CAPITOLO
VII L'ARTE SACRA E LA SACRA SUPPELLETTILE
Dignità dell'arte sacra
122. Fra le più nobili
attività dell'ingegno umano sono annoverate, a pieno diritto, le belle arti,
soprattutto l'arte religiosa e il suo vertice, l'arte sacra. Esse, per loro
natura, hanno relazione con l'infinita bellezza divina che deve essere in
qualche modo espressa dalle opere dell'uomo, e sono tanto più orientate a Dio e
all'incremento della sua lode e della sua gloria, in quanto nessun altro fine è
stato loro assegnato se non quello di contribuire il più efficacemente
possibile, con le loro opere, a indirizzare religiosamente le menti degli
uomini a Dio. Per tali motivi la santa madre Chiesa ha sempre favorito le belle
arti, ed ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente per far sì
che le cose appartenenti al culto sacro splendessero veramente per dignità,
decoro e bellezza, per significare e simbolizzare le realtà soprannaturali; ed
essa stessa ha formato degli artisti. A riguardo, anzi di tali arti, la Chiesa
si è sempre ritenuta a buon diritto come arbitra, scegliendo tra le opere degli
artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme
religiosamente tramandate e che risultavano adatte all'uso sacro. Con speciale
sollecitudine la Chiesa si è preoccupata che la sacra suppellettile servisse
con la sua dignità e bellezza al decoro del culto, ammettendo nella materia,
nella forma e nell'ornamento quei cambiamenti che il progresso della tecnica ha
introdotto nel corso dei secoli. I Padri conciliari hanno perciò deciso di
stabilire su questo argomento quanto segue.
Lo stile artistico
123. La Chiesa non ha mai
avuto come proprio un particolare stile artistico, ma, secondo l'indole e le
condizioni dei popoli e le esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme
artistiche di ogni epoca, creando così, nel corso dei secoli, un tesoro
artistico da conservarsi con ogni cura. Anche l'arte del nostro tempo e di
tutti i popoli e paesi abbia nella Chiesa libertà di espressione, purché serva
con la dovuta riverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e
dei sacri riti. In tal modo essa potrà aggiungere la propria voce al mirabile
concento di gloria che uomini eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede
cattolica.
124. Nel promuovere e
favorire una autentica arte sacra, gli ordinari procurino di ricercare
piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità. E ciò valga anche per le
vesti e gli ornamenti sacri. I vescovi abbiano ogni cura di allontanare dalla
casa di Dio e dagli altri luoghi sacri quelle opere d'arte, che sono contrarie
alla fede, ai costumi e alla pietà cristiana; che offendono il genuino senso
religioso, o perché depravate nelle forme, o perché insufficienti, mediocri o
false nell'espressione artistica. Nella costruzione poi degli edifici sacri ci
si preoccupi diligentemente della loro idoneità a consentire lo svolgimento
delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli.
Le immagini sacre
125. Si mantenga l'uso di
esporre nelle chiese le immagini sacre alla venerazione dei fedeli. Tuttavia si
espongano in numero limitato e secondo una giusta disposizione, affinché non
attirino su di sé in maniera esagerata l'ammirazione del popolo cristiano e non
favoriscano una devozione sregolata.
126. Quando si tratta di
dare un giudizio sulle opere d'arte, gli ordinari del luogo sentano il parere
della commissione di arte sacra e, se è il caso, di altre persone
particolarmente competenti, come pure delle commissioni di cui agli articoli
44, 45, 46. Gli ordinari vigilino in maniera speciale a che la sacra
suppellettile o le opere preziose, che sono ornamento della casa di Dio, non
vengano alienate o disperse.
Formazione degli artisti
127. I vescovi, o
direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei che conoscono e amano l'arte, si
prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli allo spirito dell'arte
sacra e della sacra liturgia.
Si raccomanda inoltre di istituire scuole o
accademie di arte sacra per la formazione degli artisti, dove ciò sembrerà
opportuno. Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro talento intendono glorificare
Dio nella santa Chiesa, ricordino sempre che la loro attività è in certo modo
una sacra imitazione di Dio creatore e che le loro opere sono destinate al
culto cattolico, alla edificazione, alla pietà e alla formazione religiosa dei
fedeli.
La legislazione sull'arte sacra
128. Si rivedano quanto
prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell'art. 25, i canoni e le
disposizioni ecclesiastiche che riguardano il complesso delle cose esterne
attinenti al culto sacro, e specialmente quanto riguarda la costruzione degna e
appropriata degli edifici sacri, la forma e la erezione degli altari, la
nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la
funzionalità e la dignità del battistero, la conveniente disposizione delle
sacre immagini, della decorazione e dell'ornamento. Quelle norme che
risultassero meno rispondenti alla riforma della liturgia siano corrette o
abolite; quelle invece che risultassero favorevoli siano mantenute o
introdotte. A tale riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e
alla forma della sacra suppellettile e degli indumenti sacri, si concede
facoltà alle conferenze episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti
richiesti dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell'art. 22 della
presente costituzione.
Formazione artistica del clero
129. I chierici, durante
il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche sulla storia e sullo
sviluppo dell'arte sacra, come pure sui sani principi su cui devono fondarsi le
opere dell'arte sacra, in modo che siano in grado di stimare e conservare i
venerabili monumenti della Chiesa e di offrire consigli appropriati agli
artisti nella realizzazione delle loro opere.
Le insegne pontificali
130. È conveniente che
l'uso delle insegne pontificali sia riservato a quelle persone ecclesiastiche
che sono insignite del carattere episcopale o che hanno una speciale
giurisdizione.
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