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Congregazioni varie
Istruz. su alcune quest. circa la collaboraz. dei fedeli laici al minist. dei sacerd.

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Articolo 2 - Il ministero della parola59

1. Il contenuto di tale ministero consiste "nella predicazione pastorale, nella catechesi e in tutta l'istruzione cristiana, nella quale l'omelia liturgica deve avere un posto privilegiato" 60.
L'esercizio originario delle relative funzioni è proprio del Vescovo diocesano, come moderatore, nella sua Chiesa, di tutto il ministero della parola 61, ed è anche proprio dei presbiteri suoi cooperatori 62. Questo ministero spetta anche ai diaconi, in comunione con il Vescovo ed il suo presbiterio 63.

2. I fedeli non ordinati partecipano, secondo la loro indole, alla funzione profetica di Cristo, sono costituiti suoi testimoni e provveduti del senso della fede e della grazia della parola. Tutti sono chiamati a diventare, sempre di più, "araldi efficaci della fede in ciò che si spera (cf 'Eb' 11, 1)" 64. Oggi, l'opera della catechesi, in particolare, molto dipende dal loro impegno e dalla loro generosità al servizio della Chiesa.
Pertanto, i fedeli e particolarmente i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica possono essere chiamati a collaborare, nei modi legittimi, nell'esercizio del ministero della parola 65.

3. Affinché l'aiuto di cui al § 2 sia efficace, è necessario richiamare alcune condizioni relative alle modalità di essa.
Il CIC, can. 766, stabilisce le condizioni per le quali la competente Autorità può ammettere i fedeli non ordinati a predicare 'in ecclesia vel oratorio'. La stessa espressione utilizzata, 'admitti possunt', pone in risalto come in nessun caso si tratta di un diritto proprio quale quello specifico dei Vescovi 66 o di una facoltà come quella dei presbiteri o dei diaconi 67.
Le condizioni a cui è sottoposta tale ammissione - "se in determinate circostanze c'è 'necessità' di ciò", "se, in casi particolari, lo consiglia 'l'utilità'" - evidenziano l'eccezionalità del fatto. Il can. 766, inoltre, precisa che si deve sempre agire 'iuxta Episcoporum conferentiae praescripta'. In questa ultima clausola il canone citato stabilisce la fonte primaria per discernere rettamente riguardo alla 'necessità' o 'utilità', nei casi concreti, giacché in dette prescrizioni della Conferenza Episcopale, che abbisognano della "recognitio" della Sede Apostolica, devono essere segnalati gli opportuni criteri che possano aiutare il Vescovo diocesano nel prendere le appropriate decisioni pastorali, che gli sono proprie per la natura stessa dell'ufficio episcopale.

4. Nelle circostanze di scarsità di ministri sacri in determinate zone, possono presentarsi situazioni permanenti ed oggettive di necessità o di utilità, tali da suggerire l'ammissione di fedeli non ordinati alla predicazione.
La predicazione nelle chiese e oratori, da parte dei fedeli non ordinati, può essere concessa in 'supplenza' dei ministri sacri o per speciali ragioni di utilità nei casi particolari previsti dalla legislazione universale della Chiesa o dalle Conferenze Episcopali e, pertanto, non può diventare un fatto ordinario, né può essere intesa come autentica promozione del laicato.

5. Soprattutto nella preparazione ai sacramenti, i catechisti curino di indirizzare l'interesse dei catechizzandi al ruolo e alla figura del sacerdote come solo dispensatore dei divini misteri cui si vanno preparando.




59 Per le diverse forme di predicazione, cf 'C.I.C.', can. 761; 'Missale Romanum', Ordo lectionum Missae, 'Praenotanda': ed. Typica altera, Libreria editrice Vaticana 1981.



60 CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. 'Dei Verbum', n. 24.



61 Cf 'C.I.C.', can. 756, § 2.



62 Cf 'ibid.', can. 757.



63 Cf 'ibid.'



64 CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. 'Lumen gentium', n. 35.



65 Cf 'C.I.C.', cann. 758-759; 785, § 1.



66 Cf CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. 'Lumen gentium', n. 25; 'C.I.C.', can. 763.



67 Cf 'C.I.C.', can. 764.






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