II. La circoscrizione delle province
ecclesiastiche e l'erezione delle regioni ecclesiastiche
39. Il bene delle anime
esige una circoscrizione appropriata non solo delle diocesi, ma anche delle
province ecclesiastiche; anzi, qualche volta consiglia l'erezione di regioni
ecclesiastiche, per meglio provvedere alle necessità sociali e locali e per
rendere più facili e più fruttuosi i contatti dei vescovi tra di loro, coi
metropoliti, con gli altri vescovi della stessa nazione, come anche le
relazioni dei vescovi con le autorità civili.
40. Pertanto questo santo
Sinodo, perché si possano raggiungere gli scopi accennati, dispone quanto
segue:
1) È opportuno che siano sottoposte a nuovo
esame le circoscrizioni delle province ecclesiastiche e si definiscano con
nuove norme i diritti ed i privilegi dei metropoliti.
2) Si tenga come regola che tutte le diocesi
e le altre circoscrizioni territoriali equiparate alle diocesi siano assegnate
a qualche provincia ecclesiastica. Perciò le diocesi che ora sono
immediatamente soggette alla santa Sede e che non sono già unite ad altra
diocesi, formino, se possibile, una nuova provincia ecclesiastica, o si
aggreghino alla provincia più vicina o più comoda, e siano sottoposte al
diritto metropolitico dell'arcivescovo, a norma del diritto comune.
3) Là dove l'utilità lo suggerisce, le
province ecclesiastiche siano raggruppate in regioni ecclesiastiche, alle quali
si darà un ordinamento giuridico.
41. È conveniente che le
competenti conferenze episcopali prendano in esame le questioni relative alla
circoscrizione delle province o all'erezione delle regioni, secondo le norme
già stabilite ai nn. 23 e 24 per la circoscrizione delle diocesi, e
sottopongano poi i loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.
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