II.
DIRITTO DI PUNIRE
Ogni pena
che non derivi dall'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è
tirannica; proposizione che si può rendere più generale così: ogni atto di
autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico.
Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti:
sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle
usurpazioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed
inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai
sudditi. Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i principii
fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti, poiché non è da
sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale se ella non sia fondata
su i sentimenti indelebili dell'uomo. Qualunque legge devii da questi
incontrerà sempre una resistenza contraria che vince alla fine, in quella
maniera che una forza benché minima, se sia continuamente applicata, vince
qualunque violento moto comunicato ad un corpo.
Nessun uomo ha fatto il dono
gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico; questa
chimera non esiste che ne' romanzi; se fosse possibile, ciascuno di noi
vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero; ogni uomo si fa
centro di tutte le combinazioni del globo.
La moltiplicazione del genere
umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed
abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre più
s'incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni
formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di
guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni.
Fu dunque la necessità che
costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo
che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion
possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato
di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più
è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto. Osservate che la parola diritto
non è contradittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una
modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero.
E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti
gl'interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbono nell'antico stato
d'insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare
questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare
a questa parola giustizia l'idea di qualche cosa di reale, come di una
forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di
concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di
ciascuno; nemmeno intendo quell'altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e
che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.
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