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Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero Ratio fund. instit. - Directorium pro minist. et vita diac. permanent. IntraText CT - Lettura del testo |
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1. Requisiti generali Il profilo tracciato da san Paolo 30. Il primo profilo diaconale è tracciato nella prima lettera di san Paolo a Timoteo: "Allo stesso modo i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio... I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù" (1Tm 3,8-10.12-13). Le indicazioni dei Padri della Chiesa Le qualità elencate da Paolo sono prevalentemente umane, quasi a dire che i diaconi potranno svolgere il loro ministero solo se saranno dei modelli anche umanamente apprezzati. Del richiamo di Paolo troviamo eco in altri testi dei Padri apostolici, specialmente nella Didachè e in san Policarpo. La Didachè esorta: "Eleggetevi dunque vescovi e diaconi degni del Signore, uomini mansueti, non amanti del denaro, veritieri e provati" 66, e san Policarpo consiglia: "Così i diaconi debbono essere senza macchia al cospetto della sua giustizia, come ministri di Dio e di Cristo, e non di uomini; non calunniatori, non doppi di parola, non amanti del denaro; tolleranti in ogni cosa, misericordiosi, attivi; camminino nella verità del Signore il quale si è fatto servo di tutti" 67. I requisiti del Codice di Diritto Canonico 31. La tradizione della Chiesa ha poi ulteriormente completato e precisato i requisiti che sostengono l'autenticità di una chiamata al diaconato. Essi sono prima di tutto quelli che valgono per gli ordini in generale: "Siano promossi agli ordini soltanto quelli che... hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto" 68. Qualità umane e virtù evangeliche esigite dalla "diaconia" 32. Il profilo dei candidati si completa poi con alcune specifiche qualità umane e virtù evangeliche esigite dalla diaconia. Tra le qualità umane sono da segnalare: la maturità psichica, la capacità di dialogo e di comunicazione, il senso di responsabilità, la laboriosità, l'equilibrio e la prudenza. Tra le virtù evangeliche hanno particolare rilevanza: la preghiera, la pietà eucaristica e mariana, un senso della Chiesa umile e spiccato, l'amore alla Chiesa e alla sua missione, lo spirito di povertà, la capacità di obbedienza e di comunione fraterna, lo zelo apostolico, la disponibilità al servizio 69, la carità verso i fratelli. L'inserimento in una comunità cristiana 33. Inoltre, i candidati al diaconato devono essere vitalmente inseriti in una comunità cristiana e aver già esercitato con lodevole impegno le opere di apostolato. L'attività lavorativa o professionale 34. Essi possono provenire da tutti gli ambiti sociali ed esercitare qualsiasi attività lavorativa o professionale purché essa non sia, secondo le norme della Chiesa e il prudente giudizio del Vescovo, sconveniente con lo stato diaconale 70. Inoltre, tale attività deve essere praticamente conciliabile con gli impegni di formazione e l'effettivo esercizio del ministero. L'età minima 35. Quanto all'età minima, il Codice di Diritto Canonico stabilisce che "il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età" 71. Irregolarità e impedimenti I candidati, infine, devono essere liberi da irregolarità e impedimenti 72. |
66 Didachè, 15, 1: F.X. Funk (ed.), Patres Apostolici, I, o. c., pp. 3235. 67 San Policarpo, Epist. ad Philippenses, 5, 1-2: F.X. Funk (ed.), Patres Apostolici, I, o. c., pp. 300-302. 68 CIC, can. 1029. Cfr. can. 1051, 1°. 69 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 8: l. c., p. 700. 70 Cfr. CIC, cann. 285, §§ 1-2; 289; Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 17: l. c., p. 701. 71 CIC, can. 1031, § 2. Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 5; III, 12: l. c., pp. 699; 700. Il can. 1031, § 3 prescrive che "è diritto delle Conferenze Episcopali stabilire una norma con cui si richieda un'età più avanzata". 72 Cfr. CIC, cann. 1040-1042. Le irregolarità (impedimenti perpetui) elencate dal can. 1041 sono: 1) una qualche forma di pazzia o altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, risulta l'inabilità a svolgere nel modo appropriato il ministero; 2) i delitti di apostasia, eresia, e scisma; 3) l'attentato matrimonio, anche soltanto civile; 4) l'omicidio volontario o il procurato aborto, ottenuto l'effetto; 5) la mutilazione grave, personale o altrui, e il tentato suicidio; 6) l'illecito compimento di atti di ordine. Gli impedimenti semplici, elencati dal can. 1042, sono: 1) l'esercizio di un'attività sconveniente o aliena allo stato clericale; 2) lo stato di neofita (salvo il giudizio diverso dell'Ordinario). |
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