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Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero
Ratio fund. instit. - Directorium pro minist. et vita diac. permanent.

IntraText CT - Lettura del testo

  • I - Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium (Congregaz. per l'Educazione Cattolica)
    • Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti
      • II. Profilo dei candidati al diaconato permanente
        • 2. Requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati
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2. Requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati

a) Celibi

Il "cuore indiviso"


36. "Per legge della Chiesa, confermata dallo stesso Concilio ecumenico, coloro che da giovani sono chiamati al diaconato sono obbligati a osservare la legge del celibato" 73. È questa una legge particolarmente conveniente per il sacro ministero, cui liberamente si sottopongono coloro che ne hanno ricevuto il carisma.
Il diaconato permanente vissuto nel celibato dà al ministero alcune singolari accentuazioni. L'identificazione sacramentale con Cristo infatti viene collocata nel contesto del cuore indiviso, cioè di una scelta sponsale, esclusiva, perenne e totale dell'unico e sommo Amore; il servizio alla Chiesa può contare su di una piena disponibilità; l'annuncio del Regno è suffragato dalla testimonianza coraggiosa di chi per quel Regno ha lasciato anche i beni più cari.

b) Sposati

Positiva esperienza familiare


37. "Quando si tratti di uomini coniugati, occorre fare attenzione a che siano promossi al diaconato quanti, già da molti anni vivendo in matrimonio, abbiano dimostrato di saper dirigere la propria casa e abbiano moglie e figli che conducano una vita veramente cristiana e si distinguano per l'onesta reputazione" 74.

Consenso e qualità della moglie

Non solo. Oltre alla stabilità della vita familiare, i candidati sposati non possono essere ammessi "se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro per il ministero del marito" 75.

c) Vedovi

Solidità umana e spirituale


38. "Ricevuta l'ordinazione, i diaconi, anche quelli promossi in età più matura, sono inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica" 76. Lo stesso principio vale per i diaconi rimasti vedovi 77. Essi sono chiamati a dare prova di solidità umana e spirituale nella loro condizione di vita.
Inoltre, condizione perché i candidati vedovi possano essere accolti è che essi abbiano già provveduto o dimostrino di essere in grado di provvedere adeguatamente alla cura umana e cristiana dei loro figli.

d) Membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica

Armonizzazione tra carisma e ministero


39. I diaconi permanenti appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica 78 sono chiamati ad arricchire il loro ministero con il particolare carisma ricevuto. La loro azione pastorale, infatti, pur essendo sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo 79, è tuttavia caratterizzata dai tratti peculiari del loro stato di vita religioso o consacrato. Essi si impegneranno perciò ad armonizzare la vocazione religiosa o consacrata con quella ministeriale e a offrire il loro originale contributo alla missione della Chiesa.




73 Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 4: l. c., p. 699. Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium 29.



74 Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 13: l. c., p. 700.



75 Ivi, III, 11: l. c., p. 700. Cfr. CIC, cann. 1031, § 2; 1050, 3°.



76 Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, 16: l. c., p. 701; Lett. ap. Ad pascendum, VI: l. c., p. 539; CIC, can. 1087.



77 La Lettera circolare Prot. N. 26397 del 6 giugno 1997 della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti prevede che sia sufficiente una sola delle seguenti condizioni per ottenere la dispensa dall'impedimento di cui al can. 1087: la grande e provata utilità del ministero del diacono per la diocesi di appartenenza; la presenza di figli in tenera età, bisognosi di cura materna; la presenza di genitori o suoceri anziani, bisognosi di assistenza.



78 Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, VII, 32-5: l. c., pp. 703-04.



79 Cfr. Idem, Lett. ap. Ecclesiae sanctae (6 agosto 1966), I, 25, § 1: AAS 58 (1966), p. 770.






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