7. Il diaconato permanente negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica
Le decisioni dei capitoli generali
17. L'istituzione del diaconato permanente tra i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica è regolata dalle norme della Lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem. Essa stabilisce che "istituire il diaconato permanente tra i religiosi è diritto riservato alla Santa Sede, alla quale soltanto spetta di esaminare e approvare i voti dei capitoli generali in materia" 55. Quanto si è detto - continua il documento - "deve pure intendersi come riferito anche ai membri degli altri istituti che professano i consigli evangelici" 56.
La responsabilità della formazione
Ogni Istituto o Società che abbia ottenuto il diritto di ripristinare al suo interno il diaconato permanente assume la responsabilità di garantire la formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale dei suoi candidati. Tale Istituto o Società si dovrà impegnare perciò a predisporre un proprio programma formativo che recepisca il carisma e la spiritualità propri dell'Istituto o della Società e, allo stesso tempo, sia in sintonia con la presente Ratio fundamentalis, specie per quanto riguarda la formazione intellettuale e pastorale. Il programma di ogni Istituto o Società dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica o della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e della Congregazione per le Chiese Orientali per i territori di loro competenza. La Congregazione competente, sentito il parere della Congregazione per l'Educazione Cattolica per quanto riguarda la formazione intellettuale, lo approverà, dapprima ad experimentum, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite periodiche revisioni.
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