XXXVII.
ATTENTATI, COMPLICI, IMPUNITÀ
Perché le
leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto che cominci con
qualche azione che ne manifesti la volontà di eseguirlo non meriti una pena,
benché minore all'esecuzione medesima del delitto. L'importanza di prevenire un
attentato autorizza una pena; ma siccome tra l'attentato e l'esecuzione vi può
essere un intervallo, così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può
dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano più complici di un
delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando
più uomini si uniscono in un rischio, quant'egli sarà più grande tanto più
cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque più difficile trovare chi si
contenti d'esserne l'esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri
complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all'esecutore fosse fissato un
premio; avendo egli allora un compenso per il maggior rischio la pena dovrebbe
esser eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non
rifletterà essere utilissimo che le leggi procurino meno motivi di accordo che
sia possibile tra i compagni di un delitto.
Alcuni tribunali offrono
l'impunità a quel complice di grave delitto che paleserà i suoi compagni. Un
tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gl'inconvenienti sono
che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati,
perché sono meno fatali ad una nazione i delitti di coraggio che quegli di
viltà: perché il primo non è frequente, perché non aspetta che una forza
benefica e direttrice che lo faccia conspirare al ben pubblico, e la seconda è
più comune e contagiosa, e sempre più si concentra in se stessa. Di più, il
tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che
implora l'aiuto di chi l'offende. I vantaggi sono il prevenire delitti
importanti, e che, essendone palesi gli effetti ed occulti gli autori,
intimoriscono il popolo; di più, si contribuisce a mostrare che chi manca di
fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato.
Sembrerebbemi che una legge generale che promettesse la impunità al complice
palesatore di qualunque delitto fosse preferibile ad una speciale dichiarazione
in un caso particolare, perché così preverrebbe le unioni col reciproco timore
che ciascun complice avrebbe di non espor che se medesimo; il tribunale non
renderebbe audaci gli scellerati che veggono in un caso particolare chiesto il
loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando
del delatore... Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che
sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza,
la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio
alla nazione sarebbe poi se si mancasse all'impunità promessa, e che per dotte
cavillazioni si strascinasse al supplicio ad onta della fede pubblica chi ha
corrisposto all'invito delle leggi! Non sono rari nelle nazioni tali esempi, e
perciò rari non sono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una
macchina complicata, di cui il più destro e il più potente ne muovono a lor
talento gli ordigni; freddi ed insensibili a tutto ciò che forma la delizia
delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti
più cari e le passioni più violente, sì tosto che le veggono utili al loro
fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli stromenti.
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