III.
CONSEGUENZE
La prima
conseguenza di questi principii è che le sole leggi possono decretar le pene su
i delitti, e quest'autorità non può risedere che presso il legislatore, che
rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale; nessun magistrato
(che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro
membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite
fissato dalle leggi è la pena giusta più un'altra pena; dunque non può un
magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la
pena stabilita ad un delinquente cittadino.
La seconda conseguenza è che se
ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con
ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga le due
parti. Questa obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna, che lega
egualmente e il più grande e il più miserabile fra gli uomini, non altro
significa se non che è interesse di tutti che i patti utili al maggior numero
siano osservati. La violazione anche di un solo, comincia ad autorizzare
l'anarchia.
Il sovrano, che rappresenta la
società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i
membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poiché
allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano,
che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dall'accusato, che la
nega. Egli è dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto.
Ecco la necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e
consistano in mere assersioni o negative di fatti particolari.
La terza conseguenza è che
quando si provasse che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al
ben pubblico ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile,
anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche
che sono l'effetto d'una ragione illuminata che preferisce il comandare ad
uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una
perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia ed alla
natura del contratto sociale medesimo.
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