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| Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP Il libro di una filiale memoria IntraText CT - Lettura del testo |
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6. NEGOZI DA TRATTARSI NEL CAPITOLO GENERALE (288-295) 288. È proprio del Capitolo generale, dopo le elezioni compiute secondo le regole, trattare e definire col suo voto anche i negozi più gravi che riguardano tutta la Congregazione, secondo che vede opportuno; come pure prendere delle decisioni per il bene della Società, le quali siano del resto perfettamente conformi alle Costituzioni ed al diritto comune. 289. Al Capitolo generale spetta determinare quanto ciascuna casa deve versare nella cassa generale per le necessità della casa generalizia o della Società; di stabilire la somma; che il superiore generale non può spendere senza il consenso del suo Consiglio; e parimenti la somma che i Superiori locali non possono spendere senza il consenso del loro Consiglio locale o senza licenza del Superiore generale o del consiglio generale; e gli ordinamenti con cui vengono regolate le alienazioni, compere ed altri negozi di natura economica, oltre l'osservanza del Sacri Canoni. 290. Le questioni da trattarsi nel Capitolo possono essere proposte liberamente da ognuno degli elettori, ma solo per iscritto, e siano comunicate a suo tempo ai membri del Capitolo prima della sessione in cui si dovranno discutere. Se così piacerà al Capitolo si potranno istituire anche delle commissioni speciali per esaminare le questioni più accuratamente, le quali poi riferiranno le proprie conclusioni al Capitolo per l'ultima deliberazione e decisione. 291. Quando a giudizio del Superiore generale la cosa sarà stata sufficientemente discussa, egli ponga la questione, in termini e forme scritta dal Segretario, così da poter dare facoltà di decidere affermativamente o negativamente con le parole placet oppure non placet. Se i membri del Capitolo saranno tanti per il placet, quanti per il non placet il Superiore generale nel terzo scrutinio può dirimere egli stesso la questione. 292. Il Capitolo generale non è tenuto a esanimare tutte le questioni, presentategli; e può semplicemente escludere da un'ulteriore deliberazione quelle che avrà giudicate inutili od inopportune. Similmente, eccetto che intervenga il Superiore generale a norma dell'art.91, non è tenuto a dare il voto decisivo sulle cose da definirsi, ma se gli sembrerà opportuno potrà rimettere tutta la questione proposta allo studio e al giudizio del Superiore generale e del suo Consiglio, oppure a speciali commissioni da costituirsi dallo stesso Capitolo. 293. Tutto ciò che sarà stato fatto nelle sessioni del Capitolo generale, circa i negozi riguardanti la Congregazione, dovrà essere scritto dal Segretario del Capitolo, e, sottoscritto dal Preside del Capitolo, dallo stesso Segretario e dagli scrutatori, sarà conservato accuratamente nell'archivio della Società. 294. Finita ogni cosa, si chiude il Capitolo con la recita della antifona "Sub tuum presidium" e con la Benedizione impartita a tutti solennemente dal Superiore generale. 295. Il Superiore generale curerà che gli atti del Capitolo, che devono venire a conoscenza dei membri, siano regolarmente promulgati, nel modo che gli sembrerà meglio. I decreti capitolari rimarranno in vigore fino al susseguente Capitolo. |
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