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Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero
Ratio fund. instit. - Directorium pro minist. et vita diac. permanent.

IntraText CT - Lettura del testo

  • I - Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium (Congregaz. per l'Educazione Cattolica)
    • Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti
      • Introduzione
        • 1. Gli itinerari formativi
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1. Gli itinerari formativi


La Lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem


1. Circa la formazione dei diaconi permanenti, le prime indicazioni furono date dalla Lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem 34.

La Lettera circolare "Come è a conoscenza"

Esse sono state poi riprese e precisate nella Lettera circolare della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 16 luglio 1969, Come è a conoscenza, con cui si prevedevano "diversi tipi di formazione" a seconda dei "diversi tipi di diaconato" per celibi, sposati, "destinati a luoghi di missione o a paesi ancora in via di sviluppo", chiamati a "esplicare la loro funzione in Nazioni di una certa civiltà e con una cultura abbastanza elevata"). Per la formazione dottrinale, si specificava che essa doveva essere al di sopra di quella di un semplice catechista e, in qualche modo, analoga a quella del sacerdote. Si elencavano poi, le materie che dovevano essere prese in considerazione per l'elaborazione del programma di studi 35.

La Lettera apostolica Ad pascendum

La successiva Lettera apostolica Ad pascendum precisò che "per quanto riguarda il corso degli studi teologici, che deve precedere l'ordinazione dei diaconi permanenti, è compito delle Conferenze Episcopali emanare, in base alle circostanze di luogo, le norme opportune, e sottoporle per l'approvazione alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica" 36.

Il Codice di Diritto Canonico

Il nuovo Codice di Diritto Canonico integrò gli elementi essenziali di questa normativa nel can. 236.


2. Dopo circa trent'anni dalle prime indicazioni, e con gli apporti delle esperienze successive, si è ritenuto ora opportuno elaborare la presente Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium. Suo scopo è quello di porsi come strumento per orientare e armonizzare, nel rispetto delle legittime diversità, i programmi educativi tracciati dalle Conferenze Episcopali e dalle diocesi, che a volte risultano essere molto diversi tra di loro.




34 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem (18 giugno 1967): AAS 59 (1967), pp. 697-704. La Lettera apostolica, al cap. II, dedicato ai candidati giovani, prescrive: "6. I giovani candidati all'ufficio diaconale vengano accolti in uno speciale istituto ove siano messi alla prova, educati a vivere una vita veramente evangelica e preparati a svolgere utilmente le proprie specifiche funzioni. 9. Il vero e proprio tirocinio diaconale si protragga almeno per la durata di tre anni; l'ordine degli studi, inoltre, sia regolato in modo che i candidati a grado a grado, progressivamente vengano disposti ad attendere con perizia e utilità ai vari uffici diaconali. Nel suo complesso, poi, il ciclo degli studi potrà essere ordinato in modo tale che nel corso dell'ultimo anno venga data una specifica preparazione ai diversi uffici ai quali i diaconi, di preferenza, attenderanno. 10. A ciò si aggiungano le esercitazioni pratiche riguardanti l'insegnamento degli elementi della religione cristiana ai fanciulli e ad altri fedeli, la direzione e la divulgazione del canto sacro, la lettura dei libri divini della Scrittura nelle assemblee dei fedeli, la predicazione e l'esortazione al popolo, l'amministrazione dei sacramenti che competono ai diaconi, la visita agli ammalati e, in genere, l'adempimento di quei servizi che ad essi possono essere commessi". La medesima Lettera apostolica, al cap. III, dedicato ai candidati di età più matura, prescrive: "14. È auspicabile che anche tali diaconi siano provvisti di non mediocre dottrina, secondo quanto è stato detto ai nn. 8, 9, 10, o che almeno essi abbiano credito per quella preparazione intellettuale che, a giudizio della conferenza episcopale, sarà loro indispensabile per il compimento delle proprie specifiche funzioni. Siano perciò ammessi, per un certo tempo, in uno speciale istituto ove possano apprendere tutto ciò di cui avranno bisogno per attendere degnamente all'ufficio diaconale. 15. Che se ciò non possa farsi, l'aspirante venga affidato per l'educazione a qualche sacerdote di eminente virtù che si prenda cura di lui, lo istruisca e possa testimoniare, quindi, della di lui prudenza e maturità".



35 La Lettera circolare della Congregazione indicava che i corsi dovevano prendere in considerazione lo studio della Sacra Scrittura, del Dogma, della Morale, del Diritto Canonico, della Liturgia, di "insegnamenti tecnici, che preparino i candidati a certe attività di ministero, quali la psicologia, pedagogia catechistica, eloquenza, canto sacro, impostazione di organizzazioni cattoliche, amministrazione ecclesiastica, modo di tenere aggiornati i registri di battesimo, cresima, matrimoni, defunti, ecc.".



36 Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum (15 agosto 1972), VII b): AAS 64 (1972), p. 540.






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