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Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero Ratio fund. instit. - Directorium pro minist. et vita diac. permanent. IntraText CT - Lettura del testo |
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6. L'ordinazione diaconale La dichiarazione e la domanda di ammissione 60. Alla fine dell'itinerario formativo, il candidato che, d'accordo con il direttore per la formazione, ritenga di avere i requisiti necessari per essere ordinato, può indirizzare al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente "una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all'ordine da ricevere" 96. I documenti da allegare 61. A questa richiesta il candidato deve allegare il certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta ricezione dei ministeri di cui al can. 1035 e il certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032 97. Se l'ordinando che deve essere promosso è sposato, deve presentare il certificato di matrimonio e il consenso scritto della moglie 98. Lo scrutinio e la promozione 62. Ricevuta la richiesta dell'ordinando, il Vescovo (o il Superiore maggiore competente) valuterà la sua idoneità attraverso un attento scrutinio. Innanzi tutto, egli esaminerà l'attestato che il direttore per la formazione è tenuto a presentargli "sulle qualità richieste (nell'ordinando) per ricevere l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine a esercitare il ministero; e inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica" 99. Il Vescovo diocesano o il Superiore maggiore "perché lo scrutinio sia fatto nel modo dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre informazioni" 100. Il Vescovo o il Superiore maggiore competente, dopo aver verificata l'idoneità del candidato ed essersi assicurato che egli è consapevole dei nuovi obblighi che si assume 101, lo promuoverà all'ordine del diaconato. L'obbligo del celibato per i candidati celibi 63. Prima dell'ordinazione, il candidato celibe deve assumere pubblicamente l'obbligo del celibato, mediante il rito prescritto 102; a ciò è tenuto anche il candidato appartenente a un Istituto di vita consacrata o a una Società di vita apostolica che abbia emesso i voti perpetui, o altre forme di impegno definitivo, nel suo Istituto o Società 103. Tutti i candidati sono tenuti a emettere personalmente, prima dell'ordinazione, la professione di fede e il giuramento di fedeltà, secondo le formule approvate dalla Sede Apostolica, alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato 104. L'ordinazione 64. "Ogni promovendo sia ordinato... al diaconato dal Vescovo proprio o con le sue legittime lettere dimissorie" 105. Se il promovendo appartiene a un Istituto religioso clericale di diritto pontificio o a una Società clericale di vita apostolica di diritto pontificio spetta al suo Superiore maggiore concedergli le lettere dimissorie 106. 65. L'ordinazione, compiuta secondo il rito del Pontificale Romano 107, si celebri durante la Messa solenne, preferibilmente in giorno di domenica o in una festa di precetto e generalmente nella Chiesa cattedrale 108. Gli ordinandi vi si preparino "attendendo agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario" 109. Durante il rito si dia un rilievo speciale alla partecipazione delle spose e dei figli degli ordinandi coniugati. |
96 Ivi, can. 1036. Cfr. Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum V: l. c., p. 539. 97 Cfr. CIC, can. 1050. 98 Cfr. ivi, cann. 1050, 3°; 1031, § 2. 99 Ivi, can. 1051, 1°. 100 Ivi, can. 1051, 2°. 101 Cfr. ivi, can. 1028. Per gli obblighi che gli ordinandi si assumono con il diaconato, cfr. i canoni 273-289. Per i diaconi coniugati si deve aggiungere l'impedimento a contrarre nuove nozze (cfr. can. 1087). 102 Cfr. ivi, can. 1037; Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum VI: l. c., p. 539. 103 Cfr. Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 177: ed. cit., p. 101. 104 Cfr. CIC, can. 833, 6°; Congregazione per la Dottrina della Fede, Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis insuscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo: AAS 81 (1989), pp. 104-106; 1169. 105 CIC, can. 1015, § 1. 106 Cfr. ivi, can. 1019. 107 Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, cap. III, De Ordinatione Diaconorum: ed. cit., pp. 100-142. 108 Cfr. CIC, cann. 1010-1011. 109 Ivi, can. 1039. |
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