I fedeli non ordinati possono svolgere, come di fatto in numerosi casi lodevolmente avviene, nelle parrocchie, negli ambiti dei luoghi di cura, di assistenza, di istruzione, nei penitenziari, presso gli Ordinariati militari, ecc., compiti di effettiva collaborazione al ministero pastorale dei chierici. Una forma straordinaria di collaborazione, nelle condizioni previste, è quella regolata dal can. 517, § 2.
1. La retta comprensione ed applicazione di tale canone, secondo il quale "si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur", richiede che tale provvedimento eccezionale avvenga nell'accurato rispetto delle clausole in esso contenute, ovvero: a) 'ob sacerdotum penuriam', e non per ragioni di comodità o di una equivoca "promozione del laicato", ecc. b) fermo restando che si tratta di 'participatio in exercitio curae pastoralis' e non di dirigere, coordinare, moderare, governare la parrocchia; cosa che, secondo il testo del canone, compete solo ad un sacerdote. Proprio perché si tratta di casi eccezionali, bisogna anzitutto considerare la possibilità di avvalersi, ad esempio, di sacerdoti anziani ancora validi, o di affidare diverse parrocchie ad un solo sacerdote o ad un "coetus sacerdotum" 75. Non va disattesa, in ogni caso, la preferenza che il medesimo canone stabilisce per il diacono. Resta comunque affermato, nella stessa normativa canonica, che queste forme di partecipazione nella cura delle parrocchie non possono surrogare, in alcun modo, l'ufficio di parroco. La normativa sancisce infatti che anche in quei casi eccezionali "Episcopus dioecesanus [...] sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur". L'ufficio di parroco, infatti, può essere validamente affidato soltanto ad un sacerdote (cf can. 521, § 1), anche nei casi di oggettiva penuria di clero 76.
2. Al riguardo si deve anche tener conto che il parroco è il pastore proprio della parrocchia a lui affidata 77 e rimane tale fino a quando non abbia cessato dal suo ufficio pastorale 78. La presentazione delle dimissioni del parroco per aver compiuto 75 anni di età non lo fa cessare 'ipso iure' dal suo ufficio pastorale. La cessazione si verifica solo quando il Vescovo diocesano - dopo prudente considerazione di ogni circostanza - abbia accettato definitivamente le sue dimissioni, a norma del can. 538, § 3, e glielo abbia comunicato per iscritto 79. Anzi, alla luce di situazioni di penuria di sacerdoti esistente in alcuni luoghi, sarà saggio usare, al riguardo, particolare prudenza. Anche in considerazione del diritto che ogni sacerdote ha di esercitare le funzioni inerenti all'ordine ricevuto, a meno che non ricorrano gravi motivi di salute o di disciplina, si ricorda che il 75° anno di età non costituisce un motivo obbligante per il Vescovo diocesano ad accettare le dimissioni. Ciò anche per evitare una concezione funzionalistica del sacro ministero 80.
76 Si eviti, pertanto, di denominare con il titolo di "Guida della Comunità" - o con altre espressioni indicanti lo stesso concetto - il fedele non ordinato o un gruppo di essi ai quali viene affidata una partecipazione all'esercizio della cura pastorale.