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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE TERZA - GOVERNO della Pia Società S. Paolo
      • Capo II - IL CAPITOLO GENERALE (250)
        • 5. ELEZIONI DEGLI OFFICIALI GENERALI (281-287)
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5. ELEZIONI DEGLI OFFICIALI GENERALI (281-287)

281. Il Capitolo generale avendo
per Presidente il nuovo Superiore generale,
apra allo stesso modo come sopra
un'altra sessione per eleggere i quattro
Consiglieri generali, il Procuratore, il
Segretario e l'Economo generale, in
distinti scrutini, come si dirà appresso.

282. Nessun membro può essere
eletto a questo ufficio che non abbia
almeno trentacinque anni di età e non
abbia emesso i voti perpetui. All'Ufficio
di Procuratore, di Segretario, di Economo
può essere eletto uno dei Consiglieri,
purché non sia il primo.

283. Il modo con cui si eleggono
questi Officiali, è lo stesso che quello
stabilito per l'elezione del Superiore generale,
con questa sola differenza, che se non
s'ottiene assolutamente la maggioranza dei
voti nel primo e nel secondo scrutinio,
nel terzo scrutinio deciderà il voto della
parte relativamente maggiore di elettori.

284. Chi dei Consiglieri verrà eletto
per primo sarà Vicario generale, cioè
farà le veci del Superiore generale a
norma dell'art. 246,1.

285. Questi officiali vengono eletti
tutti per un sessennio come lo stesso
Superiore generale, ma possono sempre
essere rieletti allo stesso ufficio. Invece
cessando per qualsiasi causa il Superiore
generale, gli stessi officiali scadono
dal loro ufficio nel seguente Capitolo
straordinario, che si deve convocare
subito a norma dell'art. 253, in cui si
dovrà procedere all'elezione non solo del
nuovo Superiore generale, ma anche dei
quattro Consiglieri, del Procuratore, del
Segretario, ed Economo generale, del
tutto come nel Capitolo generale ordinario,
ossia sessennale.

286. Se qualcuno dei suddetti
officiali venisse eletto fuori del grembo del
Capitolo, .si chiami subito al Capitolo,
e nel medesimo abbia voce come gli altri
Capitolari; se poi non venisse subito, non
per questo si sospendano le operazioni
del Capitolo.

287. Gli atti delle elezioni siano
accuratamente redatti dal Segretario del
Capitolo generale e siano muniti dalle
firme del Superiore generale, del
Segretario del Capitolo e dei due scrutatori.





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