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San Giovanni De Matha
Regola OSST

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  • 13.
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13.
Nulla comprino per il vitto tranne il pane e il companatico -ossia fave, piselli e legumi del genere- gli erbaggi, l'olio, le uova, il latte, i formaggi e la frutta. Ma non è lecito comprare né carni né pesci né vino, se non per i bisogni degli infermi o dei deboli di salute o dei poveri, oppure nelle grandi solennità. E' peraltro permesso comprare animali da allevamento e nutrirli.

Quando però sono in viaggio o in pellegrinaggio, è loro concesso di comprare, ma moderatamente e se è necessario, vino e pesci durante la quaresima; e se viene loro data qualche cosa, vivano di essa e il rimanente lo dividano in tre parti. Ma se si sono messi in viaggio per redimere gli schiavi, tutto quello che viene loro dato, detratte le spese, devono impiegarlo totalmente per la redenzione degli schiavi.




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