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| Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP Il libro di una filiale memoria IntraText CT - Lettura del testo |
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Capo VII - L'ECONOMO GENERALE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE COSE TEMPORALI (331-344) 331. Non solo la Congregazione, ma anche ogni singola casa di essa gode della capacità giuridica di acquistare e possedere beni temporali con redditi stabili o fondati. 332. I beni, sia della Società che delle singole case, si amministrino a norma del diritto comune e delle Costituzioni. 333. L'Economo generale ha affidata la cura dei beni temporali della casa generalizia e della Società come tale, sotto la dipendenza del Superiore generale e la vigilanza del suo Consiglio a norma delle Costituzioni, salvo anche l'ufficio degli Economi locali per l'amministrazione delle singole case con la debita subordinazione. 334. L'Economo generale viene costituito o dimesso dal suo ufficio, con eguale norma dei quattro Consiglieri, come è stabilito negli art. 314 e 316. 335. L'Economo generale per una conveniente amministrazione dei beni affìdatigli, deve curare: l. Di compilare l'elenco di tutti i beni mobili ed immobili della Società, correggerlo con criterio di perfetta esattezza, secondo le eventuali mutazioni, ovunque essi si trovino; 2. Che i titoli di proprietà, e i titoli equivalenti o rappresentanti denaro, oppure che danno il diritto a percepire certi frutti o redditi, siano deposti e custoditi nella cassa comune della casa generalizia; 3. Di avere un registro in cui siano descritte distintamente le obbligazioni assunte dalla Società; 4. Che il denaro non necessario alle spese quotidiane sia deposto e custodito nello scrigno chiuso con triplice chiave, eccetto che venga deposto nel tesoro della banca; 5. Che gli Economi locali, nei tempi stabiliti, rendano fedelmente conto dello stato della famiglia, delle spese e delle entrate e il superfluo dell'erario locale, se ce n'è, venga trasmesso con sicurezza alla casa generalizia, ritenuto solo il denaro necessario all'amministrazione ordinaria, oppure quello che il Superiore generale permise di ritenere per qualche spesa straordinaria convenientemente approvata. 336. La cassaforte deve essere chiusa da tre chiavi diverse, di cui una resterà presso lo stesso Economo generale, l'altra presso il Vicario generale, la terza presso il Superiore generale; se qualcuno dei tre fosse impedito, può consegnare la propria chiave a qualcuno dei Consiglieri, da restituirsi quanto prima, affinché la cassaforte venga aperta e chiusa. 337. L'Economo generale abbia una speciale cura di qualsiasi genere di doni e di legati, affinché siano conservati piamente e amministrati secondo il volere dei donatori, osservando le prescrizioni stabilite per questo dal Diritto Canonico. 338. Egli deve anche vigilare sopra tutti i beni, affinché nulla perisca o si deteriori, affinché quelli che se ne servono, ne facciano solo un pio e religioso uso, dando opportune norme ed avvisi. Con pari sollecitudine deve provvedere ai singoli il necessario. 339. Doni ed elemosine non possono essere fatti con i beni della Congregazione, se non con il legittimo consenso del Superiori. Nelle alienazioni, nel contrarre debiti, nell'assumere obbligazioni, si osservino alla lettera le prescrizioni dei canoni e le direttive del Capitolo generale. 340. Se si tratta di alienare beni, il cui valore superi la somma di trenta mila lire, oppure di contrarre debiti ed obbligazioni oltre la somma indicata, o di alienare cose preziose, il contratto non ha valore senza il previo beneplacito apostolico; diversamente si richiede e basta la licenza scritta del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio manifestato per voti segreti. Nel chiedere il consenso di contrarre debiti od obbligazioni, si devono manifestare i debiti e le obbligazioni di cui la Società o la casa è già gravata, altrimenti l'ottenuta licenza è invalida. 341. Evitino i Superiori di permettere che si contraggano debiti se non consti con certezza che con i consueti redditi si possa pagare l'interesse ed entro un tempo non troppo lungo con un legittimo ammortizzamento sia reso il capitale. 342. Per l'impiego di denaro o per qualunque mutazione di impiego si richiede il previo consenso dell'Ordinario del luogo: 1. Se qualcuno dei fondi è stato dato alla casa perché sia impiegato al culto di Dio o in beneficenza nello stesso luogo; 2. Se la somma è stata data alla parrocchia o alla missione o ai religiosi in vista della parrocchia o della missione. 343. Ogni sei mesi, e al termine del suo ufficio, l'Economo generale deve dar ragione di tutta la sua amministrazione al Superiore generale ed al Consiglio, presentando anche i registri da lui compilati. Il Superiore generale e i Consiglieri esaminino accuratamente i registri, visto anche quanto è rimasto nella cassa; se li avranno trovati esatti, li approvino firmandoli. Le quali cose tutte, come furono fatte e definite, siano riportate dal Segretario generale nel registro delle deliberazioni. 344. Tutte le volte che nel Consiglio generalizio si tratta di una cosa temporale o di un avere di una certa importanza, è conveniente che si chiami l'Economo generale per udire il suo parere, che si dovrà anche riferire nel verbale del Consiglio. La decisione poi è riservata al Superiore generale col suo Consiglio. |
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