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Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero Ratio fund. instit. - Directorium pro minist. et vita diac. permanent. IntraText CT - Lettura del testo |
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2. Gli incaricati della formazione 20. Le persone che, in dipendenza dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente) e in stretta collaborazione con la comunità diaconale, hanno una speciale responsabilità nella formazione dei candidati al diaconato permanente sono: il direttore per la formazione, il tutore (dove il numero lo richiede), il direttore spirituale e il parroco (o il ministro cui il candidato è affidato per il tirocinio diaconale). Il direttore per la formazione 21. Il direttore per la formazione, nominato dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente) ha il compito di coordinare le varie persone impegnate nella formazione, di presiedere e animare tutta l'opera educativa nelle sue varie dimensioni, e di tenere i contatti con le famiglie degli aspiranti e dei candidati coniugati e con le loro comunità di provenienza. Inoltre, egli ha la responsabilità di presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente), dopo aver sentito il parere degli altri formatori 61, escluso il direttore spirituale, il giudizio di idoneità sugli aspiranti per la loro ammissione tra i candidati, e sui candidati per la loro promozione all'ordine del diaconato. Per i suoi compiti decisivi e delicati, il direttore per la formazione dovrà essere scelto con molta cura. Dovrà essere uomo di fede viva e di forte senso ecclesiale, aver avuto un'ampia esperienza pastorale e aver dato prova di saggezza, equilibrio e capacità di comunione; dovrà inoltre aver acquisito una solida competenza teologica e pedagogica. Egli potrà essere un presbitero o un diacono e, preferibilmente, non essere allo stesso tempo anche il responsabile per i diaconi ordinati. Infatti, sarebbe auspicabile che questa responsabilità rimanesse distinta da quella per la formazione degli aspiranti e dei candidati. Il tutore 22. Il tutore, designato dal direttore per la formazione tra i diaconi o tra i presbiteri di provata esperienza e nominato dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente), è l'accompagnatore diretto di ogni aspirante e di ogni candidato. Egli è incaricato di seguire da vicino il cammino di ciascuno, offrendo il suo sostegno e il suo consiglio per la soluzione degli eventuali problemi e per la personalizzazione dei vari momenti formativi. È inoltre chiamato a collaborare con il direttore per la formazione nella programmazione delle diverse attività formative e nell'elaborazione del giudizio di idoneità da presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente). A seconda delle circostanze, il tutore avrà la responsabilità di una sola persona o di un piccolo gruppo. Il direttore spirituale 23. Il direttore spirituale è scelto da ogni aspirante o candidato e dovrà essere approvato dal Vescovo o dal Superiore maggiore. Il suo compito è di discernere l'opera interiore che lo Spirito compie nell'anima dei chiamati e, allo stesso tempo, di accompagnare e sostenere la loro continua conversione; dovrà inoltre dare concreti suggerimenti per la maturazione di un'autentica spiritualità diaconale e offrire stimoli efficaci per l'acquisizione delle virtù che vi sono connesse. Per tutto ciò, gli aspiranti e i candidati siano invitati ad affidarsi per la direzione spirituale solo a sacerdoti di provata virtù, dotati di buona cultura teologica, di profonda esperienza spirituale, di spiccato senso pedagogico, di forte e squisita sensibilità ministeriale. Il parroco 24. Il parroco (o altro ministro) è scelto dal direttore per la formazione d'accordo con l'équipe formativa e tenendo conto delle diverse situazioni dei candidati. Egli è chiamato a offrire a colui che gli è stato affidato una viva comunione ministeriale e a iniziarlo e accompagnarlo nelle attività pastorali che riterrà più idonee; inoltre, avrà cura di fare una periodica verifica del lavoro fatto con il candidato stesso e di comunicare l'andamento del tirocinio al direttore per la formazione. |
61 Si intende anche il direttore della casa specifica di formazione, qualora esistesse (cfr. CIC, can. 236, 1°). |
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