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| Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP Il libro di una filiale memoria IntraText CT - Lettura del testo |
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5. ELEZIONI DEGLI OFFICIALI GENERALI (281-287) 281. Il Capitolo generale avendo per Presidente il nuovo Superiore generale, apra allo stesso modo come sopra un'altra sessione per eleggere i quattro Consiglieri generali, il Procuratore, il Segretario e l'Economo generale, in distinti scrutini, come si dirà appresso. 282. Nessun membro può essere eletto a questo ufficio che non abbia almeno trentacinque anni di età e non abbia emesso i voti perpetui. All'Ufficio di Procuratore, di Segretario, di Economo può essere eletto uno dei Consiglieri, purché non sia il primo. 283. Il modo con cui si eleggono questi Officiali, è lo stesso che quello stabilito per l'elezione del Superiore generale, con questa sola differenza, che se non s'ottiene assolutamente la maggioranza dei voti nel primo e nel secondo scrutinio, nel terzo scrutinio deciderà il voto della parte relativamente maggiore di elettori. 284. Chi dei Consiglieri verrà eletto per primo sarà Vicario generale, cioè farà le veci del Superiore generale a norma dell'art. 246,1. 285. Questi officiali vengono eletti tutti per un sessennio come lo stesso Superiore generale, ma possono sempre essere rieletti allo stesso ufficio. Invece cessando per qualsiasi causa il Superiore generale, gli stessi officiali scadono dal loro ufficio nel seguente Capitolo straordinario, che si deve convocare subito a norma dell'art. 253, in cui si dovrà procedere all'elezione non solo del nuovo Superiore generale, ma anche dei quattro Consiglieri, del Procuratore, del Segretario, ed Economo generale, del tutto come nel Capitolo generale ordinario, ossia sessennale. 286. Se qualcuno dei suddetti officiali venisse eletto fuori del grembo del Capitolo, .si chiami subito al Capitolo, e nel medesimo abbia voce come gli altri Capitolari; se poi non venisse subito, non per questo si sospendano le operazioni del Capitolo. 287. Gli atti delle elezioni siano accuratamente redatti dal Segretario del Capitolo generale e siano muniti dalle firme del Superiore generale, del Segretario del Capitolo e dei due scrutatori. |
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