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Congregazioni varie
Istruz. su alcune quest. circa la collaboraz. dei fedeli laici al minist. dei sacerd.

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Principi teologici


1. Il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale

Cristo Gesù, Sommo ed Eterno Sacerdote, ha voluto che il suo unico e indivisibile sacerdozio fosse partecipato alla sua Chiesa. Questa è il popolo della nuova alleanza, nel quale, "per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo, i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le attività del cristiano, sacrifici spirituali e far conoscere i prodigi di Colui che dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (cf '1 Pt' 2, 4-10)" 19. "Non c'è quindi che un popolo di Dio scelto da Lui: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo ('Ef' 4, 5); comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione" 20. Vigendo tra tutti "una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il Corpo di Cristo", alcuni sono costituiti, per volontà di Cristo, "dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri" 21. Sia il sacerdozio comune dei fedeli, sia il sacerdozio ministeriale o gerarchico, "quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo" 22. Tra di essi si ha una efficace unità perché lo Spirito Santo unifica la Chiesa nella comunione e nel servizio e la provvede di diversi doni gerarchici e carismatici 23.
La differenza essenziale tra il sacerdozio comune ed il sacerdozio ministeriale non si trova, dunque, nel sacerdozio di Cristo, il quale resta sempre unico e indivisibile, e neanche nella santità alla quale tutti i fedeli sono chiamati: "Il sacerdozio ministeriale, infatti, non significa di per sé un maggior grado di santità rispetto al sacerdozio comune dei fedeli; ma, attraverso di esso, ai presbiteri è dato da Cristo nello Spirito un particolare dono, perché possano aiutare il popolo di Dio ad esercitare con fedeltà e pienezza il sacerdozio comune che gli è conferito" 24. Nell'edificazione della Chiesa, Corpo di Cristo, vige la diversità di membra e di funzioni, ma uno è lo Spirito, il quale per l'utilità della Chiesa distribuisce i suoi vari doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei servizi (cf '1 Cor' 12, 1-11) 25.
La diversità riguarda il 'modo' della partecipazione al sacerdozio di Cristo ed è essenziale nel senso che "mentre il sacerdozio comune dei fedeli si realizza nello sviluppo della grazia battesimale - vita di fede, di speranza e di carità, vita secondo lo Spirito - il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune, è relativo allo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani" 26. Di conseguenza, il sacerdozio ministeriale "differisce essenzialmente dal sacerdozio comune dei fedeli poiché conferisce un potere sacro per il servizio dei fedeli" 27. A questo scopo il sacerdote è esortato a "crescere nella consapevolezza della profonda comunione che lo lega al Popolo di Dio" per "suscitare e sviluppare la corresponsabilità nella comune e unica missione di salvezza, con la pronta e cordiale valorizzazione di tutti i carismi e i compiti che lo Spirito offre ai credenti per l'edificazione della Chiesa" 28.
Le caratteristiche che differenziano il sacerdozio ministeriale dei Vescovi e dei presbiteri da quello comune dei fedeli, e delineano in conseguenza anche i confini della collaborazione di questi al sacro ministero, si possono così sintetizzare:
a) il sacerdozio ministeriale ha la sua radice nella successione apostolica, ed è dotato di una potestà sacra 29, la quale consiste nella facoltà e nella responsabilità di agire in persona di Cristo Capo e Pastore 30;
b) esso rende i sacri ministri servitori di Cristo e della Chiesa, per mezzo della proclamazione autorevole della parola di Dio, della celebrazione dei sacramenti e della guida pastorale dei fedeli 31.
Porre le fondamenta del ministero ordinato nella successione apostolica, in quanto tale ministero continua la missione ricevuta dagli Apostoli da parte di Cristo, è punto essenziale della dottrina ecclesiologica cattolica 32.
Il ministero ordinato, pertanto, viene costituito sul fondamento degli Apostoli per l'edificazione della Chiesa 33: "è totalmente al servizio della Chiesa stessa" 34. "Alla natura sacramentale del ministero ecclesiale è intrinsecamente legato il carattere di servizio. I ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, il quale conferisce missione e autorità, sono veramente "servi di Cristo", ad immagine di lui che ha assunto liberamente per noi "la condizione di servo" ('Fil' 2, 7). Poiché la parola e la grazia di cui sono ministri non sono le loro, ma quelle di Cristo che le ha loro affidate per gli altri, essi si faranno liberamente servi di tutti" 35.




19 CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. 'Lumen gentium', n. 10.



20 'Ibid.', n. 32.



21 'Ibid'.



22 'Ibid.', n. 10.



23 Cf 'ibid.', n. 4.



24 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. post-sinodale 'Pastores dabo vobis' (25 marzo 1992), n. 17: 'AAS' 84 (1992), p. 684.



25 CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. 'Lumen gentium', n. 7.



26 'Catechismo della Chiesa Cattolica', n. 1547.



27 'Ibid.', n. 1592.



28 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. post-sinodale 'Pastores dabo vobis', n. 74: 'l.c.', p. 788.



29 Cf CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. 'Lumen gentium', nn. 10, 18, 27, 28; Decr. 'Presbyterorum Ordinis', 2, 6; 'Catechismo della Chiesa Cattolica', nn. 1538, 1576.



30 Cf GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. post-sinodale 'Pastores dabo vobis', n. 15: 'l.c.', p. 680; 'Catechismo della Chiesa Cattolica', n. 875.



31 Cf GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. post-sinodale 'Pastores dabo vobis', n. 16: 'l.c.', pp. 681-684; 'Catechismo della Chiesa Cattolica', n. 1592.



32 Cf GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. post-sinodale 'Pastores dabo vobis', nn. 14-16: 'l.c.', pp. 678-684; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. 'Sacerdotium ministeriale' (6 agosto 1983), III, 2-3: 'AAS' 75 (1983), pp. 1004-1005.



33 Cf 'Ef' 2, 20; 'Ap' 21, 14.



34 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. post-sinodale 'Pastores dabo vobis', n. 16: 'l.c.', p. 681.



35 'Catechismo della Chiesa Cattolica', n. 876.






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