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Congregazioni varie
Istruz. su alcune quest. circa la collaboraz. dei fedeli laici al minist. dei sacerd.
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Disposizioni pratiche
Articolo 8 - Il ministro straordinario della sacra Comunione
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Articolo
8 - Il
ministro
straordinario
della
sacra
Comunione
I
fedeli
non
ordinati
già da
tempo
collaborano
in
diversi
ambiti
della
pastorale
con i
sacri
ministri
perché "il
dono
ineffabile
dell'
Eucaristia
sia sempre più
profondamente
conosciuto
e perché si
partecipi
alla sua
efficacia
salvifica
con sempre maggiore
intensità
"
95
.
Si
tratta
di un
servizio
liturgico
che
risponde
ad
oggettive
necessità
dei
fedeli
,
destinato
soprattutto agli
infermi
e alle
assemblee
liturgiche
nelle quali sono
particolarmente
numerosi
i
fedeli
che
desiderano
ricevere
la
sacra
Comunione
.
1. La
disciplina
canonica
sul '
ministro
straordinario
della
sacra
Comunione
'
deve
, però,
essere
rettamente
applicata
per non
ingenerare
confusione
. Essa
stabilisce
che
ministro
ordinario
della
sacra
Comunione
è il
Vescovo
, il
presbitero
e il
diacono
96
, mentre sono
ministri
straordinari
sia l'
accolito
istituito
, sia il
fedele
a ciò
deputato
a
norma
del
can
.
230
§ 3
97
.
Un
fedele
non
ordinato
, se lo
suggeriscono
motivi
di
vera
necessità
, può
essere
deputato
dal
Vescovo
diocesano
, in
qualità
di
ministro
straordinario
, a
distribuire
la
sacra
Comunione
anche fuori della
celebrazione
eucaristica
, 'ad
actum
vel ad
tempus
', o in modo
stabile
,
adoperando
per questo l'
apposita
forma
liturgica
di
benedizione
. In
casi
eccezionali
ed
imprevisti
l'
autorizzazione
può
essere
concessa
'ad
actum
' dal
sacerdote
che
presiede
la
celebrazione
eucaristica
98
.
2. Perché il
ministro
straordinario
, durante la
celebrazione
eucaristica
, possa
distribuire
la
sacra
Comunione
, è
necessario
o che non siano
presenti
ministri
ordinari
o che questi, pur
presenti
, siano
veramente
impediti
99
. Può
svolgere
altresì il medesimo
incarico
anche quando, a
causa
della
particolarmente
numerosa
partecipazione
di
fedeli
che
desiderano
ricevere
la
sacra
Comunione
, la
celebrazione
eucaristica
si
prolungherebbe
eccessivamente
per l'
insufficienza
di
ministri
ordinari
100
.
Tale
incarico
è '
suppletivo
' e '
straordinario
'
101
e
deve
essere
esercitato
a
norma
del
diritto
. A tale
scopo
è
opportuno
che il
Vescovo
diocesano
emani
norme
particolari
che, in
stretta
armonia
con la
legislazione
universale
della
Chiesa
,
regolino
l'
esercizio
di tale
incarico
. Si
deve
prevedere
, tra l'altro, che il
fedele
a ciò
deputato
venga
debitamente
istruito
sulla
dottrina
eucaristica
, sull'
indole
del suo
servizio
, sulle
rubriche
da
osservare
per la
dovuta
riverenza
a così
augusto
Sacramento
e sulla
disciplina
circa l'
ammissione
alla
Comunione
.
Per non
ingenerare
confusioni
sono da
evitare
e
rimuovere
talune
prassi
,
invalse
da qualche
tempo
in alcune
Chiese
particolari
, come ad
esempio
:
- il
comunicarsi
da se stessi come se si
trattasse
di
concelebranti
;
-
associare
alla
rinnovazione
delle
promesse
dei
sacerdoti
, nella S.
Messa
crismale
del
Giovedì
Santo
, anche altre
categorie
di
fedeli
che
rinnovano
i
voti
religiosi
o
ricevono
il
mandato
di
ministri
straordinari
della
Comunione
;
- l'
uso
abituale
dei
ministri
straordinari
nelle
SS.
Messe
,
estendendo
arbitrariamente
il
concetto
di "
numerosa
partecipazione
".
95
SACRA
CONGREGAZIONE
PER LA
DISCIPLINA
DEI
SACRAMENTI
,
Istruzione
'
Immensae
caritatis
' (29
gennaio
1973
),
proemio
: '
AAS
' 65 (
1973
),
p.
264
.
96
Cf
'
C.
I.C.'
,
can
.
910
, § 1;
cf
pure
GIOVANNI
PAOLO
II,
Lettera
'
Dominicae
Coenae
' (24
febbraio
1980
) n.
11
: '
AAS
' 72 (
1980
),
p.
142.
97
Cf
'
C.
I.C.'
,
can
.
910
, § 2.
98
Cf
SACRA
CONGREGAZIONE
PER LA
DISCIPLINA
DEI
SACRAMENTI
,
Istruzione
'
Immensae
caritatis
', n. 1: '
l.c.'
,
p.
264
; '
Missale
Romanum
',
Appendix
:
Ritus
ad
deputandum
ministrum
S.
Communionis
ad
actum
distribuendae
; '
Pontificale
Romanum
': De
institutione
lectorum
et
acolythorum
.
99
PONTIFICIA
COMMISSIONE
PER L'
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
DEL
CODICE
DI
DIRITTO
CANONICO
, '
Risposta
' (
1°
giugno
1988
): '
AAS
' 80 (
1988
),
p.
1373
.
100
Cf
SACRA
CONGREGAZIONE
PER LA
DISCIPLINA
DEI
SACRAMENTI
,
Istruzione
'
Immensae
caritatis
', n. 1: '
l.c.'
,
p.
264
;
SACRA
CONGREGAZIONE
PER I
SACRAMENTI
E IL
CULTO
DIVINO
,
Istruzione
Inestimabile
donum
, n. 10:
l.c.
,
p.
336
.
101
Il
can
.
230
, § 2 e § 3 del '
C.
I.C.'
,
afferma
che i
servizi
liturgici
ivi
recensiti
possono
essere
svolti
dai
fedeli
non
ordinati
solo "ex
temporanea
deputatione
" o per
supplenza
.
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