Maestro. Perciò se l'assenza supera i tre giorni si chiede licenza236; se supera i quindici si ricorra al Superiore generale. § III. - Il Maestro della casa promuove in tutta la casa prima d'ogni altra cosa la pietà, la quale è fondamento e radice delle virtù religiose e utile a tutto; su questo fondamento custodisca, difenda, promuova237 la disciplina religiosa. Attenda a tutte le cose della casa: visiti perciò ogni giorno l'apostolato, lo studio, l'ufficio Cooperatori, e tutte le cose della Casa238: dove arriva239, qualcosa di meglio si dispone sempre. Attenda ai singoli religiosi, e ben più alle persone che alle cose; da chi si confessano, come celebrano la Messa, se fanno la Visita, se c'è tempo per il Rosario.. Attenda colla parola, coll'esempio, coll'opera, colla orazione, senza pusillanimità, né vanità, né accettazione di persone, a tutti i provvedimenti: alla salute, alle vesti, al cibo, al lavoro, al riposo, alla preghiera. § IV. - La conferenza nelle nostre Case è argomento e fonte e stabilimento di vita comune; tenerla almeno una volta al mese, ma possibilmente ogni domenica240, a tutti i religiosi della comunità: dar fiducia a parlare, perché al Signore piace governare i sudditi per mezzo dei Superiori, e illuminare i Superiori per mezzo dei sudditi. Siccome però la nostra Congregazione si governa conciliarmente, e nei consigli adunati in nome di Dio, lo Spirito Santo si effonde, coi doni di luce e di concordia e di collaborazione, così il Superiore: ogni settimana tenga consiglio coi suoi consiglieri; ogni mese tenga consiglio coi suoi sudditi, e ugualmente coi professi perpetui Discepoli; ogni mese tenga consiglio coi Maestri di scuola; ogni mese tenga consiglio coi Maestri degli alunni; ogni mese tenga consiglio coi Maestri di apostolato e i capireparto. § V. - Abbia dei Discepoli una cura speciale: provveda con equa larghezza al cibo, al riposo, alla camera; provveda che tutti abbiano lavoro, responsabilità e siano contenti; che possano intervenire alle scuole, alle conferenze, alla preghiera; che le pratiche di pietà, il servizio all'altare, le belle funzioni siano abbondanti, illuminate, alimentatrici della devozione e della vocazione; dia loro fiducia, siano veramente a parte della vita della casa, si consigli con loro. § VI. - Il Superiore della Casa predichi molto: nelle meditazioni nelle omelie domenicali, nei sermoni del Vespro: almeno due volte al mese! Tenga egli la meditazione almeno quattro volte la settimana; in più la domenica tenga l'omelia; il sermone di vespro lo faccia tenere a turno. § VII. - Il Superiore sia diligentissimo nel comunicare le disposizioni generali e particolari della S. Sede; anche se le particolari, individuali potessero non piacere. Parimenti accolga docilmente le comunicazioni del Superiore generale e le renda note, intraprendendole; distribuisca il bollettino ufficiale della Congregazione e della curia e lo spieghi241. Roma, 12.X.'47 Art. 362. - 363. - 364. - I Consiglieri del Superiore locale. § I. - Al superiore locale, in ogni casa formata e non formata, sono dati due consiglieri, i quali costituiscono col superiore il governo della Casa. I Consiglieri sono nominati dal Superiore generale con il consenso del Consiglio generale. Per essi non è determinato né l'età, né l'anzianità di professione. (Uno di essi può essere un discepolo di professione perpetua) § II. - Per le case formate i Consiglieri sono due: di cui il primo è il Vicario locale, e fa le veci del Superiore assente o impedito. Per le case non formate il consigliere è uno solo, con ufficio pure di Vicario locale. Nulla impedisce che per le case vocali, di almeno dodici membri e superiori242, i Consiglieri siano anche tre o quattro. § IV. - Il Superiore locale raduni il suo Consiglio una volta la settimana; e, per qualunque causa, non trascorra mai il mese, senza aver radunato almeno una volta il Consiglio. Sia schietto con il Consiglio, non s'imponga, mostri fiducia; e i consiglieri siano a loro volta schietti, rispettosi; non ostinati, docili, liberi; e abbiano fiducia nel Superiore. Spesso anzi, ogni volta che v'è qualcosa di maggior momento, raduni il Consiglio e decida con loro, richiedendo e stando al loro assenso. § IV. - Per le spese, per gli acquisti di immobili, per le vendite il Superiore stia ai canoni e alle Costituzioni, onde non pecchi e non operi in vano. Se le spese, gli acquisti, le vendite, superano i cinquemila franchi ricorra al Superiore generale, se sono inferiori agisca con il consenso del Consiglio suo. Se opera diversamente opera iniquamente; e l'atto per di più243 è nullo, ed egli è punibile, anche con la deposizione. § V. - Il Maestro delle case sia premuroso nel chiedere al Superiore generale le direttive, i consigli, le approvazioni244, prima di operare; nel presentare lo stato delle casa e chiedere i debiti permessi per operare; nel fare ampia, sincera, assennata relazione al Superiore generale, sia dello stato delle cose ordinarie, e così almeno245 ogni tre mesi; sia dello stato straordinario in conseguenza di nuove richieste246. § V. - Il Superiore locale non sia mai un indipendente e non mormori; tratti bene i suoi, e247 buona responsabilità ha sostenuto. Roma, 13.X.'47 Art. 365. - Il Vicario locale. § I - Il primo consigliere ha pure l'ufficio di Vicario locale e fa le veci del Superiore locale, nel governo della casa, quando questi è assente o impedito. § II. - Il Vicario locale sia tale persona che completi il Superiore, o per la disciplina o per lo studio o per l'apostolato o per la cura economica; ma nello stesso tempo sia il primo suddito, il più rispettoso della dignità del Superiore, il più docile alla sua autorità, il più filiale verso la sua paternità, il più unito con lui di pensiero, di intendimento, di sentire. § III. - Il Vicario non isoli mai il Superiore; non mormori di lui; non faccia lega con i Religiosi ai suoi danni: egli è col Superiore. D'altra parte il Superiore veda di non creare assistenti al Vicario, di non impedire che i Religiosi lo frequentino, di non aver248 sospetti o sfiducia. § IV. - Quando il Superiore è assente, il vicario lo sostituisca, governando e disponendo e risolvendo le difficoltà che egli deve conoscere bene, perché il Superiore lo mette abitualmente a parte del governo. Da parte sua, il Superiore non si mostri insoddisfatto, scontento, imbronciato; ma approvi, lodi, e, se qualcosa è da riparare, lo faccia silenziosamente e sveltamente, conservando ognuno nel buon nome. § V. - Quando il Superiore ritorna, il Vicario gli renda fedelmente conto di ogni cosa, delle opere e dei membri. Roma, 14.X.'47 Art. 366. - 368. - L'Economo della casa. § I. - Ogni Casa religiosa abbia l'Economo, il quale vigili, abbia cura, amministri i beni temporali della casa. Vigili perché non periscano, abbia cura perché si conservino, amministri perché fruttifichino. § II. - L'Economo locale è nominato dal Superiore generale e dal suo Consiglio. Esso è distinto dal Superiore della Casa: il Superiore non faccia l'Economo. Se circostanze di tempo, necessità di inizi, difficoltà di ambiente, scarsità di persone lo richiedono, e il Superiore e il Consiglio lo giudicano, il Superiore può anche fare l'Economo: ma sia cosa straordinaria, eccezionale, non abituale, e si ritorni o si venga al più presto all'ordinario. È bene del Superiore, è bene della Casa. § III. - L'Economo locale agisca sotto la guida, l'indirizzo e la dipendenza del Superiore locale. L'Economo non è un Superiore parallelo, non colui che giudica e possa riformare le disposizioni amministrative del Superiore, non chi permette o nega le spese o le iniziative. L'Economo presenta la situazione, consiglia, e quindi fa sue, interpreta filialmente, eseguisce fedelmente le disposizioni che il Superiore e il Consiglio hanno preso per il buon andamento della Casa, della sua disciplina, dello studio, dell'apostolato, della vita comune. § IV. - L'Economo non si periti di fare spese non autorizzate, o non consentite dalla regola della Casa; non abbondi coi religiosi, facendo sotterfugi al Superiore; non neghi ai religiosi ciò che a nome dei Superiori richiedono. Abbia cura delle cose, ma più delle persone: a queste, o richiesto o di iniziativa249, provveda con occhio fraterno, e con cuore paterno, fiducioso nella Divina Provvidenza; provveda con umiltà, ricordando che egli non è il padrone dei fratelli, ma il servitore, non si esalti perché tiene la cassa, ma sia delicato a non fermare l'acqua della Provvidenza che passa per le sue mani; provveda con spirito di povertà, sull'esempio di S. Giuseppe, perché i nostri Religiosi non abbiano grandigia, ma siano semplici, non s'abbandonino al superfluo, ma siano sobri. § V. - L'Economo presiede all'ufficio dei Cooperatori e ne suscita zelo e iniziative; renda attive tutte le iniziative della Casa, e specialmente tutta l'opera dell'apostolato, in cui abbiamo il nostro altare di vita. Ogni mese dà conti e porta i registri al Superiore locale e al suo Consiglio. Ogni sei mesi manda esatta e diligente relazione all'Economo generale: e se viene chiesto contributo cerchi il modo di darlo, non quello di non darlo. Questa pratica rende la Congregazione robusta, unita, capace di capire regioni e nazioni, capace di progredire. Roma, 15.X.'47 Art. 369. - L'Obbligatorietà della Costituzioni. § I. - Ogni Costituzione obbliga. § II. - Le Costituzioni esortative, direttive o indicative di più alto grado di perfezione obbligano con l'obbligo generale per i religiosi di tendere alla perfezione; se infatti alla perfezione non si tende, si manca al dovere fondamentale del proprio stato250, e si contrae gravame di colpa speciale. § III. - Le Costituzioni che riguardano i voti e i precetti di Dio e della Chiesa obbligano come la materia dei voti e i precetti di Dio e della Chiesa. § IV. - Le Costituzioni disciplinari obbligano, ma non sotto gravame di colpa. § V. - Il disprezzo della regola, o di qualunque costituzione è sempre peccato. È invece sempre merito della virtù e del voto di obbedienza osservare le Costituzioni, anche nei particolari più piccoli. Anzi le Costituzioni, nelle cose piccole e disciplinari, esprimono il volto della Congregazione, e chi le osserva nelle cose piccole e disciplinari mostra adesione, pietà, riverenza, docilità; mostra in sé la figura del religioso sampaolino. § VI. - Siccome le Costituzioni disciplinari obbligano, ma non sotto gravame di colpa, l'osservanza di esse dà argomento per giudicare del fervore del religioso; la non osservanza, nei casi particolari, non dà argomento per far giudizio di iniquità. § VII. - Ai Novizi siano fatte ben rilevare le Costituzioni disciplinari, la loro obbligazione, positiva, la loro bellezza religiosa; ma anche il loro valore morale, come cioè per esse, il solo non osservarle, quando non c'è disprezzo, non vi è251 gravame di colpa. § VIII. - Questa colpa si può invece, e si trova ordinariamente in altre virtù252 che dalla non osservanza vengono offese; come la diligenza dalla pigrizia, la puntualità dalla dissipazione, il raccoglimento dalla vanità, l'orazione dall'ignavia. § IX. - I Superiori non abbondino in precetti disciplinari: quanto più si può lasciare al giudizio, alla decisione, all'iniziativa, al fervore, allo spirito personale, nella nostra Congregazione che educa la persona, si lasci: tutta questa coscienziosa, retta, pia, attività privata nulla toglie al merito dell'obbedienza, anche nelle cose singolari, anzi lo abbella, lo eleva, lo arricchisce. § X. - I Religiosi più anziani, più responsabili, più guardati, per amore del Divin Maestro e della Congregazione e dei più giovani, anche per motivo di penitenza purificatrice, riparatrice, propiziatrice, anche con dispendio e costo, vogliano essere i più oculati, i più attenti, i più pronti, i più premurosi, i più lieti nella esatta, costante, fedele osservanza delle Costituzioni disciplinari; e mostrino essi in se stessi, con questa osservanza, quel che sia e quel che valga e quel che retribuisca la vita sampaolina, e come per questa osservanza gioiosamente sperino l'abbondanza del premio celeste. Roma, 16.X.'47 Art. 370. - 371. - 372. - 373. - Disciplina delle Costituzioni. § I. - L'interpretazione giuridica e autentica delle Costituzioni è propria della Sede Apostolica, la quale istituì e promulgò questa legge per noi. L'interpretazione dottrinale si fa nelle scuole e dai dottori della Congregazione. L'interpretazione ascetica o predicazione sulle Costituzioni si dà dai Maestri, sotto la guida dei Superiori. § II. - La dispensa dagli obblighi delle Costituzioni è propria della S. Sede. I Superiori possono dispensare in materia disciplinare, ad tempus, secondo la sfera della propria autorità. § III. - L'applicazione delle Costituzioni alla vita della Comunità la fanno i Superiori. L'applicazione alle anime in foro interno, la fanno i direttori di spirito e i confessori. Molto si esortano, si consigliano, si pregano i confessori e i direttori e i maestri a inculcare l'amore, l'osservanza, la lettura delle costituzioni, ad aderire ad esse, a camminare in esse, a sottostare ad esse. § IV. - Le Costituzioni non si comunichino ad altri, senza licenza dei Superiori. Sono infatti legge propria. § V. - Le Costituzioni sono da leggersi in pubblico due volte a l'anno. Una volta si leggano nel corso dell'anno, al giovedì o alla domenica nella conferenza su le Costituzioni, di seguito. Una volta si leggano negli esercizi, percorrendo in una istruzione o in una conferenza i punti che si credono più opportuni e salienti. § VI. - Le dottrine, le pratiche, le devozioni della comunità si preferiscano alle dottrine, alle pratiche, alle devozioni private e singolari253. Le pratiche che si fanno in comune si preferiscano alle pratiche singolari. Questo cibo spirituale comune conserva nell'umiltà, nella sollecitudine, nel fervore; lo spirito individualistico fomenta e discende da l'orgoglio, da la pigrizia, da la tiepidezza. Roma, 17.X.'47 Art. 373. - Le Tradizioni della Congregazione. § I. - Le dottrine, gli usi, le consuetudini, sono la Tradizione. § II. - La Tradizione è dottrina e legge, e obbliga come legge orale. § III. - La Tradizione perciò va osservata, stimata, fedelmente seguita, e amata come la migliore interprete e guida della nostra vita religiosa. § IV. - Le Tradizioni buone e valevoli sono quelle soltanto che si sono formate, che fin da principio abbiamo avuto254 come luce e spiegazione e applicazione del fine della Pia Società, e perciò non contrarie ad esso. § V. - Le sante Tradizioni dànno senso alla condotta, la rendono convinta e robusta, la rendono pratica e fervorosa. Roma, 18 ottobre '47 Art. 374. - La pratica delle Costituzioni. § I. - Le Costituzioni sono i mezzi, i gradini della nostra perfezione religiosa. I religiosi sampaolini stimino e onorino grandemente le Costituzioni: tutti ne abbiano copia, la tengano con rispetto come il Vangelo, la portino con sé nei viaggi e cambiando casa; e col testo latino sia pur loro dato un testo nella propria lingua patria. § II. - Le osservino fedelmente: ne prendano con fiducia e con buona volontà le esortazioni, adempiano accuratamente le prescrizioni, abbiano care come gemme le disposizioni disciplinari. I Superiori governino secondo le Costituzioni e cammineranno la via del senno ed eviteranno ogni dispotismo ed ogni debolezza: i sudditi camminando secondo le Costituzioni avranno pace e gioia. § III. - Se le rendano famigliari; leggano le Costituzioni alla visita; le255 esaminino negli esercizi spirituali; facciano ritiri su esse; le citino spesso nelle meditazioni, si controlli con esse l'operato. § IV. - La perfezione dei singoli e la prosperità della Congregazione dipende dal modo con cui i singoli prendono il proprio indirizzo e la propria spiritualità dalle Costituzioni; e dal modo con cui i singoli religiosi praticano la loro legge. § V. - Il timore filiale che aborre dal peccato è ottimo argomento256 per una buona osservanza: ma i Nostri si lasceranno meglio determinare e sospingere del desiderio della perfezione, dall'amore alla Congregazione e dell'amore sincero, pratico, generoso verso Gesù Cristo. § VI. - L'amore è capace di tutto e spinge ognuno lietamente ad una pronta, fedele, costante osservanza delle Costituzioni. § VII. - Questa infatti deve essere l'osservanza: interiore, volontaria, sentita; pronta, costante, fedele; soprannaturale. § VIII. - L'osservanza interiore non esclude la retta interpretazione; la pronta deve evitare ogni precipitazione dentro e fuori; l'osservanza esatta crede in Dio, il cui sguardo vede tutto ed è ...257. § IX. - In tanto lavoro di pensiero, di decisioni, di slancio pensiamo al Paradiso, al centuplo, al cielo stellato, al luogo dei nobili del Regno. § X. - E verso il Paradiso258, nelle Costituzioni, camminiamo verso il Paradiso. T.M.G. 18/X/47 Gloria Deo Pax Hominibus. Amen! |
183 Nel manoscritto il testo è in latino. Ne diamo una nostra traduzione. § I. - Il voto di fedeltà al Romano Pontefice riguarda l'apostolato dell'edizione; allarga ed integra, circa l'apostolato, il voto di obbedienza; e in virtù di esso i membri della Società si impegnano, sotto nuovo titolo, cioè per virtù di religione, ad esercitare l'apostolato dell'edizione in modo preminente, continuo e gratuito; in ogni luogo, tempo e iniziativa; ad essere in sommo grado obbedienti, fedeli, eroici circa gli argomenti, le finalità e le intenzioni del Romano Pontefice. § II. - Questo voto se privato e temporaneo, può essere autorizzato dai Superiori o Confessori a tutti i membri professi; se pubblico e perpetuo può essere autorizzato dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio ai membri che hanno emesso i voti perpetui da dieci anni. È pertanto un voto libero sia da parte dei membri sia da parte dei Superiori: liberi i membri di emetterlo, liberi i Superiori di concederlo. Solo il Superiore generale è tenuto ad emettere questo voto. § III. - La professione o meno del voto di fedeltà al Romano Pontefice non comporta alcuna differenza tra i membri della Pia Società, sia in relazione alla dignità, sia nell'assumere incarichi, sia nel godere di voce attiva o passiva. § IV. - Il voto di fedeltà al Romano Pontefice è tuttavia nella Pia Società decoro, forza e corona della nostra professione e vocazione; pertanto merita di essere tenuto da tutti e senza discussioni in grande considerazione. 184 Revisore: "devozione". 185 Nel manoscritto segue, di altro mano, la citazione: "è tutto nel Superiore generale coadiuvato dal suo Consiglio". 186 Revisore: "tutti". 187 Revisore: "per mezzo dei Superiori". 188 Revisore: "occorre, quindi, ricorrere alla S. Sede, se di nuovo si desidera il medesimo o eleggerne un altro". 189 Revisore: "vi intervengano". 190 Revisore: "Il Vicario generale sostituisce il Superiore generale e ne tiene il luogo se il Superiore generale è defunto o assente o impedito; nei casi ordinari egli però non è altro ordinario; né un pari". 191 Forma latina: "senza che (il Superiore generale) sappia". 192 Revisore: "le deliberazioni e le disposizioni prese in tal modo sono nulle". 193 Revisore: "per le necessità delle cose e di tempo". 194 Revisore: "servizio ed esercizio". 195 Revisore: "come tali". 196 Revisore: "non come" 197 Revisore: "questi segreti". 198 Revisore aggiunge: "e il sentire e il pensiero". 199 Revisore: "manifesta". 200 Revisore: "ella vive". 201 Revisore: "la capo delle case, in cui tutte le case si incentrano e fanno capo". 202 Revisore aggiunge: "il direttore delle edizioni". 203 Revisore: "Governare ancora vuol dire". 204 Revisore: "anzi accrescendo". 205 Revisore: "esso deve". 206 Nel manoscritto si legge "consilialiter". Sembra preferibile "consiliater", come in altri passi. 207 Revisore: "non fa lavoro di punta, che lo metta in vista, che sia di richiamo a lui". 208 Revisore: "fiorisca". 209 Cancellato nel manoscritto. 210 Revisore: "godano". 211 Revisore omette: "cioè al terzo". 212 Revisore: "deliberazione". 213 Revisore: "I Consiglieri nel consiglio sono il governo". 214 Revisore: "non". 215 Revisore aggiunge: "a lui fanno capo e da lui dipendano tutti gli uffici di segreteria della Congregazione; ed egli è il tramite naturale tra gli uffici e il Superiore generale". 216 Revisore: "una presso di lui e una presso il Superiore generale". 217 Revisore: "dia via, col permesso e solo in copia, e non lasci mai uscire documenti originali da la camera dell'Archivio". 218 Revisore: "della Pia Società". 219 Revisore: "la licenza rinnovabile di tanto in tanto". 220 Dal latino munuscula: piccoli doni, "regalucci"... 221 Revisore: "franchi carta". 222 Revisore: "Ricordino". 223 Revisore: "franchi oro". 224 Revisore: "o di macchine". 225 Revisore: "ed egli la compie". 226 Revisore: "L'Economo generale non sopprime". 227 Revisore: "firmano tutti l'esposizione, e fanno col Segretario verbale di approvazione; e dan lode all'Economo". 228 Forma latina: "per se vel per alium...". Intende dire che il Superiore generale visiterà la Congregazione "di persona o attraverso un altro Sacerdote...". 229 Revisore: "e se anche economicamente è attivo". 230 Revisore: "da ognuno". 231 Revisore: "consenso canonico". 232 Verbo raro. Significa: venir meno, morire. 233 Revisore: "irradiazione di Gesù Maestro, e primariamente dalle persone". 234 Revisore aggiunge: "Sacerdoti idonei a soffrire". 235 Revisore: "trovarsi presente". 236 Revisore: "licenza del Maestro regionale". 237 Revisore: "collochi". 238 Revisore: "tutte le varie attività". 239 Revisore: "varie attività". 240 Revisore aggiunge: "o giovedì". 241 Capoverso aggiunto dal revisore nel dattiloscritto. 242 Revisore: "o maggiori". 243 Revisore omette: "per di più". 244 Revisore: "il consenso". 245 Revisore: omette: "e così almeno". 246 Revisore: "in dipendenza di speciali richieste". 247 Revisore: "e chi". 248 Revisore: "aver di lui". 249 Revisore: "di iniziativa sua". 250 Revisore aggiunge: "che è lo stato dell'acquisto della perfezione". 251 Revisore: "non porta". 252 Revisore: "Questa colpa si può invece trovare, e si trova ordinariamente nella violazione di altre virtù". 253 Revisore: "individuali". 254 Revisore: "che si sono formate fin da principio, e che fin da principio abbiamo avuto". 255 Revisore: "se ne". 256 Revisore: "stimolo". 257 Nel manoscritto c'è spazio bianco e il pensiero resta non concluso. Revisore: "per essere servito come Padre". 258 Revisore omette: "verso il Paradiso". |
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