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| Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP Il libro di una filiale memoria IntraText CT - Lettura del testo |
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Capo IV - IL CONSIGLIO GENERALE (314-322) 314. All'ufficio di Consiglieri, che a norma dell'art. 244 formano il Consiglio del Superiore generale, siano assunti Sacerdoti della Congregazione non solo insigni per virtù, pietà, scienza e osservanza regolare, ma, per quanto è possibile, siano anche forniti di quelle speciali doti, che si richiedono per gli uffici che si devono loro affidare. 315. I Consiglieri generali sono eletti dal Capitolo generale, osservati i prescritti degli art. 281-287. Tuttavia se alcuno di essi avrà lasciato la carica prima del Capitolo, allora il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, deve mettere al suo luogo un Sacerdote idoneo. 316. Essi possono cessare dall'ufficio assunto prima del Capitolo, in caso di morte, per rinuncia accettata dal Superiore generale con il consenso del Consiglio, per prolungata inabilità, per destituzione pronunziata per gravissime cause dal Superiore generale con il suo Consiglio e la licenza della Santa Sede. 317. I Consiglieri devono prestare la loro opera di aiuto, con ogni sforzo e zelo, al Superiore generale nel governo della Società, specie nell'ambito dello stesso Consiglio di cui il Superiore generale deve o può chiedere il voto, secondo le Costituzioni. Se lo richiederà l'utilità, il Superiore generale potrà incaricare chi tra i Consiglieri deve avere particolarmente la cura della vita religiosa nella Società, o degli studi, o dell'apostolato. Perciò è necessario che si procurino una cognizione più completa e più certa degli uffici loro affidati, in modo che possano riferire sui medesimi con maggiore autorità, preparare con più efficacia il passo alle deliberazioni del Consiglio generalizio, e poi curare che venga messo in esecuzione ciò che fu stabilito. 318. Tutte le volte che il Superiore generale ha bisogno per agire del consenso del suo Consiglio, o almeno è tenuto ad udirlo, secondo che fu stabilito negli art. 303 e 305, deve convocare i Consiglieri e loro sottoporre le questioni da risolvere. Se si esige il consenso, il Superiore contro il voto dei Consiglieri agisce invalidamente; se si richiede solo il loro consiglio basta che il Superiore ascolti i Consiglieri per agire validamente; sebbene poi non abbia obbligo di aderire al loro voto, anche se concorde, tuttavia si attenga molto ai voti concordi dei medesimi, né s'allontani da essi senza una ragione più forte da valutarsi a suo giudizio. 319. Ogni Consigliere esprima umilmente la sua sentenza e le opportune osservazioni, incominciando dall'ultimo Consigliere, circa le questioni proposte entro il Consiglio generale, e dopo la cosa sia sottoposta ai voti segreti; se si esige il consenso, la questione si dirima con l'assoluta maggioranza dei voti; in caso di uguaglianza di voti nel terzo scrutinio il Superiore generale può dirimerla. 320. Il Segretario generale descriva accuratamente nel registro delle deliberazioni tutto quello che fu fatto nel Consiglio riportando le decisioni e i nomi delle persone con la data del giorno, del mese e dell'anno; le quali cose tutte, riconosciute ed approvate dagli altri membri del Consiglio, siano firmate dal Superiore generale e dallo stesso Segretario. 321. I Consiglieri affinché possano convenientemente adempiere il loro ufficio e possano aiutare il Superiore generale, non si occuperanno d'altri uffici da cui potrebbero venire impediti nell'esercizio della loro mansione, e devono poi risiedere nella stessa casa del Superiore generale, o almeno in una vicina, a norma dell'art. 298. 322. I Consiglieri portino con ogni riverenza e prudenza luce e zelo sia nelle adunanze del consiglio, sia nelle altre relazioni con il Superiore generale; stiano alle cose decise, e mantengano un grande silenzio, affinché risplenda l'unità perfetta davanti a Dio e alla Società. |
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