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Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero Ratio fund. instit. - Directorium pro minist. et vita diac. permanent. IntraText CT - Lettura del testo |
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3. Il rito liturgico di ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato Il significato del rito 45. L'ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato avviene attraverso un apposito rito liturgico, "grazie al quale colui che aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio e alla Chiesa per esercitare l'ordine sacro; la Chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l'ordine sacro, e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato" 81. Il Superiore competente 46. Il Superiore competente per questa accettazione è il Vescovo proprio o, per i membri di un Istituto religioso clericale di diritto pontificio o di una Società clericale di vita apostolica di diritto pontificio, il Superiore maggiore 82. La celebrazione in giorno festivo 47. Per il suo carattere pubblico e il suo significato ecclesiale, il rito sia adeguatamente valorizzato, e celebrato preferibilmente in giorno festivo. L'aspirante vi si prepari con un ritiro spirituale. La domanda di ascrizione fra i candidati 48. Il rito liturgico di ammissione deve essere preceduto da una domanda di ascrizione tra i candidati, che deve essere redatta e firmata per mano dello stesso aspirante e accettata per iscritto dal Vescovo proprio o Superiore maggiore cui è rivolta 83. L'ascrizione tra i candidati al diaconato non costituisce alcun diritto a ricevere necessariamente l'ordinazione diaconale. Essa è un primo riconoscimento ufficiale dei segni positivi della vocazione al diaconato, che deve essere confermato nei successivi anni della formazione. |
81 Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, Introduzione; cfr. I a): l. c., pp. 537-38. Cfr. CIC, can. 1034, § 1. Il rito di ammissione tra i candidati all'Ordine sacro si trova nel Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, Appendix, II: ed. cit., pp. 232 ss. 82 Cfr. CIC, cann.1016; 1019. 83 Cfr. ivi, can. 1034, § 1; Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, I a): l. c., p. 538. |
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