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Congregazioni varie
Istruz. su alcune quest. circa la collaboraz. dei fedeli laici al minist. dei sacerd.

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Articolo 6 - Le celebrazioni liturgiche

1. Le azioni liturgiche devono manifestare con chiarezza l'unità ordinata del Popolo di Dio nella sua condizione di comunione organica 89 e quindi l'intima connessione intercorrente tra l'azione liturgica e la natura organicamente strutturata della Chiesa.
Ciò avviene quando tutti i partecipanti svolgono con fede e devozione il ruolo che è proprio di ciascuno.

2. Affinché, anche in questo campo, sia salvaguardata l'identità ecclesiale di ciascuno, vanno rimossi gli abusi di vario genere che sono contrari al dettato del can. 907, secondo cui nella celebrazione eucaristica, ai diaconi e ai fedeli non ordinati non è consentito proferire le orazioni e qualsiasi altra parte riservata al sacerdote celebrante - soprattutto la preghiera eucaristica con la dossologia conclusiva - o eseguire azioni e gesti che sono propri dello stesso celebrante. È altresì grave abuso che un fedele non ordinato eserciti, di fatto, una quasi "presidenza" dell'Eucaristia lasciando al sacerdote soltanto il minimo per garantirne la validità.
Nella stessa linea risulta evidente l'illiceità di usare, nelle azioni liturgiche, da parte di chi non è ordinato, paramenti riservati ai sacerdoti o ai diaconi (stola, pianeta o casula, dalmatica).
Si deve cercare di evitare accuratamente perfino l'apparenza di confusione che può sorgere da comportamenti liturgicamente anomali. Come i ministri ordinati sono richiamati all'obbligo di indossare tutti i paramenti sacri prescritti, così i fedeli non ordinati non possono assumere quanto non è loro proprio.
Ad evitare confusioni fra la liturgia sacramentale presieduta da un sacerdote o diacono con altri atti animati o guidati da fedeli non ordinati, è necessario che per questi ultimi si adoperino formulazioni chiaramente distinte.




89 Cf CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, nn. 26-28; 'C.I.C.', can. 837.






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