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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE TERZA - GOVERNO della Pia Società S. Paolo
      • Capo IV - IL CONSIGLIO GENERALE (314-322)
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Capo IV - IL CONSIGLIO GENERALE (314-322)

314. All'ufficio di Consiglieri, che
a norma dell'art. 244 formano il Consiglio
del Superiore generale, siano assunti
Sacerdoti della Congregazione non
solo insigni per virtù, pietà, scienza e
osservanza regolare, ma, per quanto è
possibile, siano anche forniti di quelle
speciali doti, che si richiedono per gli
uffici che si devono loro affidare.

315. I Consiglieri generali sono
eletti dal Capitolo generale, osservati i
prescritti degli art. 281-287. Tuttavia
se alcuno di essi avrà lasciato la carica
prima del Capitolo, allora il Superiore
generale, con il consenso del suo
Consiglio, deve mettere al suo luogo un
Sacerdote idoneo.

316. Essi possono cessare dall'ufficio
assunto prima del Capitolo, in
caso di morte, per rinuncia accettata
dal Superiore generale con il consenso
del Consiglio, per prolungata inabilità,
per destituzione pronunziata per
gravissime cause dal Superiore generale
con il suo Consiglio e la licenza della
Santa Sede.

317. I Consiglieri devono prestare
la loro opera di aiuto, con ogni sforzo
e zelo, al Superiore generale nel governo
della Società, specie nell'ambito dello
stesso Consiglio di cui il Superiore
generale deve o può chiedere il voto,
secondo le Costituzioni. Se lo richiederà
l'utilità, il Superiore generale potrà
incaricare chi tra i Consiglieri deve
avere particolarmente la cura della vita
religiosa nella Società, o degli studi,
o dell'apostolato. Perciò è necessario
che si procurino una cognizione più
completa e più certa degli uffici loro
affidati, in modo che possano riferire sui
medesimi con maggiore autorità,
preparare con più efficacia il passo alle
deliberazioni del Consiglio generalizio, e poi
curare che venga messo in esecuzione
ciò che fu stabilito.

318. Tutte le volte che il Superiore
generale ha bisogno per agire del consenso
del suo Consiglio, o almeno è tenuto
ad udirlo, secondo che fu stabilito
negli art. 303 e 305, deve convocare i
Consiglieri e loro sottoporre le questioni
da risolvere. Se si esige il consenso, il
Superiore contro il voto dei Consiglieri
agisce invalidamente; se si richiede solo
il loro consiglio basta che il Superiore
ascolti i Consiglieri per agire validamente;
sebbene poi non abbia obbligo di
aderire al loro voto, anche se
concorde, tuttavia si attenga molto ai
voti concordi dei medesimi, né s'allontani
da essi senza una ragione più forte
da valutarsi a suo giudizio.

319. Ogni Consigliere esprima umilmente
la sua sentenza e le opportune
osservazioni, incominciando dall'ultimo
Consigliere, circa le questioni proposte
entro il Consiglio generale, e dopo la cosa
sia sottoposta ai voti segreti; se si esige
il consenso, la questione si dirima con
l'assoluta maggioranza dei voti; in caso
di uguaglianza di voti nel terzo scrutinio
il Superiore generale può dirimerla.

320. Il Segretario generale descriva
accuratamente nel registro delle
deliberazioni tutto quello che fu fatto nel
Consiglio riportando le decisioni e i nomi
delle persone con la data del giorno, del
mese e dell'anno; le quali cose tutte,
riconosciute ed approvate dagli altri
membri del Consiglio, siano firmate dal
Superiore generale e dallo stesso Segretario.

321. I Consiglieri affinché possano
convenientemente adempiere il loro ufficio
e possano aiutare il Superiore generale,
non si occuperanno d'altri uffici da cui
potrebbero venire impediti nell'esercizio
della loro mansione, e devono poi
risiedere nella stessa casa del Superiore
generale, o almeno in una vicina, a
norma dell'art. 298.

322. I Consiglieri portino con ogni
riverenza e prudenza luce e zelo sia nelle
adunanze del consiglio, sia nelle altre
relazioni con il Superiore generale;
stiano alle cose decise, e mantengano un
grande silenzio, affinché risplenda
l'unità perfetta davanti a Dio e alla
Società.





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