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Doc. del Concil. Ecum. Vaticano II

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  • DECRETO CHRISTUS DOMINUS SULL'UFFICIO PASTORALE DEI VESCOVI
      • CAPITOLO II
        • II. Delimitazione delle diocesi
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II. Delimitazione delle diocesi

Revisione di confini e norme da seguirsi

22. Perché si possa raggiungere il fine proprio della diocesi, è necessario che nel popolo di Dio ad essa appartenente si manifesti chiaramente la natura della Chiesa; in secondo luogo, che si possa il più perfettamente possibile provvedere all'assistenza spirituale del popolo di Dio.

Ciò comporta non solo una conveniente determinazione dei confini territoriali delle diocesi, ma anche una razionale distribuzione del clero e dei beni, corrispondente alle esigenze dell'apostolato. Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che dei sacerdoti e dei fedeli interessati, anche di tutta la Chiesa cattolica.

Pertanto, in materia di circoscrizioni diocesane, il santo Sinodo dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle anime, prudentemente si addivenga il più presto possibile ad una revisione dei confini delle diocesi: dividendole, smembrandole o unendole, cambiando i loro confini o trasferendo in luoghi più adatti le sedi episcopali, o infine, quando si tratti di diocesi formate da grandi città, dando ad esse una nuova regolamentazione interna.

23. Nella revisione delle circoscrizioni ecclesiatiche si abbia cura di salvaguardare in primo luogo l'unità organica della diocesi, riguardo alle persone, agli uffici, alle istituzioni, a somiglianza di un corpo vivo. Nei singoli casi poi, dopo aver esaminate attentamente tutte le circostanze, si osservino i seguenti criteri generali:

1) Nello stabilire una circoscrizione diocesana, si tenga presente per quanto è possibile la varia composizione del popolo di Dio, perché ciò può rendere più agevole l'esercizio dell'azione pastorale. Nello stesso tempo si faccia in modo che questi agglomerati demografici si mantengano possibilmente uniti agli uffici e alle istituzioni civili che ne costituiscono la struttura organica. Perciò il territorio di ogni diocesi deve sempre essere ininterrotto.

Se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle circoscrizioni civili e le particolari condizioni psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi.

2) Generalmente l'estensione del territorio ed il numero degli abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene aiutato da altri, possa personalmente compiere le cerimonie pontificali, fare comodamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e coordinare tutte le opere di apostolato, e specialmente conoscere i sacerdoti, i religiosi e i laici che partecipano in qualche modo alle attività diocesane; dall'altra essi costituiscano un campo d'azione sufficientemente vasto e conveniente, nel quale sia il vescovo, sia i sacerdoti possano spendere in modo utile tutte le loro forze nel ministero, avendo presenti le necessità della Chiesa universale.

3) Da ultimo, affinché nella diocesi si possa più convenientemente svolgere il ministero della salvezza, si segua la regola che in ogni diocesi vi siano sacerdoti sufficienti, per numero ed idoneità, ad un'appropriata cura spirituale del popolo di Dio; non manchino gli uffici, le istituzioni e le opere che sono proprie di ogni Chiesa particolare e che la pratica ha dimostrato necessarie sia al suo retto governo, sia all'esplicazione dell'apostolato; e infine o si abbiano già a disposizione o almeno prudentemente si preveda di poter da qualche parte procurare le risorse necessarie per sostenere le persone e le istituzioni diocesane.

A questo scopo, dove si trovano i fedeli di diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario vescovile, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso, come ordinario di diversi riti. Ma se questo, secondo il giudizio della santa Sede, per varie ragioni non si può fare, si costituisca una gerarchia propria per ciascun rito.

In analoghe circostanze, ai fedeli di diversa lingua si provveda o per mezzo di sacerdoti e parrocchie della loro lingua; o per mezzo di un vicario vescovile che conosca bene tale lingua e sia anche, se necessario, insignito del carattere episcopale; o con altri opportuni sistemi.

24. Prima che, riguardo alle diocesi si adottino i cambiamenti e le innovazioni di cui si tratta nei numeri 22-23, salva restando la prassi delle Chiese orientali, è conveniente che questi affari siano sottoposti all'esame delle Conferenze episcopali competenti per territorio; queste, se lo riterranno opportuno, si serviranno dell'aiuto di una particolare commissione episcopale e chiederanno sempre il parere dei vescovi delle province o delle regioni interessate. Dopo di ciò sottoporranno i loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.




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