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| Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP Il libro di una filiale memoria IntraText CT - Lettura del testo |
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1. RIUNIONE DEL CAPITOLO GENERALE E SUOI MEMBRI (251-257) 251. Il Capitolo generale della Pia Società S. Paolo si deve regolarmente celebrare tutte le volte che si deve fare l'elezione del Superiore generale: cioè alla scadenza del suo ufficio, sia per il trascorso sessennio, che per la morte o altra causa. 252. Fuori del tempo stabilito nell'articolo precedente, non si può convocare il Capitolo generale, senza uno speciale permesso apostolico. 253. Spetta al Superiore generale convocare il Capitolo tre mesi prima della sua celebrazione con l'assenso del suo Consiglio circa la località e il giorno da tenersi. Nel caso che non vi fosse il Superiore generale, la convocazione sia fatta dal Vicario generale entro tre mesi e il Capitolo sia celebrato non oltre sei mesi dalla cessazione dell'ufficio. 254. La convocazione del Capitolo si fa con l'invio di lettere circolari dirette a tutte le singole case, in cui è indicato il giorno, il luogo dove sarà celebrato, ed elencati quelli che hanno il diritto di convenire, sia per ufficio, sia per delegazione da farsi in antecedenza e, se comporta il caso, si stabilisce in che modo le case si devono riunire a norma dell'art. 261 per l'elezione dei delegati; inoltre si prescriveranno preghiere per il felice esito delle adunanze. 255. Per ragione del loro ufficio sono membri del Capitolo generale, oltre il Superiore generale o il Vicario generale, i quattro Consiglieri generali, il Procuratore, il Segretario e l'Economo generale, gli antichi Superiori generali, i Superiori locali delle case di almeno dodici membri, dei quali almeno otto siano sacerdoti. 256. Il Superiore generale, i Consiglieri generali, il Procuratore, il Segretario e l'Economo generale rimangono membri di quel Capitolo, anche se dopo le elezioni saranno stati sostituiti da altri. 257. Per ragione della legittima delegazione hanno diritto d'intervenire: 1. Oltre il Superiore locale, un Delegato per le singole case di almeno dodici Professi di cui otto siano Sacerdoti,da designarsi dagli elettori delle stesse case. 2. Un Superiore ed uno dei sudditi di qualsiasi ceto di case con membri di numero inferiore, riunite a norma dell'art. 264, i quali saranno designati dagli elettori delle case stesse. |
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