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Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero
Ratio fund. instit. - Directorium pro minist. et vita diac. permanent.

IntraText CT - Lettura del testo

  • I - Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium (Congregaz. per l'Educazione Cattolica)
    • Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti
      • Introduzione
        • 5. Il compito delle Conferenze Episcopali
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5. Il compito delle Conferenze Episcopali


13. "È compito delle legittime assemblee dei Vescovi o Conferenze Episcopali, deliberare, con l'assenso del Sommo Pontefice, se e dove, in vista del bene dei fedeli, sia da istituire il diaconato come proprio e permanente grado della gerarchia" 51.

Le competenze delle Conferenze Episcopali

Alle Conferenze Episcopali il Codice di Diritto Canonico attribuisce altresì la competenza a specificare mediante disposizioni complementari la disciplina riguardante la recita della liturgia delle ore 52, l'età richiesta per l'ammissione 53 e la formazione, cui è dedicato il can. 236. Questo canone stabilisce che siano le Conferenze Episcopali a emanare, in base alle circostanze di luogo, le norme opportune perché i candidati al diaconato permanente, sia giovani sia di età più matura, sia celibi sia coniugati, "siano formati a condurre una vita evangelica e siano preparati a compiere nel debito modo i doveri propri dell'ordine".

L'aiuto della Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium


14. Per aiutare le Conferenze Episcopali a tracciare itinerari formativi che, pur attenti alle diverse situazioni particolari, siano tuttavia in sintonia con il cammino universale della Chiesa, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha preparato la presente Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, che intende offrire un punto di riferimento per precisare i criteri del discernimento vocazionale e i vari aspetti della formazione. Tale documento - come è nella sua stessa natura - stabilisce soltanto alcune linee fondamentali di carattere generale, che costituiscono la norma cui dovranno riferirsi le Conferenze Episcopali per l'elaborazione o l'eventuale perfezionamento delle loro rispettive rationes nazionali. In tal modo, senza mortificare la creatività e l'originalità delle Chiese particolari, vengono indicati i princìpi e i criteri, sulla base dei quali la formazione dei diaconi permanenti può essere programmata con sicurezza e in armonia con le altre Chiese.


15. Analogamente poi a quanto lo stesso Concilio Vaticano II ha stabilito per le rationes institutionis sacerdotalis 54, con il presente documento si richiede alle Conferenze Episcopali che hanno restaurato il diaconato permanente di sottoporre le loro rispettive rationes institutionis diaconorum permanentium all'esame e all'approvazione della Santa Sede. Questa le approverà, dapprima ad experimentum, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite periodiche revisioni.




51 Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, I, 1: l. c., p. 699.



52 Cfr. CIC, can. 276, § 2, 3°.



53 Cfr. ivi, can. 1031, § 3.



54 Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Optatam totius 1.






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