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Congregazioni varie
Istruz. su alcune quest. circa la collaboraz. dei fedeli laici al minist. dei sacerd.

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Disposizioni pratiche


Articolo 1 - Necessità di una terminologia appropriata

Il Santo Padre, nel discorso rivolto ai partecipanti al Simposio sulla "Collaborazione dei fedeli laici al ministero presbiterale", ha sottolineato la necessità di chiarire e distinguere le varie accezioni che il termine "ministero" ha assunto nel linguaggio teologico e canonico 53.

1. "Da un certo tempo è invalso l'uso di chiamare 'ministeri' non solo gli 'officia' (uffici) e i 'munera' (funzioni) esercitati dai Pastori in virtù del sacramento dell'Ordine, ma anche quelli esercitati dai fedeli non ordinati, in virtù del sacerdozio battesimale. La questione lessicale diviene ancor più complessa e delicata quando si riconosce a tutti i fedeli la possibilità di esercitare - in veste di supplenti, per deputazione ufficiale elargita dai Pastori - alcune funzioni più proprie dei chierici, le quali, tuttavia, non esigono il carattere dell'Ordine. Bisogna riconoscere che il linguaggio si fa incerto, confuso, e quindi non utile per esprimere la dottrina della fede, tutte le volte che, in qualsiasi maniera, si offusca la differenza "di essenza e non solo di grado" che intercorre tra il sacerdozio battesimale e il sacerdozio ordinato" 54.

2. "Ciò che ha permesso, in alcuni casi l'estensione del termine ministero ai 'munera' propri dei fedeli laici è il fatto che anche questi, nella loro misura, sono partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo. Gli 'officia', loro affidati temporaneamente, sono invece esclusivamente frutto di una deputazione della Chiesa. Solo il costante riferimento all'unico e fontale "ministero di Cristo" (...) permette, in una certa misura, di applicare anche ai fedeli non ordinati, senza ambiguità, il termine 'ministero': senza, cioè, che esso venga percepito e vissuto come indebita aspirazione al 'ministero ordinato', o come progressiva erosione della sua specificità.
In questo senso originario, il termine 'ministero' ('servitium') esprime soltanto l'opera con cui membri della Chiesa prolungano, al suo interno e per il mondo, la missione e il ministero di Cristo. Quando, invece, il termine viene differenziato nel rapporto e nel confronto tra i diversi 'munera' e 'officia', allora occorre avvertire con chiarezza che 'solo' in forza della sacra Ordinazione esso ottiene quella pienezza e univocità di significato che la tradizione gli ha sempre attribuito" 55.

3. Il fedele non ordinato può assumere la denominazione generica di "ministro straordinario", solo se e quando è chiamato dall'Autorità competente a compiere, unicamente in funzione di supplenza, gli incarichi, di cui al can. 230, § 3 56, nonché ai cann. 943 e 1112. Naturalmente può essere utilizzato il termine concreto con cui viene canonicamente determinata la funzione affidata, ad es. catechista, accolito, lettore, ecc.
La deputazione temporanea nelle azioni liturgiche, di cui al can. 230, § 2, non conferisce alcuna denominazione speciale al fedele non ordinato 57.
Non è lecito, pertanto, che i fedeli non ordinati assumano, per esempio, la denominazione di "pastore", di "cappellano", di "coordinatore", "moderatore" o altre denominazioni che potrebbero, comunque, confondere il loro ruolo con quello del pastore, che è unicamente il Vescovo e il presbitero 58.





53 Cf GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Simposio sulla "Collaborazione dei fedeli laici al ministero dei presbiteri", n. 3: 'l.c.'



54 'Ibid.'



55 Cf GIOVANNI PAOLO II, 'Discorso al Simposio sulla "Collaborazione dei fedeli laici al ministero dei presbiteri"', n. 3: 'l.c.'



56 Cf PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, 'Risposta' ( giugno 1988): 'AAS' 80 (1988) p. 1373.



57 Cf PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, 'Risposta' (11 luglio 1992): 'AAS' 86 (1994) pp. 541-542. Quando si prevede una funzione per l'inizio dell'affidamento di un compito di cooperazione degli assistenti pastorali al ministero dei chierici, si eviti di far coincidere o di unire detta funzione con una cerimonia di sacra ordinazione, come pure di celebrare un rito analogo a quello previsto per il conferimento dell'accolitato o del lettorato.



58 In tali esemplificazioni si devono includere tutte quelle espressioni linguistiche che, negli idiomi dei diversi Paesi, possono essere analoghe o equivalenti ed indicanti un ruolo direttivo di guida o di vicarietà rispetto ad essa.






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