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Congregazioni varie
Istruz. su alcune quest. circa la collaboraz. dei fedeli laici al minist. dei sacerd.

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Articolo 8 - Il ministro straordinario della sacra Comunione

I fedeli non ordinati già da tempo collaborano in diversi ambiti della pastorale con i sacri ministri perché "il dono ineffabile dell'Eucaristia sia sempre più profondamente conosciuto e perché si partecipi alla sua efficacia salvifica con sempre maggiore intensità" 95.
Si tratta di un servizio liturgico che risponde ad oggettive necessità dei fedeli, destinato soprattutto agli infermi e alle assemblee liturgiche nelle quali sono particolarmente numerosi i fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione.

1. La disciplina canonica sul 'ministro straordinario della sacra Comunione' deve, però, essere rettamente applicata per non ingenerare confusione. Essa stabilisce che ministro ordinario della sacra Comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono 96, mentre sono ministri straordinari sia l'accolito istituito, sia il fedele a ciò deputato a norma del can. 230 § 3 97.
Un fedele non ordinato, se lo suggeriscono motivi di vera necessità, può essere deputato dal Vescovo diocesano, in qualità di ministro straordinario, a distribuire la sacra Comunione anche fuori della celebrazione eucaristica, 'ad actum vel ad tempus', o in modo stabile, adoperando per questo l'apposita forma liturgica di benedizione. In casi eccezionali ed imprevisti l'autorizzazione può essere concessa 'ad actum' dal sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica 98.

2. Perché il ministro straordinario, durante la celebrazione eucaristica, possa distribuire la sacra Comunione, è necessario o che non siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente impediti 99. Può svolgere altresì il medesimo incarico anche quando, a causa della particolarmente numerosa partecipazione di fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione, la celebrazione eucaristica si prolungherebbe eccessivamente per l'insufficienza di ministri ordinari 100.
Tale incarico è 'suppletivo' e 'straordinario' 101 e deve essere esercitato a norma del diritto. A tale scopo è opportuno che il Vescovo diocesano emani norme particolari che, in stretta armonia con la legislazione universale della Chiesa, regolino l'esercizio di tale incarico. Si deve prevedere, tra l'altro, che il fedele a ciò deputato venga debitamente istruito sulla dottrina eucaristica, sull'indole del suo servizio, sulle rubriche da osservare per la dovuta riverenza a così augusto Sacramento e sulla disciplina circa l'ammissione alla Comunione.
Per non ingenerare confusioni sono da evitare e rimuovere talune prassi, invalse da qualche tempo in alcune Chiese particolari, come ad esempio:
- il comunicarsi da se stessi come se si trattasse di concelebranti;
- associare alla rinnovazione delle promesse dei sacerdoti, nella S. Messa crismale del Giovedì Santo, anche altre categorie di fedeli che rinnovano i voti religiosi o ricevono il mandato di ministri straordinari della Comunione;
- l'uso abituale dei ministri straordinari nelle SS. Messe, estendendo arbitrariamente il concetto di "numerosa partecipazione".




95 SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione 'Immensae caritatis' (29 gennaio 1973), proemio: 'AAS' 65 (1973), p. 264.



96 Cf 'C.I.C.', can. 910, § 1; cf pure GIOVANNI PAOLO II, Lettera 'Dominicae Coenae' (24 febbraio 1980) n. 11: 'AAS' 72 (1980), p. 142.



97 Cf 'C.I.C.', can. 910, § 2.



98 Cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione 'Immensae caritatis', n. 1: 'l.c.', p. 264; 'Missale Romanum', Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae; 'Pontificale Romanum': De institutione lectorum et acolythorum.



99 PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, 'Risposta' (1° giugno 1988): 'AAS' 80 (1988), p. 1373.



100 Cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione 'Immensae caritatis', n. 1: 'l.c.', p. 264; SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione Inestimabile donum, n. 10: l.c., p. 336.



101 Il can. 230, § 2 e § 3 del 'C.I.C.', afferma che i servizi liturgici ivi recensiti possono essere svolti dai fedeli non ordinati solo "ex temporanea deputatione" o per supplenza.






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