XXXIV.
DEI DEBITORI
La buona
fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il legislatore ad
assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti, ma io credo importante
il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente; il primo dovrebbe esser
punito coll'istessa pena che è assegnata ai falsificatori delle monete, poiché
il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni
de' cittadini, non è maggior delitto che il falsificare le obbligazioni stesse.
Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi
a' suoi giudici che o l'altrui malizia, o l'altrui disgrazia, o vicende
inevitabili dalla prudenza umana lo hanno spogliato delle sue sostanze, per
qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell'unico e
tristo bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare le angosce dei colpevoli,
e colla disperazione della probità oppressa a pentirsi forse di quella
innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi che non
era in sua balìa di non offendere, leggi dettate dai potenti per avidità, e dai
deboli sofferte per quella speranza che per lo più scintilla nell'animo umano,
la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per gli altri e gli
avantaggiosi per noi? Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti i più obvii
amano le leggi crudeli, quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe
dell'interesse di ciascuno che fossero moderate, perché è più grande il timore
di essere offesi che la voglia di offendere. Ritornando all'innocente fallito,
dico che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione fino al totale
pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti
interessate e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale
dovrebb'esser costretta sotto pene ad essere impiegata a rimetterlo in istato
di soddisfare proporzionalmente ai progressi, qual sarà il pretesto legittimo,
come la sicurezza del commercio, come la sacra proprietà dei beni, che
giustifichi una privazione di libertà inutile fuori che nel caso di far coi
mali della schiavitù svelare i secreti di un supposto fallito innocente, caso
rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame! Credo massima legislatoria
che il valore degl'inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta
del danno pubblico, e della inversa della improbabilità di verificarsi.
Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e
questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei delitti di
falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riserbando
all'ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la
libertà di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di
leggero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed
arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie
nella politica come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico
quanto nella misura delle grandezze.
Con quale facilità il provido
legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e
rimediare alle disgrazie dell'innocente industrioso! La pubblica e manifesta
registrazione di tutt'i contratti, e la libertà a tutt'i cittadini di
consultarne i documenti bene ordinati, un banco pubblico formato dai
saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura e destinato a soccorrere
colle somme opportune l'infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale
inconveniente avrebbero ed innumerabili vantaggi possono produrre. Ma le
facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano che il cenno del
legislatore per ispandere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza,
leggi che d'inni immortali di riconoscenza di generazione in generazione lo
ricolmerebbero, sono o le men cognite o le meno volute. Uno spirito inquieto e
minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle
novità s'impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei
piccoli mortali.
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