I.
ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della libertà
religiosa
2. Questo Concilio
Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il
contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla
coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia
potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro
la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità
ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata.
Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla
stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere la parola di
Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla
libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile
nell'ordinamento giuridico della società.
A motivo della loro dignità, tutti gli
esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera
volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa
natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella
concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta
conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale
obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo
rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello
stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà
religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma
sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche
in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad
essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a
giustizia, non può essere impedito.
Libertà religiosa e rapporto dell'uomo
con Dio
3. Quanto sopra esposto
appare con maggiore chiarezza qualora si consideri che norma suprema della vita
umana è la legge divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale
Dio con sapienza e amore ordina, dirige e governa l'universo e le vie della
comunità umana. E Dio rende partecipe l'essere umano della sua legge, cosicché
l'uomo, sotto la sua guida soavemente provvida, possa sempre meglio conoscere
l'immutabile verità. Perciò ognuno ha il dovere e quindi il diritto di cercare
la verità in materia religiosa, utilizzando mezzi idonei per formarsi giudizi
di coscienza retti e veri secondo prudenza.
La verità, però, va cercata in modo
rispondente alla dignità della persona umana e alla sua natura sociale: e cioè
con una ricerca condotta liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento o
dell'educazione, per mezzo dello scambio e del dialogo con cui, allo scopo di
aiutarsi vicendevolmente nella ricerca, gli uni rivelano agli altri la verità
che hanno scoperta o che ritengono di avere scoperta; inoltre, una volta
conosciuta la verità, occorre aderirvi fermamente con assenso personale.
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi
della legge divina attraverso la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente
in ogni sua attività per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi
costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si deve neppure impedirgli
di agire in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso. Infatti
l'esercizio della religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti
interni volontari e liberi, con i quali l'essere umano si dirige immediatamente
verso Dio: e tali atti da un'autorità meramente umana non possono essere né
comandati, né proibiti. Però la stessa natura sociale dell'essere umano esige
che egli esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con
altri in materia religiosa e professi la propria religione in modo comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona umana e
allo stesso ordine stabilito da Dio per gli esseri umani, quando si nega ad
essi il libero esercizio della religione nella società, una volta rispettato
l'ordine pubblico informato a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in
forma privata e pubblica gli esseri umani con decisione interiore si dirigono a
Dio, trascendono per loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose.
Quindi la potestà civile, il cui fine proprio è di attuare il bene comune
temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita religiosa dei
cittadini, però evade dal campo della sua competenza se presume di dirigere o
di impedire gli atti religiosi.
La libertà dei gruppi religiosi
4. La libertà religiosa
che compete alle singole persone, compete ovviamente ad esse anche quando
agiscono in forma comunitaria. I gruppi religiosi, infatti, sono postulati
dalla natura sociale tanto degli esseri umani, quanto della stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste
esigenze dell'ordine pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il
diritto di essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme
proprie, nel prestare alla suprema divinità il culto pubblico, nell'aiutare i
propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel sostenerli con il proprio
insegnamento e nel promuovere quelle istituzioni nelle quali i loro membri
cooperino gli uni con gli altri ad informare la vita secondo i principi della
propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi compete il
diritto di non essere impediti con leggi o con atti amministrativi del potere
civile di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri, di
comunicare con le autorità e con le comunità religiose che vivono in altre
regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare e di godere
di beni adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il diritto di
non essere impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria
fede, a voce e per scritto. Però, nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre
pratiche religiose, si deve evitare ogni modo di procedere in cui ci siano
spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente
nei confronti di persone prive di cultura o senza risorse: un tale modo di
agire va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto
altrui.
Inoltre la libertà religiosa comporta pure
che i gruppi religiosi non siano impediti di manifestare liberamente la virtù
singolare della propria dottrina nell'ordinare la società e nel vivificare ogni
umana attività. Infine, nel carattere sociale della natura umana e della stessa
religione si fonda il diritto in virtù del quale gli esseri umani, mossi dalla
propria convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni
educative, culturali, caritative e sociali.
La libertà religiosa della famiglia
5. Ad ogni
famiglia--società che gode di un diritto proprio e primordiale--compete il
diritto di ordinare liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la
direzione dei genitori. A questi spetta il diritto di determinare l'educazione
religiosa da impartire ai propri figli secondo la propria persuasione
religiosa. Quindi deve essere dalla potestà civile riconosciuto ai genitori il
diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e gli altri mezzi di
educazione, e per una tale libertà di scelta non debbono essere gravati, né
direttamente né indirettamente, da oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei
genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni
scolastiche che non corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori, o se
viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia esclusa ogni
formazione religiosa.
Cura della libertà religiosa
6. Poiché il bene comune
della società--che si concreta nell'insieme delle condizioni sociali, grazie
alle quali gli uomini possono perseguire il loro perfezionamento più riccamente
o con maggiore facilità --consiste soprattutto nella salvaguardia dei diritti
della persona umana e nell'adempimento dei rispettivi doveri, adoperarsi
positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini
quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e agli altri gruppi
religiosi: a ciascuno nel modo ad esso proprio, tenuto conto del loro specifico
dovere verso il bene comune.
Tutelare e promuovere gli inviolabili
diritti dell'uomo è dovere essenziale di ogni potere civile. Questo deve quindi
assicurare a tutti i cittadini, con leggi giuste e con mezzi idonei, l'efficace
tutela della libertà religiosa, e creare condizioni propizie allo sviluppo
della vita religiosa, cosicché i cittadini siano realmente in grado di esercitare
i loro diritti attinenti la religione e adempiere i rispettivi doveri, e la
società goda dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli
uomini verso Dio e verso la sua santa volontà.
Se, considerate le circostanze peculiari dei
popoli nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuita ad un
determinato gruppo religioso una speciale posizione civile, è necessario che
nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutti i gruppi religiosi venga
riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa.
Infine il potere civile deve provvedere che
l'eguaglianza giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune
della società, per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente o in forma
occulta, e che non si facciano fra essi discriminazioni.
Da ciò segue che non è permesso al pubblico
potere imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi
la professione di una religione qualsivoglia oppure la sua negazione, o di
impedire che aderiscano ad un gruppo religioso o che se ne allontanino. Tanto
più poi si agisce contro la volontà di Dio e i sacri diritti della persona e il
diritto delle genti quando si usa, in qualunque modo, la violenza per
distruggere o per comprimere la stessa religione o in tutto il genere umano
oppure in qualche regione o in un determinato gruppo.
I limiti della libertà religiosa
7. Il diritto alla libertà
in materia religiosa viene esercitato nella società umana; di conseguenza il
suo esercizio è regolato da alcune norme.
Nell'esercizio di ogni libertà si deve
osservare il principio morale della responsabilità personale e sociale:
nell'esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in
virtù della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti
altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene comune. Con
tutti si è tenuti ad agire secondo giustizia ed umanità.
Inoltre, poiché la società civile ha il
diritto di proteggersi contro i disordini che si possono verificare sotto
pretesto della libertà religiosa, spetta soprattutto al potere civile prestare
una tale protezione; ciò però va compiuto non in modo arbitrario o favorendo
iniquamente una delle parti, ma secondo norme giuridiche, conformi all'ordine
morale obiettivo: norme giuridiche postulate dall'efficace difesa dei diritti e
dalla loro pacifica armonizzazione a vantaggio di tutti i cittadini, da una
sufficiente tutela di quella autentica pace pubblica che consiste in una vita
vissuta in comune sulla base di una onesta giustizia, nonché dalla debita
custodia della pubblica moralità. Questi sono elementi che costituiscono la
parte fondamentale del bene comune e sono compresi sotto il nome di ordine
pubblico. Per il resto nella società va rispettata la norma secondo la quale
agli esseri umani va riconosciuta la libertà più ampia possibile, e la loro
libertà non deve essere limitata, se non quando e in quanto è necessario.
Educazione all'esercizio della libertà
8. Nella nostra età gli
esseri umani, a motivo di molteplici fattori, vivono in un'atmosfera di
pressioni e corrono il pericolo di essere privati della facoltà di agire
liberamente e responsabilmente. D'altra parte non sembrano pochi quelli che,
sotto il pretesto della libertà, respingono ogni dipendenza e apprezzano poco
la dovuta obbedienza.
Ragione per cui questo Concilio Vaticano
esorta tutti, ma soprattutto coloro che sono impegnati in compiti educativi, ad
adoperarsi per formare esseri umani i quali, nel pieno riconoscimento
dell'ordine morale, sappiano obbedire alla legittima autorità e siano amanti
della genuina libertà, esseri umani cioè che siano capaci di emettere giudizi
personali nella luce della verità, di svolgere le proprie attività con senso di
responsabilità, e che si impegnano a perseguire tutto ciò che è vero e buono,
generosamente disposti a collaborare a tale scopo con gli altri.
La libertà religiosa, quindi, deve pure
essere ordinata e contribuire a che gli esseri umani adempiano con maggiore
responsabilità i loro doveri nella vita sociale.
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