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Congregazioni varie
Istruz. su alcune quest. circa la collaboraz. dei fedeli laici al minist. dei sacerd.

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Articolo 9 - L'apostolato per gli infermi

1. In questo campo, i fedeli non ordinati possono apportare una preziosa collaborazione 102. Sono innumerevoli le testimonianze di opere e gesti di carità che persone non ordinate, sia singolarmente che in forme di apostolato comunitario, compiono verso gli infermi. Ciò costituisce una presenza cristiana di prima linea nel mondo della sofferenza e della malattia. Laddove i fedeli non ordinati accompagnano gli infermi nei momenti più gravi è loro precipuo compito suscitare il desiderio dei sacramenti della Penitenza e dell'Unzione, favorendone le disposizioni e aiutandoli nel preparare una buona confessione sacramentale e individuale come altresì per ricevere la Santa Unzione. Nel ricorrere all'uso dei sacramentali i fedeli non ordinati avranno cura che tale gesto non induca a ravvisare in esso quei sacramenti la cui amministrazione è propria ed esclusiva del Vescovo e del presbitero. In nessun caso possono fare unzioni quanti non sono sacerdoti, né con olio benedetto per l'Unzione degli infermi, né con olio non benedetto.

2. Per l'amministrazione di questo sacramento, la legislazione canonica recepisce la dottrina teologicamente certa e la prassi multisecolare della Chiesa 103, secondo le quali l'unico ministro valido è il sacerdote 104. Detta normativa è pienamente coerente con il mistero teologico significato e realizzato per mezzo dell'esercizio del servizio sacerdotale.
Deve affermarsi che l'esclusiva riserva del ministero dell'Unzione al sacerdote è in rapporto con la relazione di detto sacramento con il perdono dei peccati e la degna ricezione dell'Eucaristia. Nessun altro può svolgere il ruolo di ministro ordinario o straordinario del sacramento, e qualsiasi azione in questo senso costituisce simulazione del sacramento 105.




102 Cf 'Rituale Romanum - Ordo Unctionis Infirmorum', praenotanda, n. 17: Editio typica, 1972.



103 Cf 'Giac' 5, 14-15; SAN TOMMASO D'AQUINO, 'In IV Sent.', d. 4, q. un.; CONC. ECUM. DI FIRENZE, bolla 'Exsultate Deo' (DS 1325); CONC. ECUM. TRID., 'Doctrina de sacramento extremae unctionis', cap. 3 (DS 1697, 1700) e can. 4 'de extrema unctione' (DS 1719); 'Catechismo della Chiesa Cattolica', n. 1516.



104 Cf 'C.I.C.', can. 1003, § 1.



105 Cf 'ibid.', cann. 1379 e 392, § 2.






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