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Congregazioni varie
Istruz. su alcune quest. circa la collaboraz. dei fedeli laici al minist. dei sacerd.

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Articolo 5 - Gli organismi di collaborazione nella Chiesa particolare

Questi organismi, richiesti e sperimentati positivamente nel cammino del rinnovamento della Chiesa secondo il Concilio Vaticano II e codificati dalla legislazione canonica, rappresentano una forma di partecipazione attiva alla vita e alla missione della Chiesa come comunione.

1. La normativa codiciale sul 'consiglio presbiterale' stabilisce quali sacerdoti ne possano essere membri 81. Esso è infatti riservato ai sacerdoti, perché trova il suo fondamento nella comune partecipazione del Vescovo e dei presbiteri nel medesimo sacerdozio e ministero 82.
Non possono pertanto godere del diritto di voce attiva e passiva, né i diaconi, né i fedeli non ordinati, anche se collaboratori dei sacri ministri, così come i presbiteri che abbiano perso lo stato clericale o che, comunque, abbiano abbandonato l'esercizio del sacro ministero.

2. Il 'consiglio pastorale', diocesano e parrocchiale 83 e il 'consiglio parrocchiale per gli affari economici' 84, dei quali fanno parte anche fedeli non ordinati, godono unicamente di voto consultivo e non possono, in alcun modo, diventare organismi deliberativi. Possono essere eletti a tali incarichi soltanto quei fedeli che possiedono le qualità richieste dalla normativa canonica 85.

3. È proprio del parroco presiedere i consigli parrocchiali. Sono pertanto invalide, quindi nulle, le decisioni deliberate da un consiglio parrocchiale riunitosi senza la presidenza del parroco o contro di lui 86.

4. Tutti i consigli diocesani possono esprimere validamente il proprio consenso ad un atto del Vescovo soltanto quando tale consenso è richiesto espressamente dal diritto.

5. Attese le realtà locali, gli Ordinari possono avvalersi di speciali gruppi di studio o di esperti in questioni particolari. Tuttavia essi non possono costituire organismi paralleli o di esautorazione dei consigli diocesani presbiterale e pastorale, come pure dei consigli parrocchiali, regolati dal diritto universale della Chiesa nei cann. 536, § 1 e 537 87. Se tali organismi sono sorti in passato in base a consuetudini locali o a circostanze particolari, si pongano in atto i mezzi necessari per renderli conformi alla vigente legislazione della Chiesa.

6. 'I Vicari foranei', chiamati anche decani, arcipreti o con altro nome, e coloro i quali ne tengono le veci, "pro-vicari", "pro-decani", ecc. devono essere sempre sacerdoti 88. Pertanto, chi non è sacerdote non può essere validamente nominato a tali incarichi.




81 Cf 'C.I.C.', cann. 497-498.



82 Cf CONC. ECUM. VAT. II, decr. 'Presbyterorum Ordinis', n. 7.



83 Cf 'C.I.C.', cann. 514, 536.



84 Cf 'ibid.', can. 537.



85 Cf 'C.I.C.', can. 512, §§ 1 e 3; 'Catechismo della Chiesa Cattolica', n. 1650.



86 Cf 'C.I.C.', can. 536.



87 Cf 'ibid.', can. 135, § 2.



88 Cf 'ibid.', can. 553, § 1.






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