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Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero
Ratio fund. instit. - Directorium pro minist. et vita diac. permanent.

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  • I - Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium (Congregaz. per l'Educazione Cattolica)
    • Dichiarazione congiunta
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I - Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium (Congregaz. per l'Educazione Cattolica)


Dichiarazione congiunta


Il Diaconato permanente, ripristinato dal Concilio Vaticano II in armonica continuità con l'antica Tradizione e con i voti specifici del Concilio Ecumenico di Trento, in questi ultimi decenni ha conosciuto, in numerosi luoghi, forte impulso e ha prodotto frutti promettenti, a tutto vantaggio dell'urgente opera missionaria di nuova evangelizzazione. La Santa Sede e numerosi Episcopati non hanno mancato di offrire elementi normativi e riferimenti di vita e di formazione diaconale, favorendo una esperienza ecclesiale che, per il suo incremento, necessita oggi di unitarietà di indirizzi, di ulteriori elementi chiarificatori e, sul piano operativo, di stimoli e precisazioni pastorali. È l'intera realtà diaconale (visione dottrinale fondamentale, conseguente discernimento vocazionale e preparazione, vita, ministero, spiritualità e formazione permanente) che postula oggi una revisione del cammino fin qui percorso, per giungere a una chiarificazione globale, indispensabile per un nuovo impulso di questo grado dell'Ordine sacro, in corrispondenza con i voti e le intenzioni del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Le Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero, dopo la pubblicazione rispettivamente della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis per la formazione al sacerdozio e del Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, hanno sentito la necessità di riservare speciali attenzioni alla tematica del diaconato permanente, anche per completare la trattazione di quanto attiene ai primi due gradi dell'Ordine sacro, oggetto delle loro competenze. Di conseguenza, dopo aver ascoltato l'Episcopato universale e numerosi esperti, le due Congregazioni hanno dedicato a questo tema le loro Assemblee Plenarie del novembre 1995. Quanto ascoltato, unitamente alle numerosissime esperienze pervenute, è stato oggetto di attento studio da parte degli Eminentissimi ed Eccellentissimi Membri, quindi, le due Congregazioni hanno elaborato le presenti redazioni finali della Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium e del Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti che riproducono fedelmente istanze, indicazioni e proposte provenienti da tutte le aree geografiche, rappresentate a così alto livello. I lavori delle due Assemblee Plenarie hanno fatto emergere numerosi elementi di convergenza e quella necessità, sempre più avvertita nel nostro tempo, di una concertata armonia, a vantaggio dell'unitarietà di formazione e dell'efficacia pastorale del sacro ministero, innanzi alle sfide del Terzo Millennio ormai alle soglie. Pertanto, gli stessi Padri hanno chiesto che i due Dicasteri curassero la redazione sincrona dei due documenti, pubblicandoli simultaneamente, preceduti da una sola introduzione comprensiva degli elementi fondamentali.


La Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, preparata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, intende non soltanto offrire alcuni princìpi di orientamento circa la formazione dei diaconi permanenti, ma anche dare alcune direttive che devono essere tenute in conto dalle Conferenze Episcopali nell'elaborazione della rispettiva "Ratio" nazionale. La Congregazione ha pensato di offrire agli Episcopati questo sussidio, analogo alla Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, per aiutarli ad adempiere in modo adeguato le prescrizioni del can. 236, CIC, al fine di garantire alla Chiesa l'unità, la serietà e la completezza della formazione dei diaconi permanenti.


Per quanto riguarda il Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti, esso ha valore non soltanto esortativo ma, come anche il precedente per i presbiteri, riveste pure carattere giuridicamente vincolante laddove le sue norme "ricordano uguali norme disciplinari del Codice di Diritto Canonico", o "determinano i modi di esecuzione delle leggi universali della Chiesa, esplicitano le loro ragioni dottrinali e ne inculcano o sollecitano la loro fedele osservanza" 1. In questi precisi casi, esso va considerato come formale Decreto generale esecutorio (cfr. can. 32).
Pur conservando la loro identità propria e lo specifico valore giuridico, i due documenti, che vengono ora pubblicati, ciascuno per autorità del rispettivo Dicastero, si richiamano e si integrano vicendevolmente, in forza della loro logica continuità, e si auspica vivamente che siano presentati, accolti e applicati dappertutto nella loro completezza. L'introduzione, punto di riferimento e di ispirazione dell'intera normativa, qui pubblicata congiuntamente, rimane indissolubilmente legata ai singoli documenti.
Essa si attiene agli aspetti storici e pastorali del diaconato permanente, con specifico riferimento alla dimensione pratica della formazione e del ministero. Gli elementi dottrinali che sostengono le argomentazioni sono quelli della dottrina espressa nei documenti del Concilio Vaticano II e nel successivo Magistero pontificio.


I documenti rispondono a una necessità largamente avvertita di chiarificare e regolamentare la diversità di impostazione degli esperimenti fin qui condotti, sia a livello di discernimento e di preparazione, sia a livello di attuazione ministeriale e di formazione permanente. In questo modo si potrà assicurare quella stabilità di indirizzi che non mancherà di garantire alla legittima pluralità l'indispensabile unità, con la conseguente fecondità di un ministero che ha già prodotto buoni frutti e promette un valido contributo alla nuova evangelizzazione, alle soglie del Terzo Millennio.


Le direttive, contenute nei due documenti, riguardano i diaconi permanenti del clero secolare diocesano, sebbene di molte, con i dovuti adattamenti, debbano tener conto anche i diaconi permanenti membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica.




1 Cfr. Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, Chiarimenti circa il valore vincolante dell'art. 66 del Direttorio per il Ministero e la Vita dei Presbiteri (22 ottobre 1994), in Rivista Sacrum Ministerium, 2 (1995), p. 263.






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