II. Delimitazione delle diocesi
Revisione di confini e norme da
seguirsi
22. Perché si possa
raggiungere il fine proprio della diocesi, è necessario che nel popolo di Dio
ad essa appartenente si manifesti chiaramente la natura della Chiesa; in
secondo luogo, che si possa il più perfettamente possibile provvedere
all'assistenza spirituale del popolo di Dio.
Ciò comporta non solo una conveniente
determinazione dei confini territoriali delle diocesi, ma anche una razionale
distribuzione del clero e dei beni, corrispondente alle esigenze
dell'apostolato. Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che dei sacerdoti
e dei fedeli interessati, anche di tutta la Chiesa cattolica.
Pertanto, in materia di circoscrizioni
diocesane, il santo Sinodo dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle
anime, prudentemente si addivenga il più presto possibile ad una revisione dei
confini delle diocesi: dividendole, smembrandole o unendole, cambiando i loro
confini o trasferendo in luoghi più adatti le sedi episcopali, o infine, quando
si tratti di diocesi formate da grandi città, dando ad esse una nuova
regolamentazione interna.
23. Nella revisione delle
circoscrizioni ecclesiatiche si abbia cura di salvaguardare in primo luogo
l'unità organica della diocesi, riguardo alle persone, agli uffici, alle
istituzioni, a somiglianza di un corpo vivo. Nei singoli casi poi, dopo aver
esaminate attentamente tutte le circostanze, si osservino i seguenti criteri
generali:
1) Nello stabilire una circoscrizione
diocesana, si tenga presente per quanto è possibile la varia composizione del
popolo di Dio, perché ciò può rendere più agevole l'esercizio dell'azione
pastorale. Nello stesso tempo si faccia in modo che questi agglomerati
demografici si mantengano possibilmente uniti agli uffici e alle istituzioni
civili che ne costituiscono la struttura organica. Perciò il territorio di ogni
diocesi deve sempre essere ininterrotto.
Se le circostanze lo permettono, si
osservino i confini delle circoscrizioni civili e le particolari condizioni
psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi.
2) Generalmente l'estensione del territorio
ed il numero degli abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene
aiutato da altri, possa personalmente compiere le cerimonie pontificali, fare
comodamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e coordinare tutte le
opere di apostolato, e specialmente conoscere i sacerdoti, i religiosi e i
laici che partecipano in qualche modo alle attività diocesane; dall'altra essi
costituiscano un campo d'azione sufficientemente vasto e conveniente, nel quale
sia il vescovo, sia i sacerdoti possano spendere in modo utile tutte le loro
forze nel ministero, avendo presenti le necessità della Chiesa universale.
3) Da ultimo, affinché nella diocesi si
possa più convenientemente svolgere il ministero della salvezza, si segua la
regola che in ogni diocesi vi siano sacerdoti sufficienti, per numero ed
idoneità, ad un'appropriata cura spirituale del popolo di Dio; non manchino gli
uffici, le istituzioni e le opere che sono proprie di ogni Chiesa particolare e
che la pratica ha dimostrato necessarie sia al suo retto governo, sia
all'esplicazione dell'apostolato; e infine o si abbiano già a disposizione o
almeno prudentemente si preveda di poter da qualche parte procurare le risorse
necessarie per sostenere le persone e le istituzioni diocesane.
A questo scopo, dove si trovano i fedeli di
diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo di
sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario
vescovile, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del
carattere episcopale; sia da se stesso, come ordinario di diversi riti. Ma se
questo, secondo il giudizio della santa Sede, per varie ragioni non si può
fare, si costituisca una gerarchia propria per ciascun rito.
In analoghe circostanze, ai fedeli di
diversa lingua si provveda o per mezzo di sacerdoti e parrocchie della loro
lingua; o per mezzo di un vicario vescovile che conosca bene tale lingua e sia
anche, se necessario, insignito del carattere episcopale; o con altri opportuni
sistemi.
24. Prima che, riguardo
alle diocesi si adottino i cambiamenti e le innovazioni di cui si tratta nei
numeri 22-23, salva restando la prassi delle Chiese orientali, è conveniente
che questi affari siano sottoposti all'esame delle Conferenze episcopali
competenti per territorio; queste, se lo riterranno opportuno, si serviranno
dell'aiuto di una particolare commissione episcopale e chiederanno sempre il
parere dei vescovi delle province o delle regioni interessate. Dopo di ciò
sottoporranno i loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.
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