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Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero Ratio fund. instit. - Directorium pro minist. et vita diac. permanent. IntraText CT - Lettura del testo |
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4. Il tempo della formazione Almeno tre anni 49. Il programma formativo deve durare almeno tre anni, oltre al periodo propedeutico, per tutti i candidati 84. I candidati giovani 50. Il Codice di Diritto Canonico prescrive che i candidati giovani ricevano la loro formazione "dimorando per tre anni in una casa specifica, a meno che per gravi ragioni il Vescovo diocesano non abbia disposto diversamente" 85. Per la creazione di tale istituto, "i Vescovi dello stesso Paese o, se sarà necessario, anche di più Paesi, secondo la diversità delle circostanze, uniscano i loro sforzi. Scelgano, quindi, per la guida di esso, superiori particolarmente idonei e stabiliscano accuratissime norme relative alla disciplina e all'ordinamento degli studi" 86. Si abbia cura che questi candidati siano in relazione con i diaconi della loro diocesi di appartenenza. I candidati di età più matura 51. Per i candidati di età più matura, sia celibi sia coniugati, il Codice di Diritto Canonico prescrive che essi ricevano la loro formazione "mediante un progetto formativo della durata di tre anni, determinato dalla Conferenza Episcopale" 87. Esso deve essere attivato, dove le circostanze lo permettono, nel contesto di una viva partecipazione alla comunità dei candidati, che avrà un proprio calendario di incontri di preghiera e di formazione e prevederà anche momenti comuni con la comunità degli aspiranti. Per questi candidati sono possibili diversi modelli di organizzazione della formazione. A motivo degli impegni lavorativi e familiari, i modelli più comuni prevedono gli incontri formativi e scolastici nelle ore serali, durante i fine settimana, nel tempo delle ferie o secondo una combinazione delle varie possibilità. Dove i fattori geografici si presentassero particolarmente difficili, si dovrà pensare ad altri modelli, distesi in un arco di tempo più lungo o facenti uso dei mezzi moderni di comunicazione. I candidati degli Istituti di vita consacrata 52. Per i candidati appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica, la formazione venga fatta secondo le direttive dell'eventuale ratio del proprio Istituto o della propria Società, oppure utilizzando le strutture della diocesi in cui i candidati si trovano. Percorsi particolari 53. Nei casi in cui i percorsi sopra indicati non fossero attivati o fossero impraticabili, "l'aspirante venga affidato per l'educazione a qualche sacerdote di eminente virtù che si prenda cura di lui, lo istruisca e possa testimoniare, quindi, della di lui prudenza e maturità. Sempre e attentamente, però, occorre vigilare affinché soltanto uomini idonei e sperimentati siano annoverati nel sacro ordine" 88. 54. In tutti i casi, il direttore per la formazione (o il sacerdote incaricato) verifichi che durante tutto il tempo della formazione ogni candidato continui l'impegno di direzione spirituale con il proprio direttore spirituale approvato. Inoltre, egli provveda ad accompagnare, valutare ed eventualmente modificare il tirocinio pastorale di ciascuno. 55. Il programma della formazione, di cui nel prossimo capitolo verrà data qualche linea generale, dovrà integrare armonicamente le diverse dimensioni formative (umana, spirituale, teologica e pastorale), essere teologicamente ben fondato, avere una specifica finalizzazione pastorale ed essere adattato alle necessità e ai programmi pastorali locali. Il coinvolgimento delle mogli e dei figli 56. Vi si dovranno coinvolgere, nelle forme che si riterranno opportune, le mogli e i figli dei candidati coniugati e così pure le loro comunità di appartenenza. In particolare, si preveda per le mogli dei candidati anche un programma di formazione specifico per loro, che le prepari alla loro futura missione di accompagnamento e di sostegno del ministero del marito. |
84 Cfr. CIC, can. 236 e articoli 41-44 della presente Ratio. 85 CIC, can. 236, 1°. Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 6: l. c., p. 699. 86 Ivi, II, 7: l. c., p. 699. 87 CIC, can. 236, 2°. 88 Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 15: l. c., p. 701. |
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