Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Congregazioni varie
Istruz. su alcune quest. circa la collaboraz. dei fedeli laici al minist. dei sacerd.

IntraText CT - Lettura del testo

Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze


Articolo 3 - L'omelia

1. L'omelia, forma eminente di predicazione "qua per anni liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponuntur" 68, è parte della stessa liturgia.
Pertanto, l'omelia durante la celebrazione dell'Eucaristia deve essere riservata al ministro sacro, sacerdote o diacono 69. Sono esclusi i fedeli non ordinati, anche se svolgono il compito detto di "assistenti pastorali" o di catechisti, presso qualsiasi tipo di comunità o aggregazione. Non si tratta, infatti, di eventuale maggiore capacità espositiva o preparazione teologica, ma di funzione riservata a colui che è consacrato con il sacramento dell'Ordine sacro, per cui neppure il Vescovo diocesano è autorizzato a dispensare dalla norma del canone 70, dal momento che non si tratta di legge meramente disciplinare, bensì di legge che riguarda le funzioni di insegnamento e di santificazione strettamente collegate tra di loro.
Non si può ammettere, perciò, la prassi, in talune occasioni praticata, per la quale si affida la predicazione omiletica a seminaristi studenti di teologia, non ancora ordinati 71. L'omelia non può, infatti, essere considerata come un allenamento per il futuro ministero.
Si deve ritenere abrogata dal can. 767, § 1 qualsiasi norma anteriore che abbia ammesso fedeli non ordinati a pronunciare l'omelia durante la celebrazione della S. Messa 72.

2. È lecita la proposta di una breve didascalia per favorire la maggior comprensione della liturgia che viene celebrata ed anche, eccezionalmente, qualche eventuale testimonianza, sempre adeguata alle norme liturgiche ed offerta in occasione di liturgie eucaristiche celebrate in particolari giornate (giornata del seminario o del malato, ecc.), se ritenuta oggettivamente conveniente, come illustrativa dell'omelia regolarmente pronunciata dal sacerdote celebrante. Queste didascalie e testimonianze non devono assumere caratteristiche tali da poter essere confuse con l'omelia.

3. La possibilità del "dialogo" nell'omelia 73 può essere, talvolta, prudentemente usata dal ministro celebrante come mezzo espositivo con il quale non si delega ad altri il dovere della predicazione.

4. L'omelia al di fuori della S. Messa può essere pronunciata da fedeli non ordinati in conformità al diritto o alle norme liturgiche e nell'osservanza delle clausole in essi contenute.

5. L'omelia non può essere affidata, in alcun caso, a sacerdoti o diaconi che abbiano perso lo stato clericale o che, comunque, abbiano abbandonato l'esercizio del sacro ministero 74.




68 CONC. ECUM. VAT. II, Cost. 'Sacrosanctum Concilium', n. 52; cf 'C.I.C.', can. 767, § 1.



69 Cf GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. 'Catechesi tradendae' (16 ottobre 1979), n. 48: 'AAS' 71 (1979), pp. 1277-1340; PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DEL CONCILIO VATICANO II, 'Risposta' (11 gennaio 1971): AAS 63 (1971), p. 329; SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Istruzione 'Actio pastoralis' (15 maggio 1969), n. 6d: 'AAS' 61 (1969), p. 809; 'Institutio Generalis Missalis Romani' (26 marzo 1970), nn. 41, 42, 165; Istruzione 'Liturgicae instaurationes' (15 settembre 1970), n. 2a: 'AAS' 62 (1970), 696; SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione 'Inaestimabile donum' (3 aprile 1980), n. 3: 'AAS' 72 (1980), p. 331.



70 PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, 'Risposta' (20 giugno 1987): 'AAS' 79 (1987), p. 1249.



71 Cf 'C.I.C.', can. 266, § 1.



72 Cf 'ibid.', can. 6, § 1, .



73 Cf SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Direttorio 'Pueros Baptizatos per le Messe dei fanciulli' ( novembre 1973), n. 48: 'AAS' 66 (1974), p. 44.



74 Per quanto riguarda i sacerdoti che abbiano ottenuto la dispensa dal celibato, cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 'Normae' de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis (14 ottobre 1980), "Normae substantiales", art. 5.






Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 EuloTech SRL