Articolo 5 - Gli organismi di collaborazione nella Chiesa particolare
Questi organismi, richiesti e sperimentati positivamente nel cammino del rinnovamento della Chiesa secondo il Concilio Vaticano II e codificati dalla legislazione canonica, rappresentano una forma di partecipazione attiva alla vita e alla missione della Chiesa come comunione.
1. La normativa codiciale sul 'consiglio presbiterale' stabilisce quali sacerdoti ne possano essere membri 81. Esso è infatti riservato ai sacerdoti, perché trova il suo fondamento nella comune partecipazione del Vescovo e dei presbiteri nel medesimo sacerdozio e ministero 82. Non possono pertanto godere del diritto di voce attiva e passiva, né i diaconi, né i fedeli non ordinati, anche se collaboratori dei sacri ministri, così come i presbiteri che abbiano perso lo stato clericale o che, comunque, abbiano abbandonato l'esercizio del sacro ministero.
2. Il 'consiglio pastorale', diocesano e parrocchiale 83 e il 'consiglio parrocchiale per gli affari economici' 84, dei quali fanno parte anche fedeli non ordinati, godono unicamente di voto consultivo e non possono, in alcun modo, diventare organismi deliberativi. Possono essere eletti a tali incarichi soltanto quei fedeli che possiedono le qualità richieste dalla normativa canonica 85.
3. È proprio del parroco presiedere i consigli parrocchiali. Sono pertanto invalide, quindi nulle, le decisioni deliberate da un consiglio parrocchiale riunitosi senza la presidenza del parroco o contro di lui 86.
4. Tutti i consigli diocesani possono esprimere validamente il proprio consenso ad un atto del Vescovo soltanto quando tale consenso è richiesto espressamente dal diritto.
5. Attese le realtà locali, gli Ordinari possono avvalersi di speciali gruppi di studio o di esperti in questioni particolari. Tuttavia essi non possono costituire organismi paralleli o di esautorazione dei consigli diocesani presbiterale e pastorale, come pure dei consigli parrocchiali, regolati dal diritto universale della Chiesa nei cann. 536, § 1 e 537 87. Se tali organismi sono sorti in passato in base a consuetudini locali o a circostanze particolari, si pongano in atto i mezzi necessari per renderli conformi alla vigente legislazione della Chiesa.
6. 'I Vicari foranei', chiamati anche decani, arcipreti o con altro nome, e coloro i quali ne tengono le veci, "pro-vicari", "pro-decani", ecc. devono essere sempre sacerdoti 88. Pertanto, chi non è sacerdote non può essere validamente nominato a tali incarichi.