Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Congregazioni varie
Istruz. su alcune quest. circa la collaboraz. dei fedeli laici al minist. dei sacerd.

IntraText CT - Lettura del testo

Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze


2. Unità e diversificazione dei compiti ministeriali

Le funzioni del ministero ordinato, prese nel loro insieme, costituiscono, in ragione del loro unico fondamento 36, una indivisibile unità. Una e unica, in effetti, come in Cristo 37, è la radice dell'azione salvifica, significata e realizzata dal ministro nello svolgimento delle funzioni di insegnare, santificare e reggere gli altri fedeli. Questa unità qualifica essenzialmente l'esercizio delle funzioni del sacro ministero, che sono sempre esercizio, sotto diverse prospettive, del ruolo di Cristo, Capo della Chiesa.
Se, dunque, l'esercizio da parte del ministro ordinato del 'munus docendi, sanctificandi et regendi' costituisce la sostanza del ministero pastorale, le diverse funzioni dei ministri sacri, formando una indivisibile unità, non possono essere capite separatamente le une dalle altre, anzi devono essere considerate nella loro mutua corrispondenza e complementarietà. Solo per alcune di esse, e in certa misura, possono cooperare con i pastori altri fedeli non ordinati, se sono chiamati a svolgere detta collaborazione dalla legittima Autorità e nei debiti modi. "Infatti Gesù Cristo, nel suo corpo che è la Chiesa, continuamente dispensa i doni dei servizi, grazie ai quali, per sua virtù, noi ci prestiamo aiuto vicendevolmente in ordine alla salvezza" 38. "'L'esercizio di questi compiti non fa del fedele laico un pastore': in realtà non è il compito a costituire il ministero, bensì l'ordinazione sacramentale. Solo il Sacramento dell'Ordine attribuisce al ministero ordinato dei Vescovi e dei presbiteri una peculiare partecipazione all'ufficio di Cristo Capo e Pastore e al suo sacerdozio eterno. Il compito esercitato in veste di supplenza, invece, deriva la sua legittimazione, immediatamente e formalmente, dalla deputazione ufficiale data dai pastori, e nella sua concreta attuazione è diretto dall'autorità ecclesiastica" 39.
Occorre riaffermare questa dottrina perché alcune prassi miranti a supplire alle carenze numeriche di ministri ordinati nel seno della comunità, in taluni casi, hanno potuto far leva su una concezione di sacerdozio comune dei fedeli che ne confonde l'indole e il significato specifico, favorendo, tra l'altro, la diminuzione dei candidati al sacerdozio ed oscurando la specificità del seminario come luogo tipico per la formazione del ministro ordinato. Si tratta di fenomeni intimamente connessi, sulla cui interdipendenza si dovrà opportunamente riflettere per trarre sapienti conclusioni operative.




36 Cf 'ibid.', n. 1581.



37 Cf GIOVANNI PAOLO II, Lett. 'Novo incipiente' (8 aprile 1979), n. 3: 'AAS' 71 (1979), p. 397.



38 CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. 'Lumen gentium', n. 7.



39 GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. post-sinodale, 'Christifideles laici', 23: 'l.c.', p. 430.






Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 EuloTech SRL