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Pontificio Consiglio per la Famiglia
Sessualità umana

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  • VII - Orientamenti pratici
    • Raccomandazioni ai genitori e agli educatori
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Raccomandazioni ai genitori e agli educatori

113. 'Si raccomanda ai genitori di essere consapevoli del proprio ruolo educativo e di difendere ed esercitare questo diritto-dovere primario'141. Da qui ne consegue che qualsiasi intervento educativo, relativo anche all'educazione all'amore, ad opera di persone estranee alla famiglia, debba essere subordinato all'accettazione da parte dei genitori e si debba configurare non come una sostituzione, ma come un sostegno al loro intervento: infatti, "l'educazione sessuale, diritto e dovere fondamentale dei genitori, deve attuarsi sempre sotto la loro guida sollecita, sia in casa sia nei centri educativi da essi scelti e controllati"142. Essi, però, sono troppo soli, indifesi e spesso colpevolizzati. Hanno bisogno non solo di comprensione, ma di sostegno e di aiuto da parte di gruppi, associazioni e istituzioni.


1. 'Raccomandazioni per i genitori'

114. 1. Si raccomanda ai genitori di 'associarsi con altri genitori', non soltanto allo scopo di proteggere, mantenere o completare il proprio ruolo di educatori primari dei loro figli, specialmente nell'area dell'educazione all'amore143, ma anche per contrastare forme dannose di educazione sessuale e per garantire che i figli vengano educati secondo i principi cristiani e in modo consono al loro sviluppo personale.

115. 2. Nel caso in cui i genitori vengano assistiti da altri nell'educazione dei propri figli all'amore, si raccomanda che essi 'si informino in modo esatto sui contenuti e sulla modalità con cui viene impartita tale educazione supplementare'144. Nessuno può obbligare i bambini o i giovani alla segretezza circa il contenuto o il metodo dell'istruzione data fuori dalla famiglia.

116. 3. Si è consapevoli della difficoltà e spesso dell'impossibilità, da parte dei genitori, di 'partecipare pienamente ad ogni istruzione supplementare fornita fuori casa'; tuttavia, si rivendica il loro diritto di essere al corrente della struttura e dei contenuti del programma. In ogni caso non potrà essere negato il loro diritto ad essere presenti durante lo svolgimento degli incontri145.

117. 4. Si raccomanda ai genitori di seguire con attenzione ogni forma di educazione sessuale che viene data ai loro figli fuori casa, 'ritirandoli qualora questa non corrisponda ai propri principi'146. Questa decisione dei genitori non deve, però, essere motivo di discriminazione per i figli147. D'altra parte, i genitori che tolgono i propri figli da tale istruzione hanno il dovere di dare loro un'adeguata formazione, appropriata allo stadio di sviluppo di ogni bambino o giovane.


2. 'Raccomandazioni a tutti gli educatori'

118. 1. Dal momento che ogni bambino o giovane deve poter vivere la propria sessualità in modo conforme ai principi cristiani, e quindi esercitando anche la virtù della castità, 'nessun educatore - neanche i genitori - può interferire con tale diritto' (cfr. Mt 18,4-7) 148.

119. 2. Si raccomanda di rispettare 'il diritto del bambino o del giovane ad essere informato in modo adeguato' dai propri genitori circa le questioni morali e sessuali in un modo tale che venga assecondato il suo desiderio di essere casto e formato alla castità149. Tale diritto è ulteriormente qualificato dallo stadio di sviluppo del bambino, dalla sua capacità di integrare la verità morale con l'informazione sessuale e dal rispetto per la sua innocenza e tranquillità.

120. 3. Si raccomanda di rispettare 'il diritto del bambino o del giovane di ritirarsi da ogni forma di istruzione sessuale impartita fuori casa'150. Per tale decisione né essi né altri membri della famiglia vanno mai penalizzati o discriminati.




141 Cfr. Gravissimum educationis, n. 3; Familiaris consortio, n. 36; Carta dei Diritti della Famiglia, art. 5.



142 Familiaris consortio, n. 37.



143 Cfr. Carta dei Diritti della Famiglia, art. 8 a e 5 c; Codice di Diritto Canonico, 25 gennaio 1983, can. 215, can. 223, § 2, can. 799; Lettera alle famiglie Gratissimam sane, n. 16.



144 Si deriva questa raccomandazione dalla Carta dei Diritti della Famiglia, art. 5 c, d, e, perché il diritto di sapere implica la supervisione e il controllo da parte dei genitori.



145 Si deriva questa raccomandazione dalla Carta dei Diritti della Famiglia, art. 5 c, d, e, perché la partecipazione dei genitori facilita la loro supervisione e il controllo dell'educazione all'amore dei propri figli.



146 Si deriva questa raccomandazione dalla Carta dei Diritti della Famiglia, art. 5 c, d, e, perché il diritto di togliere i fanciulli dalla formazione sessuale permette ai genitori la libertà di esercitare il loro diritto di educare i propri figli secondo la loro coscienza (art. 5 a).



147 Cfr. Carta dei Diritti della Famiglia, art. 7.



148 Ibid., art. 4 e.



149 Si deriva questa raccomandazione dalla Dichiarazione Gravissimum educationis, n. 1.



150 Questa raccomandazione è l'estensione pratica del diritto del fanciullo di essere casto, sopra n. 118, e corrisponde al diritto dei genitori, sopra n. 117.






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