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| San Giovanni De Matha Regola OSST IntraText CT - Lettura del testo |
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23. Nessun frate accusi pubblicamente un suo confratello, se non può dare prova sicura. Chi avrà fatto ciò, subisca la pena che avrebbe dovuto subire il reo nel caso che fosse stata provata la sua colpevolezza, a meno che per qualche motivo il Ministro non abbia voluto soprassedere. Quelli che eventualmente avessero dato scandalo o fatto qualche cosa di simile, o, non sia mai, si fossero percossi a vicenda, soggiacciano a pena maggiore o minore, a discrezione del Ministro. Se qualche frate avesse mancato nei confronti di un altro frate, cioè contro un altro frate e lo sappia solo chi ha ricevuto l'offesa, questi sopporti pazientemente anche se è innocente; e quando gli animi si saranno calmati, ammonisca e riprenda l'altro con dolcezza e in modo fraterno da solo a solo fino a tre volte, perché faccia penitenza di ciò che ha commesso, e si astenga in seguito da simili mancanze. Se non gli avrà dato ascolto, lo dica al Ministro e questi lo riprenda in segreto, secondo quello che vedrà conveniente al suo bene. Se invece chi ha dato scandalo vuol riparare spontaneamente, si distenda con tutta la persona ai piedi della scandalizzato chiedendo perdono, e se non basta una volta, lo ripeta fino a tre volte. Ma se il fatto fosse avvenuto in pubblico, qualunque sia la penitenza che ne seguirà, questa sia la prima -la prostrazione, cioè di tutto il coro ai piedi del Ministro con la richiesta del perdono-; poi sia ripreso a giudizio del medesimo. |
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