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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE TERZA - GOVERNO della Pia Società S. Paolo
      • Capo II - IL CAPITOLO GENERALE (250)
        • 1. RIUNIONE DEL CAPITOLO GENERALE E SUOI MEMBRI (251-257)
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1. RIUNIONE DEL CAPITOLO GENERALE E SUOI MEMBRI (251-257)

251. Il Capitolo generale della Pia
Società S. Paolo si deve regolarmente
celebrare tutte le volte che si deve fare
l'elezione del Superiore generale: cioè
alla scadenza del suo ufficio, sia per il
trascorso sessennio, che per la morte
o altra causa.

252. Fuori del tempo stabilito nell'articolo
precedente, non si può convocare
il Capitolo generale, senza uno speciale
permesso apostolico.

253. Spetta al Superiore generale
convocare il Capitolo tre mesi prima
della sua celebrazione con l'assenso del
suo Consiglio circa la località e il giorno
da tenersi. Nel caso che non vi fosse il
Superiore generale, la convocazione sia
fatta dal Vicario generale entro tre
mesi e il Capitolo sia celebrato non oltre
sei mesi dalla cessazione dell'ufficio.

254. La convocazione del Capitolo
si fa con l'invio di lettere circolari
dirette a tutte le singole case, in cui è
indicato il giorno, il luogo dove sarà
celebrato, ed elencati quelli che hanno
il diritto di convenire, sia per ufficio,
sia per delegazione da farsi in antecedenza
e, se comporta il caso, si stabilisce
in che modo le case si devono riunire
a norma dell'art. 261 per l'elezione dei
delegati; inoltre si prescriveranno
preghiere per il felice esito delle adunanze.

255. Per ragione del loro ufficio
sono membri del Capitolo generale,
oltre il Superiore generale o il Vicario
generale, i quattro Consiglieri generali,
il Procuratore, il Segretario e l'Economo
generale, gli antichi Superiori generali,
i Superiori locali delle case di almeno
dodici membri, dei quali almeno otto
siano sacerdoti.

256. Il Superiore generale, i
Consiglieri generali, il Procuratore, il
Segretario e l'Economo generale
rimangono membri di quel Capitolo, anche se
dopo le elezioni saranno stati
sostituiti da altri.

257. Per ragione della legittima
delegazione hanno diritto
d'intervenire:
1. Oltre il Superiore locale, un
Delegato per le singole case di almeno
dodici Professi di cui otto siano
Sacerdoti,da designarsi dagli elettori
delle stesse case.
2. Un Superiore ed uno dei sudditi di
qualsiasi ceto di case con membri
di numero inferiore, riunite a norma
dell'art. 264, i quali saranno designati
dagli elettori delle case stesse.





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