1. La possibilità di delegare fedeli non ordinati ad assistere ai Matrimoni può rivelarsi necessaria, in circostanze molto particolari di grave mancanza di ministri sacri. Essa, però, è condizionata al verificarsi di tre requisiti. Il Vescovo diocesano, infatti, può concedere tale delega unicamente nei casi in cui mancano sacerdoti o diaconi e soltanto dopo aver ottenuto, per la propria diocesi, il voto favorevole della Conferenza episcopale e la necessaria licenza della Santa Sede 106.
2. Anche in questi casi deve essere osservata la normativa canonica sulla validità della delega 107 e sulla idoneità, capacità ed attitudine del fedele non ordinato 108.
3. Eccetto il caso straordinario previsto dal can. 1112 del CIC, per assoluta mancanza di sacerdoti o di diaconi che possano assistere alla celebrazione del Matrimonio, nessun ministro ordinato può autorizzare un fedele non ordinato per tale assistenza e la relativa petizione e ricezione del consenso matrimoniale a norma del can. 1108, § 2.