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Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero
Ratio fund. instit. - Directorium pro minist. et vita diac. permanent.

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  • II - Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium (Congregaz. per il Clero)
    • 2. Ministero del diacono
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2. Ministero del diacono

Funzioni diaconali

Triplice diaconía

22. Il ministero del diacono è sintetizzato dal Concilio Vaticano II con la triade "diaconía della liturgia, della parola e della carità" 170. In questo modo si esprime la partecipazione diaconale all'unico e triplice munus di Cristo nel ministero ordinato. Il diaconomaestro, in quanto proclama e illustra la parola di Dio; è santificatore, in quanto amministra il sacramento del battesimo, dell'Eucaristia e i sacramentali, partecipa alla celebrazione della santa Messa, in veste di "ministro del Sangue", conserva e distribuisce l'Eucaristia; è guida, in quanto è animatore di comunità o settori della vita ecclesiale" 171. Così il diacono assiste e serve i Vescovi e i presbiteri, che presiedono ogni liturgia, vigilano sulla dottrina e guidano il popolo di Dio.
Il ministero dei diaconi, nel servizio alla comunità dei fedeli, deve "collaborare alla costruzione dell'unità dei cristiani senza pregiudizi e senza iniziative inopportune" 172, coltivando quelle "qualità umane che rendono una persona accetta agli altri e credibile, vigilante sul proprio linguaggio e sulle proprie capacità di dialogo, per acquisire un'attitudine autenticamente ecumenica" 173.

Diaconía della Parola

Annunciatore del Vangelo

23. Il Vescovo, durante l'ordinazione, consegna al diacono il libro dei Vangeli con queste parole: "Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunziatore" 174. Come i sacerdoti, i diaconi si dedicano a tutti gli uomini, sia con la loro buona condotta, sia con la predicazione aperta del mistero di Cristo, sia nel trasmettere l'insegnamento cristiano o nello studiare i problemi del tempo. Funzione principale del diacono è, quindi, collaborare con il Vescovo e i presbiteri nell'esercizio del ministero 175, non della propria sapienza, ma della parola di Dio, invitando tutti alla conversione e alla santità 176. Per compiere questa missione i diaconi sono tenuti a prepararsi, prima di tutto, con lo studio accurato della Sacra Scrittura, della Tradizione, della liturgia e della vita della Chiesa 177. Sono tenuti, inoltre, nell'interpretazione e applicazione del sacro deposito, a lasciarsi guidare docilmente dal Magistero di coloro che sono "testimoni della verità divina e cattolica" 178, il Romano Pontefice e i Vescovi in comunione con lui 179, in modo da proporre "integralmente e fedelmente il mistero di Cristo" 180.
È necessario, infine, che imparino l'arte di comunicare la fede all'uomo moderno in maniera efficace e integrale, nelle svariate situazioni culturali e nelle diverse tappe della vita 181.

Ministro della Parola

24. È proprio del diacono proclamare il Vangelo e predicare la parola di Dio 182. I diaconi godono della facoltà di predicare ovunque, alle condizioni previste dal diritto 183. Questa facoltà nasce dal sacramento e deve essere esercitata con il consenso, almeno tacito, del rettore della Chiesa, con l'umiltà di chi è ministro e non padrone della parola di Dio. Per questo motivo è sempre attuale l'avvertimento dell'Apostolo: "Investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d'animo; al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuziafalsificando la parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità, ci presentiamo davanti a ogni coscienza, al cospetto di Dio" (2Cor 4,1-2) 184.

Omelia e catechesi

25. Nei casi in cui presiedono una celebrazione liturgica o quando, secondo le vigenti norme 185, ne saranno incaricati, i diaconi diano grande importanza all'omelia in quanto "annunzio delle meraviglie compiute da Dio nel mistero di Cristo, presente e operante soprattutto nelle celebrazioni liturgiche" 186. Sappiano, perciò, prepararla con cura particolare nella preghiera, nello studio dei testi sacri, nella piena sintonia con il Magistero e nella riflessione sulle attese dei destinatari.
Accordino pure solerte attenzione alla catechesi dei fedeli nelle diverse tappe dell'esistenza cristiana, così da aiutarli a conoscere la fede in Cristo, rafforzarla con la ricezione dei sacramenti ed esprimerla nella loro vita personale, familiare, professionale e sociale 187. Questa catechesi oggi è tanto più urgente e tanto più deve essere completa, fedele, chiara e aliena da problematicismi, quanto più la società è secolarizzata e più grandi sono le sfide che la vita moderna pone all'uomo e al Vangelo.

Nuova evangelizzazione

26. A questa società è destinata la nuova evangelizzazione. Essa esige il più generoso sforzo da parte dei ministri ordinati. Per promuoverla, "alimentati dalla preghiera e soprattutto dall'amore all'Eucaristia" 188, i diaconi, oltre alla loro partecipazione ai programmi diocesani o parrocchiali di catechesi, evangelizzazione, preparazione ai sacramenti, trasmettano la Parola nell'eventuale ambito professionale, sia con una parola esplicita, sia con la loro sola presenza attiva nei luoghi dove si forma l'opinione pubblica o dove si applicano le norme etiche (come i servizi sociali, i servizi a favore dei diritti della famiglia, della vita, ecc.); abbiano anche in considerazione le grandi possibilità che offrono al ministero della Parola l'insegnamento della religione e della morale nelle scuole 189, l'insegnamento nelle università cattoliche e anche in quelle civili 190 e l'uso adeguato dei moderni mezzi di comunicazione 191.
Questi nuovi areopaghi esigono certamente, oltre all'indispensabile sana dottrina, una accurata preparazione specifica; tuttavia, costituiscono altrettanti mezzi efficaci per portare il Vangelo agli uomini del nostro tempo e alla stessa società 192.
Infine, i diaconi terranno presente che occorre sottoporre al giudizio dell'Ordinario, prima della loro pubblicazione, gli scritti concernenti fede e costumi 193 e che è necessaria la licenza dell'Ordinario del luogo per scrivere sulle pubblicazioni, che sono solite attaccare la religione cattolica o i buoni costumi. Per le trasmissioni radiotelevisive, si atterranno a quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale 194.
In ogni caso, essi tengano sempre presente l'esigenza primaria e irrinunciabile di non scendere mai ad alcun compromesso nell'esposizione della verità.

Compito missionario

27. I diaconi ricordino che la Chiesa è per natura sua missionaria 195, sia perché ha avuto origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito santo secondo il piano del Padre, sia ancora perché ha ricevuto dal Signore risorto il mandato esplicito di predicare a ogni creatura il Vangelo e di battezzare coloro che crederanno (cfr. Mc 16,15-16; Mt 28,19). Di questa Chiesa i diaconi sono ministri e, perciò, anche se incardinati in una Chiesa particolare, essi non possono sottrarsi al compito missionario della Chiesa universale e devono, quindi, rimanere sempre aperti anche alla missio ad gentes, nel modo e nella misura consentiti dai loro obblighi familiari - se coniugati - e professionali 196.
La dimensione del servizio è legata alla dimensione missionaria della Chiesa; ovvero lo sforzo missionario del diacono abbraccia il servizio della Parola, della liturgia e della carità, che a loro volta si prolungano nella vita quotidiana. La missione si estende alla testimonianza di Cristo anche nell'eventuale esercizio di una professione laicale.

Diaconía della liturgia

Servizio all'opera di santificazione

28. Il rito dell'ordinazione mette in risalto un altro aspetto del ministero diaconale: il servizio dell'altare 197.
Il diacono riceve il sacramento dell'Ordine per servire in veste di ministro alla santificazione della comunità cristiana, in comunione gerarchica con il Vescovo e con i presbiteri. Al ministero del Vescovo e, subordinatamente, a quello dei presbiteri, il diacono presta un aiuto sacramentale, quindi intrinseco, organico, inconfondibile.
Risulta chiaro che la sua diaconía presso l'altare, perché originata dal sacramento dell'Ordine, differisce essenzialmente da qualsiasi ministero liturgico che i pastori possano affidare ai fedeli non ordinati. Il ministero liturgico del diacono differisce anche dallo stesso ministero ordinato sacerdotale 198.
Ne consegue che nell'offerta del sacrificio eucaristico, il diacono non è in grado di compiere il mistero ma, da un lato, rappresenta effettivamente il popolo fedele, lo aiuta in modo specifico a unire l'oblazione della sua vita all'offerta di Cristo; e dall'altro serve, a nome di Cristo stesso, a fare partecipe la Chiesa dei frutti del suo sacrificio.
Siccome "la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù" 199, questa prerogativa della consacrazione diaconale è anche fonte di una grazia sacramentale indirizzata a fecondare tutto il ministero; a tale grazia si deve corrispondere anche con un'accurata e profonda preparazione teologica e liturgica per poter partecipare degnamente alla celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali.

Stile celebrativo

29. Nel suo ministero il diacono terrà sempre viva la consapevolezza che "ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sommo ed eterno sacerdote e del suo Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne uguaglia l'efficacia" 200. La liturgia è fonte di grazia e di santificazione. La sua efficacia deriva da Cristo redentore e non poggia sulla santità del ministro. Questa certezza renderà umile il diacono, che non potrà mai compromettere l'opera di Cristo e, allo stesso tempo, lo spingerà a una vita santa per esserne degno ministro. Le azioni liturgiche, quindi, non sono riducibili ad azioni private o sociali che ognuno può celebrare a suo modo ma appartengono al Corpo universale della Chiesa 201. I diaconi devono osservare le norme celebrative proprie dei santi misteri con tale devozione da coinvolgere i fedeli in una cosciente partecipazione, che fortifichi la loro fede, renda culto a Dio e santifichi la Chiesa 202.

Aiuto al Vescovo e ai presbiteri nelle celebrazioni

30. Secondo la tradizione della Chiesa e quanto stabilito dal diritto 203, compete ai diaconi "aiutare il vescovo e i presbiteri nella celebrazione dei divini misteri" 204. Quindi essi si adopereranno per promuovere celebrazioni che coinvolgano tutta l'assemblea, curando la partecipazione interiore di tutti e l'esercizio dei vari ministeri 205.
Abbiano presente la pur importante dimensione estetica, che fa sentire all'uomo intero la bellezza di quanto si celebra. La musica e il canto, anche se poveri e semplici, la parola predicata, la comunione dei fedeli che vivono la pace e il perdono di Cristo, sono un bene prezioso che il diacono, per parte sua, farà in modo che venga incrementato.
Siano sempre fedeli a quanto è richiesto dai libri liturgici, senza aggiungere, togliere o mutare alcunché di propria iniziativa 206. Manipolare la liturgia equivale a privarla della ricchezza del mistero di Cristo che c'è in essa e potrebbe essere segno di una qualche presunzione nei confronti di quanto stabilito dalla sapienza della Chiesa. Si limitino, perciò a compiere tutto e soltanto ciò che è di loro competenza 207. Indossino dignitosamente le prescritte vesti liturgiche 208. La dalmatica, nei diversi e appropriati colori liturgici, indossata sull'alba, il cingolo e la stola, "costituisce l'abito proprio del diacono" 209.
Il servizio dei diaconi si estende alla preparazione dei fedeli ai sacramenti, e anche alla loro cura pastorale dopo l'avvenuta celebrazione.

Battesimo

31. Il diacono, con il Vescovo e il presbitero, è ministro ordinario del battesimo 210. L'esercizio di tale facoltà richiede o la licenza ad agire concessa dal parroco, al quale compete in modo speciale battezzare i suoi parrocchiani 211, o che si configuri il caso di necessità 212. È di particolare importanza il ministero dei diaconi nella preparazione a questo sacramento.

Eucaristia

32. Nella celebrazione dell'Eucaristia, il diacono assiste e aiuta coloro che presiedono l'assemblea e consacrano il Corpo e il Sangue del Signore, cioè il Vescovo e i presbiteri 213, secondo quanto stabilito dall'Institutio generalis del Messale Romano 214, e manifesta così Cristo Servitore: sta accanto al sacerdote e lo aiuta, in particolare assiste nella celebrazione della santa Messa un sacerdote cieco o affetto da altra infermità 215; all'altare svolge il servizio al calice e al libro; propone ai fedeli le intenzioni della preghiera e li invita allo scambio del segno della pace; in assenza di altri ministri, egli stesso ne compie, secondo le necessità, gli uffici.
Non è compito suo pronunciare le parole della preghiera eucaristica e le orazioni; né compiere le azioni e i gesti che, unicamente, spettano a chi presiede e consacra 216.
È proprio del diacono proclamare i libri della divina Scrittura 217.
In quanto ministro ordinario della sacra comunione 218, la distribuisce durante la celebrazione, oppure fuori di essa, e la reca agli infermi anche in forma di viatico 219. Il diacono è pure ministro ordinario dell'esposizione del Santissimo Sacramento e della benedizione eucaristica 220. Tocca a lui presiedere eventuali celebrazioni domenicali in assenza del presbitero 221.

Matrimonio

33. Ai diaconi può venire affidata la cura della pastorale familiare, di cui il primo responsabile è il Vescovo. Tale responsabilità si estende ai problemi morali, liturgici, ma anche a quelli di carattere personale e sociale, per sostenere la famiglia nelle sue difficoltà e sofferenze 222. Una tale responsabilità può venire esercitata a livello diocesano o, sotto l'autorità di un parroco, a livello locale, nella catechesi sul matrimonio cristiano, nella preparazione personale dei futuri sposi, nella fruttuosa celebrazione del sacramento e nell'aiuto offerto agli sposi dopo il matrimonio 223.
I diaconi sposati possono essere di grande aiuto nel proporre la buona notizia circa l'amore coniugale, le virtù che lo tutelano e nell'esercizio di una paternità cristianamente e umanamente responsabile.
Tocca anche al diacono, se ne riceve la facoltà da parte del parroco o dell'Ordinario del luogo, presiedere la celebrazione del matrimonio extra Missam e impartire la benedizione nuziale in nome della Chiesa 224. La delega data al diacono può essere anche in forma generale, alle condizioni previste 225, e può essere suddelegata esclusivamente nei modi precisati dal Codice di Diritto Canonico 226.

Cura pastorale degli infermi

34. È dottrina definita 227 che il conferimento del sacramento dell'unzione degli infermi è riservato al Vescovo e ai presbiteri, in relazione con la dipendenza di detto sacramento con il perdono dei peccati e la degna recezione dell'Eucaristia.
La cura pastorale degli infermi può essere affidata ai diaconi. L'operoso servizio per soccorrerli nel dolore, la catechesi che prepara a ricevere il sacramento dell'unzione, la supplenza al sacerdote nella preparazione dei fedeli alla morte e l'amministrazione del Viatico con il rito proprio, sono mezzi con cui i diaconi rendono presente ai fedeli la carità della Chiesa 228.

Liturgia delle Ore

35. I diaconi hanno l'obbligo stabilito dalla Chiesa di celebrare la Liturgia delle Ore, con cui tutto il Corpo mistico si unisce alla preghiera che Cristo Capo eleva al Padre. Consapevoli di questa responsabilità, celebreranno tale Liturgia, ogni giorno, secondo i libri liturgici approvati e nei modi determinati dalla Conferenza Episcopale 229. Cercheranno, inoltre, di promuovere la partecipazione della comunità cristiana a questa Liturgia, che non è mai azione privata ma sempre atto proprio di tutta la Chiesa 230, anche quando la celebrazione è individuale.

Sacramentali ed esequie

36. Il diacono è ministro dei sacramentali, cioè di quei "segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali" 231.
Il diacono può, quindi, impartire le benedizioni più strettamente legate alla vita ecclesiale e sacramentale, che gli sono espressamente consentite dal diritto 232 e spetta a lui, inoltre, presiedere le esequie celebrate senza la santa Messa e il rito della sepoltura 233.
Tuttavia, quando è presente e disponibile un sacerdote, deve essere affidato a lui il compito di presiedere 234.

Diaconía della carità

Servitori del popolo di Dio

37. Per il sacramento dell'Ordine il diacono, in comunione con il Vescovo e il presbiterio della diocesi, partecipa anche delle stesse funzioni pastorali 235, ma le esercita in modo diverso, servendo e aiutando il Vescovo e i presbiteri. Questa partecipazione, in quanto operata dal sacramento, fa sì che i diaconi servano il popolo di Dio in nome di Cristo. Ma proprio per questo motivo devono esercitarla con umile carità e, secondo le parole di san Policarpo, devono mostrarsi sempre "misericordiosi, attivi, progredienti nella verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti" 236. La loro autorità, quindi, esercitata in comunione gerarchica con il Vescovo e con i presbiteri, come lo esige la stessa unità di consacrazione e di missione 237, è servizio di carità e ha lo scopo di aiutare e di promuovere tutti i membri della Chiesa particolare, affinché possano partecipare, in spirito di comunione e secondo i loro carismi, alla vita e alla missione della Chiesa.

Servizio della carità

38. Nel ministero della carità i diaconi devono configurarsi a Cristo-Servo, che rappresentano, ed essere soprattutto "dediti agli uffici di carità e di amministrazione" 238. Perciò, nella preghiera di ordinazione, il Vescovo chiede per loro a Dio Padre: "Siano pieni di ogni virtù: sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio... siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito ma per servire" 239. Con l'esempio e la parola, essi devono adoperarsi affinché tutti i fedeli, seguendo il modello di Cristo, si pongano in costante servizio dei fratelli.
Le opere di carità, diocesane o parrocchiali, che sono tra i primi doveri del Vescovo e dei presbiteri, sono da questi, secondo la testimonianza della Tradizione della Chiesa, trasmesse ai servitori nel ministero ecclesiastico, cioè ai diaconi 240; così pure il servizio di carità nell'area dell'educazione cristiana; l'animazione degli oratori, dei gruppi ecclesiali giovanili e delle professioni laicali; la promozione della vita in ogni sua fase e della trasformazione del mondo secondo l'ordine cristiano 241. In questi campi il loro servizio è particolarmente prezioso perché, nelle attuali circostanze, le necessità spirituali e materiali degli uomini, a cui la Chiesa è chiamata a dare risposte, sono molto diversificate. Essi, perciò, cerchino di servire tutti senza discriminazioni, prestando particolare attenzione ai più sofferenti e ai peccatori. Come ministri di Cristo e della Chiesa, sappiano superare qualsiasi ideologia e interesse di parte, per non svuotare la missione della Chiesa della sua forza, che è la carità di Cristo. La diaconia, infatti, deve far sperimentare all'uomo l'amore di Dio e indurlo alla conversione, ad aprire il suo cuore alla grazia.
La funzione caritativa dei diaconi "comporta anche un opportuno servizio nell'amministrazione dei beni e nelle opere di carità della Chiesa. I diaconi hanno in questo campo la funzione di "esercitare, in nome della gerarchia, i doveri della carità e dell'amministrazione, nonché le opere di servizio sociale" 242. Perciò, opportunamente essi possono essere assunti all'ufficio di economo diocesano 243, o essere cooptati nel consiglio diocesano per gli affari economici 244.

La missione canonica dei diaconi permanenti

Esercizio della triplice diaconía

39. I tre ambiti del ministero diaconale, a seconda delle circostanze, potranno certamente, l'uno o l'altro, assorbire una percentuale più o meno grande dell'attività di ogni diacono, ma insieme costituiscono una unità nel servizio al piano divino della redenzione: il ministero della Parola conduce al ministero dell'altare, il quale, a sua volta, spinge a tradurre la liturgia in vita, che sboccia nella carità: "Se consideriamo la profonda natura spirituale di questa diaconía, allora possiamo apprezzare meglio l'interrelazione fra le tre aree del ministero tradizionalmente associate con il diaconato, cioè il ministero della Parola, il ministero dell'altare e il ministero della carità. A seconda delle circostanze l'una o l'altra di queste può assumere particolare importanza nel lavoro individuale di un diacono, ma questi tre ministeri sono inseparabilmente uniti nel servizio del piano redentore di Dio" 245.

Conferimento dell'ufficio

40. Lungo la storia il servizio dei diaconi ha assunto modalità molteplici per poter risolvere le diverse necessità della comunità cristiana e permettere a questa di esercitare la sua missione di carità. Spetta soltanto ai Vescovi 246, i quali reggono e hanno cura delle Chiese particolari "come vicari e legati di Cristo" 247, conferire a ognuno dei diaconi l'ufficio ecclesiastico a norma del diritto. Nel conferire l'ufficio è necessario valutare attentamente sia le necessità pastorali che, eventualmente, la situazione personale, familiare - se si tratta di uxorati - e professionale dei diaconi permanenti. In ogni caso, però, è di grandissima importanza che i diaconi possano svolgere, a seconda delle loro possibilità, il proprio ministero in pienezza, nella predicazione, nella liturgia e nella carità, e non vengano relegati a impegni marginali, a funzioni meramente supplettive, o a impegni che possono essere ordinariamente compiuti dai fedeli non ordinati. Solo così i diaconi permanenti appariranno nella loro vera identità di ministri di Cristo e non come laici particolarmente impegnati nella vita della Chiesa.
Per il bene del diacono stesso e perché non ci si abbandoni all'improvvisazione, è necessario che l'ordinazione si accompagni a una chiara investitura di responsabilità pastorale.

Ministero parrocchiale

41. Il ministero diaconale trova ordinariamente nei vari settori della pastorale diocesana e nella parrocchia il proprio ambito di esercizio, assumendo forme diverse.
Il Vescovo può conferire ai diaconi l'incarico di cooperare alla cura pastorale di una parrocchia affidata a un solo parroco 248, oppure alla cura pastorale delle parrocchie, affidate in solidum, a uno o più presbiteri 249.
Quando si tratta di partecipare all'esercizio della cura pastorale di una parrocchia - nei casi in cui essa, per scarsità di presbiteri, non potesse avvalersi della cura immediata di un parroco 250 - i diaconi permanenti hanno sempre la precedenza sui fedeli non ordinati. In tali casi, si deve precisare che il moderatore è un sacerdote, poiché soltanto lui è il "pastore proprio" e può ricevere l'incarico della "cura animarum", per la quale il diacono è cooperatore.
Parimenti, i diaconi possono essere destinati alla guida, in nome del parroco o del Vescovo, delle comunità cristiane disperse 251. "È una funzione missionaria da svolgere nei territori, negli ambienti, negli strati sociali, nei gruppi, dove manchi o non sia facilmente reperibile il presbitero. Specialmente nei luoghi dove nessun sacerdote sia disponibile per celebrare l'Eucaristia, il diacono riunisce e dirige la comunità in una celebrazione della Parola con distribuzione delle sacre Specie, debitamente conservate 252. È una funzione di supplenza che il diacono svolge per mandato ecclesiale quando si tratta di rimediare alla scarsità di sacerdoti" 253. In tali celebrazioni, non si mancherà mai di pregare anche per l'incremento delle vocazioni sacerdotali, debitamente illustrate come indispensabili. In presenza di un diacono, la partecipazione all'esercizio della cura pastorale non può essere affidata a un fedele laico, né a una comunità di persone; così pure la presidenza di una celebrazione domenicale.
In ogni caso, le competenze del diacono devono essere accuratamente definite per iscritto nel momento del conferimento dell'ufficio.
Tra i diaconi e i diversi soggetti della pastorale si dovranno perseguire, con generosità e convinzione, le forme di una costruttiva e paziente collaborazione. Se è dovere dei diaconi rispettare sempre l'ufficio del parroco e operare in comunione con tutti coloro che ne condividono la cura pastorale, è anche loro diritto essere accettati e pienamente riconosciuti da tutti. Nel caso in cui il Vescovo decida l'istituzione dei consigli pastorali parrocchiali, i diaconi, che hanno ricevuto una partecipazione alla cura pastorale della parrocchia, ne sono membri di diritto 254. A ogni modo, prevalga sempre la carità sincera, che riconosce in ogni ministero un dono dello Spirito per l'edificazione del Corpo di Cristo.

Ministero diocesano

42. L'ambito diocesano offre numerose opportunità per il fruttuoso ministero dei diaconi.
Infatti, in presenza dei requisiti previsti, possono essere membri degli organismi diocesani di partecipazione; in particolare, del consiglio pastorale 255 e, come detto, del consiglio diocesano per gli affari economici; possono anche partecipare al sinodo diocesano 256.
Non possono, però, essere membri del consiglio presbiterale, in quanto esso rappresenta esclusivamente il presbiterio 257.
Nelle curie possono essere chiamati a ricoprire, se in possesso dei requisiti espressamente previsti, l'ufficio di cancelliere 258, di giudice 259, di assessore 260, di uditore 261, di promotore di giustizia e difensore del vincolo 262, di notaio 263.
Non possono, invece, essere costituiti vicari giudiziali, né vicari giudiziali aggiunti, né decani, in quanto questi uffici sono riservati ai sacerdoti 264.
Altri campi aperti al ministero dei diaconi sono gli organismi o commissioni diocesane, la pastorale in ambienti sociali specifici, in particolare la pastorale della famiglia, o per settori della popolazione che richiedono speciale cura pastorale, come, per esempio, i gruppi etnici.
Nell'espletamento dei suddetti uffici, il diacono terrà sempre ben presente che ogni azione nella Chiesa deve essere segno di carità e di servizio ai fratelli. Nell'azione giudiziaria, amministrativa ed organizzativa cercherà, dunque, di evitare ogni forma di burocratizzazione per non privare il proprio ministero di senso e valore pastorale. Pertanto, per salvaguardare l'integrità del ministero diaconale, chi è chiamato a svolgere questi uffici, sia messo, comunque, in condizione di svolgere il servizio tipico e proprio del diacono.




170 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium 29.



171 Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Diaconi Permanenti (16 marzo 1985), n. 2: Insegnamenti, VIII, 1 (1985), p. 649; cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium 29; CIC, can. 1008.



172 Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, Direttorio per l'applicazione dei Princìpi e delle Norme sull'Ecumenismo (25 marzo 1993), 71: AAS 85 (1993), p. 1069; Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio (28 maggio 1992): AAS 85 (1993), pp. 838 ss.



173 Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, Direttorio per l'applicazione dei Princìpi e delle Norme sull'Ecumenismo (25 marzo 1993), 70: l.c., 1068.



174 Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210: ed. cit., p. 125: "Accipe Evangelium Christi, cuius praeco effectus es; et vide, ut quod legeris credas, quod credideris doceas, quod docueris imiteris".



175 Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium 29. "Spetta anche ai diaconi servire il popolo di Dio nel ministero della Parola, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio" (CIC, can. 757); "Nella predicazione, i diaconi partecipano al ministero dei sacerdoti" (Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Seminaristi nella Basilica dell'Oratorio di St. Joseph - Montréal, Canada, 11 settembre 1984: AAS 77 [1985], p. 396.).



176 Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis 4.



177 Cfr. ivi, Cost. dogm. Dei verbum 25; Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lett. circ. Come è a conoscenza; CIC, can. 760.



178 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium 25a; Cost. dogm. Dei Verbum 10a.



179 Cfr. CIC, can. 753.



180 Ivi, can. 760.



181 Cfr. ivi, can. 769.



182 Cfr. Institutio Generalis Missalis Romani, n. 61; Missale Romanum, Ordo lectionis Missae Praenotanda, n. 8, 24 e 50: ed. typica altera, 1981.



183 Cfr. CIC, can. 764.



184 Cfr. Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), nn. 45-47: l.c., 43-48.



185 Cfr. Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 42, 61; cfr. Congregazione per il Clero, Pontificio Consiglio per i Laici, Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Congregazione per i Vescovi, Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti Ecclesiae de mysterio (15.08.1997), art. 3.



186 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium 35; cfr. 52; CIC, can. 767, § 1.



187 Cfr. CIC, can. 779.



188 Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975): AAS 68 (1976), pp. 5-76.



189 Cfr. CIC, cann. 804-805.



190 Cfr. ivi, can. 810.



191 Cfr. ivi, can. 761.



192 Cfr. ivi, can. 822.



193 Cfr. ivi, can. 823, § 1.



194 Ivi, 831, §§ 1-2.



195 onc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes 2a.



196 Cfr. CIC, cann. 784, 786.



197 Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes 16; Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 207: ed. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).



198 Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Dogm. Lumen gentium 29.



199 vi, Cost. Sacrosanctum Concilium, 10.



200 Ivi, 7d.



201 Cfr. ivi, 22, 3; CIC, cann. 841, 846.



202 Cfr. CIC, can. 840.



203 "I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni di diritto" (CIC, can. 835, § 3).



204 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1570; cfr. Caeremoniale Episcoporum, n. 23-26.



205 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium 26-27.



206 Cfr. CIC, can. 846, § 1.



207 Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium 28.



208 Cfr. CIC, can. 929.



209 Cfr. Institutio generalis Missalis Romani, nn. 81b, 300, 302; Institutio generalis Liturgiae Horarum, n. 255; Pontificale Romanum - Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, nn. 23, 24, 28, 29, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, pp. 29 et 90; Rituale Romanum - De Benedictionibus, n. 36, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1985, p. 18; Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis, n. 12, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1981, p. 10; Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 38: Notitiae 24 (1988), pp. 388-389; Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, nn. 188: ("Immediate post Precem Ordinationis, Ordinati stola diaconali et dalmatica induuntur, quo eorum ministerium abhinc in liturgia peragendum manifestetur") e 190: ed. cit., pp. 102. 103; Caeremoniale Episcoporum, n. 67, Editio typica, Libreria Editrice Vaticana 1995, pp. 28-29.



210 CIC, can. 861, § 1.



211 Cfr. ivi, can. 530, 1o.



212 Cfr. ivi, can. 862.



213 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 1: l.c., 701.



214 Cfr. Institutio generalis Missalis Romani, nn. 61, 127-141.



215 Cfr. CIC, can. 930, § 2.



216 Cfr. ivi, can. 907; Congregazione per il Clero, Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 6.



217 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem V, 22, 6: l.c., 702.



218 Cfr. CIC, can. 910, § 1.



219 Cfr. ivi, can. 911, § 2.



220 Cfr. ivi, can. 943 e anche Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem V, 22, 3: l.c., 702.



221 Cfr. Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia 38: l.c., 388-389; Congregazione per il Clero, Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 7.



222 Cfr. Giovanni Paolo II, Esort. Ap. post-sinodale Familiaris consortio 73: AAS 74 (1982), pp. 170-171.



223 Cfr. CIC, can. 1063.



224 Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium 29; CIC, can. 1108, §§ 1-2; Ordo celebrandi Matrimonium, Ed. typica altera 1991, 21.



225 Cfr. CIC, can. 1111, §§ 1-2.



226 Cfr. ivi, can. 227, §§ 3-4.



227 Cfr. Conc. Ecum. di Firenze, Bolla Exsultate Deo (DS 1325); Conc. Ecum. di Trento, Doctrina de sacramento extremae unctionis, cap. 3 (DS 1697) e can. 4 de extrema unctione (DS 1719).



228 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem II, 10: l.c., 699; Congregazione per il Clero, Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 9.



229 Cfr. CIC, can. 276, § 2, n. 3.



230 Cfr. Institutio generalis Liturgiae Horarum, nn. 20; 255-256.



231 Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium 60; CIC, can. 1166 e can. 1168; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1667.



232 Cfr. CIC, can. 1169, § 3.



233 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem V, 22, 5: l.c., 702, e anche Ordo exsequiarum 19; Congregazione per il Clero, Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 12.



234 Cfr. Rituale Romanum - De Benedictionibus, n. 18c: ed. cit., p. 14.



235 Cfr. CIC, can. 129, § 1.



236 San Policarpo, Epist. ad Philippenses, 5, 2: SC 10 bis, p. 182; citato in Lumen gentium 29a.



237 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, l.c., 698.



238 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium 29.



239 Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 207: ed. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).




240 Cfr. Ippolito, Traditio Apostolica 8, 24; S. Ch. 11 bis, pp. 58-63; 98-99; Didascalia Apostolorum (Siriaca), capp. III, XI: A. Vööbus (ed.) The "Didascalia Apostolorum" in Syriae (testo originale in siriaco e trad. in inglese), CSCO, vol. I, n. 402 (tomo 176), pp. 29-30; vol. II, n. 408 (tomo 180), pp. 120-129; Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 1-7: F.X. Funk (ed.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderbornae 1906, I, pp. 212-216; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus 13.



241 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes 40-45.



242 Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem V, 22, 9: l.c., 702. Cfr. Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (13 ottobre 1993), n. 5: Insegnamenti XVI, 2 (1993), pp. 1000-1004.



243 Cfr. CIC, can. 494.



244 Cfr. ivi, can. 493.



245 Cfr. Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli USA, Detroit (19 settembre 1987), n. 3: Insegnamenti, X, 3 (1987), p. 656.



246 Cfr. CIC, can. 157.



247 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium 27a.



248 Cfr. CIC, can. 519.



249 Cfr. ivi, can. 517, § 1.



250 Cfr. ivi, can. 517, § 2.



251 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem V, 22, 10: l.c., 702.



252 Cfr. CIC, can. 1248, § 2; Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 29: l.c., 386.



253 Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (13 ottobre 1993), n. 4: Insegnamenti XVI, 2 (1993), p. 1002.



254 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem V, 24 : l.c., 702; CIC, can. 536.



255 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem V, 24 : l.c., 702; CIC, can. 512, § 1.



256 Cfr. CIC, can. 463, § 2.



257 Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium 28; Decr. Christus Dominus 27; Decr. Presbyterorum Ordinis 7; CIC, can. 495, § 1.



258 Cfr. CIC, can. 482.



259 Cfr. ivi, can. 1421, § 1.



260 Cfr. ivi, can. 1424.



261 Cfr. ivi, can. 1428, § 2.



262 Cfr. ivi, can. 1435.



263 Cfr. ivi, can. 483, § 1.



264 Cfr. ivi, can. 1420, § 4.






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