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Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero
Ratio fund. instit. - Directorium pro minist. et vita diac. permanent.

IntraText CT - Lettura del testo

  • I - Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium (Congregaz. per l'Educazione Cattolica)
    • Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti
      • III. L'itinerario della formazione al diaconato permanente
        • 5. Il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accolitato
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5. Il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accolitato

Il significato dei ministeri


57. "Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si richiede che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente" 89, "al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della parola e dell'altare" 90. La Chiesa, infatti, "ritiene molto opportuno che i candidati agli ordini sacri, tanto con lo studio quanto con l'esercizio graduale del ministero della parola e dell'altare, conoscano e meditino per un intimo contatto questo duplice aspetto della funzione sacerdotale. E così l'autenticità del loro ministero risalterà con la più grande efficacia. I candidati allora si accosteranno agli ordini sacri, pienamente consapevoli della loro vocazione, "ferventi nello spirito, pronti nel servire il Signore, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei santi" (Rm 12,1113)" 91.
L'identità di questi ministeri e la loro rilevanza pastorale sono illustrati nella Lettera apostolica Ministeria quaedam, cui si rimanda.

La domanda di ammissione


58. Gli aspiranti al lettorato e all'accolitato, su invito del direttore per la formazione, faranno una domanda di ammissione, liberamente compilata e sottoscritta, all'Ordinario (il Vescovo o il Superiore maggiore), cui spetta l'accettazione 92. Avvenuta l'accettazione, il Vescovo o il Superiore maggiore procederà al conferimento dei ministeri, secondo il rito del Pontificale Romano 93.

Gli interstizi


59. Fra il conferimento del lettorato e dell'accolitato, è opportuno che trascorra un certo periodo di tempo in modo che il candidato possa esercitare il ministero ricevuto 94. "Tra il conferimento dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi" 95.




89 CIC, can. 1035, § 1.



90 Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum II: l. c., p. 539; Lett. ap. Ministeria quaedam (15 agosto 1972), XI: AAS 64 (1972), p. 533.



91 Idem, Lett. ap. Ad pascendum, Introduzione: l. c., p. 538.



92 Cfr. Idem, Lett. ap. Ministeria quaedam VIII a: l. c., p. 533.



93 Cfr. Pontificale Romanum - De Institutione Lectorum et Acolythorum, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.



94 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Ministeria quaedam X: l. c., p. 533; Lett. ap. Ad pascendum IV: l. p. 539.



95 CIC, can. 1035, § 2.






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