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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • COSTITUZIONI della Pia Società S. Paolo
    • PARTE TERZA - GOVERNO della Pia Società S. Paolo
      • Capo VII - L'ECONOMO GENERALE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE COSE TEMPORALI (331-344)
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Capo VII - L'ECONOMO GENERALE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE COSE TEMPORALI (331-344)

331. Non solo la Congregazione,
ma anche ogni singola casa di essa gode
della capacità giuridica di acquistare e
possedere beni temporali con redditi
stabili o fondati.

332. I beni, sia della Società che
delle singole case, si amministrino a
norma del diritto comune e delle
Costituzioni.

333. L'Economo generale ha
affidata la cura dei beni temporali della
casa generalizia e della Società come
tale, sotto la dipendenza del Superiore
generale e la vigilanza del suo Consiglio
a norma delle Costituzioni, salvo anche
l'ufficio degli Economi locali per
l'amministrazione delle singole case con la
debita subordinazione.

334. L'Economo generale viene
costituito o dimesso dal suo ufficio, con
eguale norma dei quattro Consiglieri,
come è stabilito negli art. 314 e 316.

335. L'Economo generale per una
conveniente amministrazione dei beni
affìdatigli, deve curare:

l. Di compilare l'elenco di tutti i
beni mobili ed immobili della Società,
correggerlo con criterio di perfetta esattezza,
secondo le eventuali mutazioni,
ovunque essi si trovino;
2. Che i titoli di proprietà, e i
titoli equivalenti o rappresentanti denaro,
oppure che danno il diritto a percepire
certi frutti o redditi, siano deposti
e custoditi nella cassa comune della
casa generalizia;
3. Di avere un registro in cui siano
descritte distintamente le obbligazioni
assunte dalla Società;
4. Che il denaro non necessario alle
spese quotidiane sia deposto e custodito
nello scrigno chiuso con triplice chiave,
eccetto che venga deposto nel tesoro
della banca;
5. Che gli Economi locali, nei tempi
stabiliti, rendano fedelmente conto
dello stato della famiglia, delle spese e delle
entrate e il superfluo dell'erario locale,
se ce n'è, venga trasmesso con sicurezza
alla casa generalizia, ritenuto solo il
denaro necessario all'amministrazione
ordinaria, oppure quello che il Superiore
generale permise di ritenere per
qualche spesa straordinaria
convenientemente approvata.

336. La cassaforte deve essere chiusa
da tre chiavi diverse, di cui una resterà
presso lo stesso Economo generale,
l'altra presso il Vicario generale, la terza
presso il Superiore generale; se qualcuno
dei tre fosse impedito, può consegnare
la propria chiave a qualcuno dei
Consiglieri, da restituirsi quanto prima,
affinché la cassaforte venga aperta e chiusa.

337. L'Economo generale abbia una
speciale cura di qualsiasi genere di
doni e di legati, affinché siano conservati
piamente e amministrati secondo
il volere dei donatori, osservando le
prescrizioni stabilite per questo dal Diritto
Canonico.

338. Egli deve anche vigilare
sopra tutti i beni, affinché nulla perisca
o si deteriori, affinché quelli che se
ne servono, ne facciano solo un pio e
religioso uso, dando opportune norme ed
avvisi. Con pari sollecitudine deve
provvedere ai singoli il necessario.

339. Doni ed elemosine non
possono essere fatti con i beni della
Congregazione, se non con il legittimo
consenso del Superiori. Nelle alienazioni, nel
contrarre debiti, nell'assumere obbligazioni,
si osservino alla lettera le prescrizioni
dei canoni e le direttive del Capitolo
generale.

340. Se si tratta di alienare beni, il
cui valore superi la somma di trenta
mila lire, oppure di contrarre debiti ed
obbligazioni oltre la somma indicata, o
di alienare cose preziose, il contratto non
ha valore senza il previo beneplacito
apostolico; diversamente si richiede e basta
la licenza scritta del Superiore generale
con il consenso del suo Consiglio
manifestato per voti segreti. Nel chiedere
il consenso di contrarre debiti od
obbligazioni, si devono manifestare i debiti e
le obbligazioni di cui la Società o la casa
è già gravata, altrimenti l'ottenuta
licenza è invalida.

341. Evitino i Superiori di permettere
che si contraggano debiti se non
consti con certezza che con i
consueti redditi si possa pagare l'interesse
ed entro un tempo non troppo lungo
con un legittimo ammortizzamento sia
reso il capitale.

342. Per l'impiego di denaro o per
qualunque mutazione di impiego si
richiede il previo consenso dell'Ordinario
del luogo:
1. Se qualcuno dei fondi è stato
dato alla casa perché sia impiegato al culto
di Dio o in beneficenza nello stesso luogo;
2. Se la somma è stata data alla
parrocchia o alla missione o ai religiosi
in vista della parrocchia o della missione.

343. Ogni sei mesi, e al termine del
suo ufficio, l'Economo generale deve dar
ragione di tutta la sua amministrazione
al Superiore generale ed al Consiglio,
presentando anche i registri da lui compilati.
Il Superiore generale e i Consiglieri
esaminino accuratamente i registri,
visto anche quanto è rimasto nella
cassa; se li avranno trovati esatti,
li approvino firmandoli. Le quali cose
tutte, come furono fatte e definite, siano
riportate dal Segretario generale nel
registro delle deliberazioni.

344. Tutte le volte che nel Consiglio
generalizio si tratta di una cosa temporale
o di un avere di una certa importanza,
è conveniente che si chiami l'Economo
generale per udire il suo parere, che
si dovrà anche riferire nel verbale del
Consiglio. La decisione poi è riservata
al Superiore generale col suo Consiglio.





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