XXX.
PROCESSI E PRESCRIZIONE
Conosciute
le prove e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il
tempo e mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve che non
pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de'
principali freni de' delitti. Un mal inteso amore della umanità sembra
contrario a questa brevità di tempo, ma svanirà ogni dubbio se si rifletta che
i pericoli dell'innocenza crescono coi difetti della legislazione.
Ma le leggi devono fissare un
certo spazio di tempo, sì alla difesa del reo che alle prove de' delitti, e il
giudice diverrebbe legislatore se egli dovesse decidere del tempo necessario
per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la
memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in
favore del reo che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri
devono togliere colla prescrizione l'incertezza della sorte di un cittadino,
perché l'oscurità in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti toglie
l'esempio della impunità, rimane intanto il potere al reo di divenir migliore.
Mi basta accennar questi principii, perché non può fissarsi un limite preciso che
per una data legislazione e nelle date circostanze di una società; aggiungerò
solamente che, provata l'utilità delle pene moderate in una nazione, le leggi
che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della
prescrizione, o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima o
del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione
di poche pene dolci per un gran numero di delitti.
Ma questi tempi non cresceranno
nell'esatta proporzione dell'atrocità de' delitti, poiché la probabilità dei
delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il
tempo dell'esame e crescere quello della prescrizione, il che parrebbe una
contradizione di quanto dissi, cioè che possono darsi pene eguali a delitti
diseguali, valutando il tempo della carcere o della prescrizione, precedenti la
sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia idea, distinguo due
classi di delitti: la prima è quella dei delitti atroci, e questa comincia dall'omicidio,
e comprende tutte le ulteriori sceleraggini; la seconda è quella dei delitti
minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La
sicurezza della propria vita è un diritto di natura, la sicurezza dei beni è un
diritto di società. Il numero de' motivi che spingon gli uomini oltre il
naturale sentimento di pietà è di gran lunga minore al numero de' motivi che
per la naturale avidità di esser felici gli spingono a violare un diritto, che
non trovano ne' loro cuori ma nelle convenzioni della società. La massima
differenza di probabilità di queste due classi esige che si regolino con
diversi principii: nei delitti più atroci, perché più rari, deve sminuirsi il
tempo dell'esame per l'accrescimento della probabilità dell'innocenza del reo,
e deve crescere il tempo della prescrizione, perché dalla definitiva sentenza
della innocenza o reità di un uomo dipende il togliere la lusinga della
impunità, di cui il danno cresce coll'atrocità del delitto. Ma nei delitti
minori scemandosi la probabilità dell'innocenza del reo, deve crescere il tempo
dell'esame e, scemandosi il danno dell'impunità, deve diminuirsi il tempo della
prescrizione. Una tal distinzione di delitti in due classi non dovrebbe
ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell'impunità quanto cresce la
probabilità del delitto. Riflettasi che un accusato, di cui non consti né
l'innocenza né la reità, benché liberato per mancanza di prove, può soggiacere
per il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizi
indicati dalla legge, finché non passi il tempo della prescrizione fissata al
suo delitto. Tale è almeno il temperamento che sembrami opportuno per difendere
e la sicurezza e la libertà de' sudditi, essendo troppo facile che l'una non
sia favorita a spese dell'altra, cosicché questi due beni, che formano
l'inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non siano protetti e
custoditi l'uno dall'aperto o mascherato dispotismo, l'altro dalla turbolenta
popolare anarchia.
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