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Congregazioni varie
Istruz. su alcune quest. circa la collaboraz. dei fedeli laici al minist. dei sacerd.

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Articolo 11 - Il ministro del Battesimo

È particolarmente lodevole la fede con la quale non pochi cristiani, in dolorose situazioni di persecuzione, ma anche nei territori di missione e in casi di speciale necessità, hanno assicurato - e assicurano tuttora - il sacramento del Battesimo alle nuove generazioni, stante l'assenza dei ministri ordinati.
Oltre al caso di necessità, la normativa canonica prevede che, qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito 109, il fedele non ordinato possa essere designato ministro straordinario del Battesimo 110. Tuttavia si deve fare attenzione ad interpretazioni troppo estensive ed evitare di concedere tale facoltà in forma abituale.
Così, per esempio, l'assenza o l'impedimento, che rendono lecita la deputazione di fedeli non ordinati ad amministrare il Battesimo, non possono configurarsi con l'eccessivo lavoro del ministro ordinario o con la sua non residenza nel territorio della parrocchia, come neanche con la sua non disponibilità per il giorno previsto dalla famiglia. Tali motivazioni non costituiscono altrettante ragioni sufficienti.




109 Cf 'C.I.C.', can. 861, § 2; 'Ordo baptismi parvulorum', praenotanda generalia, nn. 16-17.



110 Cf 'C.I.C.', can. 230.






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