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Giuseppe Timoteo Giaccardo, SSP
Il libro di una filiale memoria

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  • Il libro di una filiale memoria
    • [FINE E MEMBRI DELLA PIA SOCIETÀ SAN PAOLO]
      • Capo IV - [IL POSTULATO]
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Capo IV - [IL POSTULATO]

Roma, 11.XI.'46

Art. 28. - I Postulanti della Pia Società S.Paolo.

§ I. - Gli alunni che entrano nella Pia Società sono aspiranti.
Gli aspiranti non vanno soggetti ad alcuna legge canonica o costituzione della Congregazione.
Gli aspiranti vestono la divisa dell'Istituto, o, quando non è possibile, l'abito civile.
Gli aspiranti studenti siamo soliti distinguerli con questi nomi: Immacolatini (I ginnasio), Angiolini (2 ginnasio), Maggiorini (3 ginnasio), Apostolini (4 e 5 ginnasio).
Gli aspiranti discepoli li chiamiamo: Discepolini.
Negli aspiranti studenti dopo lo scrutinio della quarta ginnasiale, si scelgono i postulanti al noviziato dei chierici. Negli aspiranti Discepoli, dopo il secondo anno di scuola complementare, e a quattordici anni compiuti, si scelgono i postulanti al noviziato dei Discepoli.

§ II. - Il Postulato o Probandato è il periodo iniziale di vita religiosa, e perciò soggetto a le Costituzioni e ai canoni; ma non a vincoli religiosi.

§ III. - Il Probandato o Postulato è il periodo nel quale si chiede di entrare nella vita religiosa; si mostra di scegliere Iddio, e se ne dà la prova vestendo l'abito della Congregazione.

§ IV. - Il Probandato o Postulato nella Pia Società è stabilito tanto per i Chierici che per i Discepoli: è infatti necessario che tanto gli uni come gli altri passino un periodo nel "chiedere e nel mostrare di aver scelto e di volere coscientemente e liberamente" vivere la vita religiosa della Pia Società31.

§ V. - Il Postulato dei chierici però non ha tempo determinato; esso è ad nutum del Superiore, che ammette al Postulato. Quello dei Discepoli dura un anno, e può essere allungato di sei mesi. Esso è di obbligo, ma non invalida la professione religiosa.


Roma, 12.XI.'46

Art. 29. - L'inizio del Postulato.

§ I. - Al postulato l'aspirante viene ammesso dal Superiore generale, udito il Consiglio. L'ammissione al Postulato è il consenso dei Superiori alla vocazione dell'aspirante.

§ II. - Il Postulato s'inizia colla vestizione religiosa.
I sacerdoti, i chierici e coloro che già vestono l'abito ecclesiastico ricevono alla vestizione soltanto la fascia o la cintura.
La vestizione religiosa degli Studenti si fa una volta l'anno, nel giorno della Conversione di S. Paolo durante l'anno di quinta ginnasiale.
La vestizione religiosa dei Discepolini si fa una volta l'anno, nel giorno della festa del Transito di S. Giuseppe; dopo l'anno di seconda complementare.
I Discepolini che superano i sedici anni, si possono vestire dopo almeno sei mesi dalla loro entrata in Casa, ma sempre nella festa di S. Giuseppe.

§ III. - La vestizione religiosa si compie con decoro e solennità, secondo il rito approvato per la Pia Società, e il Superiore tenga sempre un discorsino di spirituale edificazione.

§ IV. - Le spese della vestizione religiosa sono a carico dei parenti o dell'aspirante. I Maestri, quando i parenti non potessero, abbiano cura di interessare del caso qualche pia persona cooperatrice.

§ V. - L'abito dei probandi differisce da quello dei novizi in questo: i chierici vestono l'abito dei novizi, ma la fascia non ha le frange; i Discepolini vestono l'abito dei professi, ma non portano la corona.

§ VI. - Si procuri per tempo ai probandi una vestaglia nera superiore onde tutelare il consumo dell'abito religioso.


Roma, 12.XI.'46

Art. 30. - La disciplina del Postulato.

§ I. - I postulanti sono diretti e governati ordinariamente dal Maestro degli aspiranti; il quale ne avrà la speciale cura spirituale, intellettuale, civile, pedagogica, sanitaria. Egli prenderà una volta la settimana i postulanti a parte e terrà loro una conferenzina di formazione.

§ II. - I postulanti siano specialmente istruiti ed avviati alla devozione alla Persona di Gesù Cristo nostro Divin Maestro, presente nel mistero eucaristico; imparino l'uso dell'esame di coscienza particolare e la pratica della Direzione spirituale; apprendano l'uso del Messalino liturgico e la lettura quotidiana del Vangelo; siano guidati ad indirizzare lo studio all'apostolato dell'edizione e alla ricerca di Dio; si inizino nell'apostolato a piccole responsabilità nel reparto sotto la guida e la cura del Maestro di apostolato e dei capi reparto; si educhino a vivere del lavoro, e a curare l'opera dei cooperatori nel vero spirito.
È bene far gustare ai Postulanti la gioia dei voti privati, brevissimi, fatti col Maestro di probandato. Se il probando venisse in punto di morte può fare i voti perpetui a norma dell'Art. 6332.

§ III. - Il Maestro dei postulanti vigili su loro paternamente; li assista, li provi, li corregga, li incoraggi, li guidi alla preghiera. Egli però e chiunque è loro addetto, Confessori e insegnanti, tengano presente che si tratta non di collegiali, ma di religiosi, e quindi si abbia davanti agli occhi la santità e il fine della Congregazione, e non si introducano i non idonei.
Chi non è capace di vivere abitualmente in grazia di Dio, e la perde di frequente, si consigli dal confessore a prendere altra via.
Chi non mostra inclinazione alla pietà, chi non diventa capace di responsabilità, chi non ha applicazione sufficiente allo studio suo, chi non stima l'apostolato, chi non ama il servizio della Provvidenza nella povertà, chi non acquista l'abito della sommissione, chi è sospetto nella purezza, si allontani per tempo, con fiducia, senza timore.

§ IV. - I postulanti non pagano pensione; provvedono invece da casa a tutte le altre spese di vestiario, di cancelleria, libri, medicine, viaggi!
Pagano invece pensione per tre anni i fanciulli aspiranti.
La pensione sia uguale in tutte le case della medesima nazione: essa viene in principio d'anno fissata dal Maestro nazionale, sentito il Consiglio e i Maestri Superiori o i Maestri economi delle Case.
Il corredo dei postulanti è proprio: essi però devono entrare in Noviziato vestiti dell'abito religioso e provvisti di corredo sufficiente: il quale, come è uso in casa, segue la persona, anche se uscisse, in quanto rimane usabile.

§ V. - Il postulante che esce non ha diritto ad alcuna indennità da parte dell'Istituto per il lavoro compiuto; né la casa richiede da lui indennità per le spese di vitto, o di insegnamento, o di educazione.



Art. 31. - Come termina il postulato.

§ I. - Ai postulanti prima che entrino in noviziato, si concede una vacanza in famiglia di venti33 giorni. Si affidano al Parroco, dal quale si richiederà il testimonio della condotta tenuta in vacanza.

§ II. - Il Postulante ritornando nella Pia Società, porti le testimoniali del Vescovo, il corredo per il noviziato, il consenso dei parenti di consacrarsi a Dio; e soprattutto una volontà cosciente, decisa, generosa.

§ III. - Prima della fine del postulato, e avanti il Noviziato, i postulanti attendono nel silenzio perfetto ad un corso di esercizi spirituali per otto giorni integri. Questo precetto obbligatorio non si richiede per la validità del noviziato.

§ IV. - I postulanti dubbi si dimettono; però durante gli esercizi il Maestro attenda diligentemente a illuminare la loro menti, a confortare il loro volere, e incoraggiare il loro cuore, ad aprire e sostenere il loro spirito. I dubbi non entrino; ma chi è solo in difficoltà si aiuti.
Si noti: il Noviziato deve essere una prova positiva del sì; quindi non si mandino in Noviziato nel dubbio sulla decisione.

§ V34. - Il postulato si compia sempre in una casa ben disciplinata, quando l'alunno si dovesse fuori del gruppo.



Art. 32 - 35. Item de probandatu.





31 Revisore: "nel 'chiedere e nel mostrare di aver scelto la vita religiosa della Pia Società e di volere coscientemente e liberamente' viverla".

32 Revisore cancella quest'ultimo periodo.

33 Il manoscritto porta "venticin". Revisore interpreta: "venticinque".

34 Il manoscritto porta "& V" con spazio bianco. Il revisore ha aggiunto questo testo nel dattiloscritto, in fondo alla pagina.




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