CHIESE
PARTICOLARI O RITI
Varietà di riti e unità
2. La Chiesa santa e
cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli che sono
organicamente uniti nello Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi
sacramenti e da uno stesso governo, e che unendosi in varie comunità stabili,
congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari o riti. Tra loro
vige una mirabile comunione, di modo che la varietà non solo non nuoce alla
unità della Chiesa, ma anzi la manifesta. È infatti intenzione della Chiesa
cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito
particolare; parimenti essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie
necessità dei tempi e dei luoghi.
I riti godono di uguale dignità
3. Queste Chiese
particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente, sebbene siano in parte tra
loro differenti in ragione dei cosiddetti riti--cioè per liturgia, per
disciplina ecclesiastica e patrimonio spirituale--tuttavia sono allo stesso modo
affidate al governo pastorale del romano Pontefice, il quale per volontà divina
succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale. Esse quindi godono
di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di
rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche
per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo (cfr. Mc
16,15), sotto la direzione del romano Pontefice.
Si studino i vari riti
4. Si provveda perciò in
tutto il mondo a tutelare e incrementare tutte le Chiese particolari e a questo
scopo si erigano parrocchie e una propria gerarchia, dove lo richieda il bene
spirituale dei fedeli. Le gerarchie poi delle varie Chiese particolari che hanno
giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di consigli
e in periodici incontri, di promuovere l'unità di azione e di unire le loro
forze per aiutare le opere comuni, onde far progredire più speditamente il bene
della religione e più efficacemente tutelare la disciplina del clero. Tutti i
chierici e i candidati agli ordini sacri siano bene istruiti sui riti e
specialmente circa le norme pratiche in materie inter-rituali; anzi, nelle
spiegazioni catechetiche vengano istruiti anche i laici sui riti e le loro
norme. Infine, tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi Chiesa o
comunità acattolica che vengano alla pienezza della comunione cattolica,
mantengano dovunque il loro proprio rito, lo onorino e, in quanto è possibile,
lo osservino, salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o
regioni, di far ricorso alla Sede apostolica; questa, quale suprema arbitra
delle relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità secondo
lo spirito ecumenico, o farà provvedere da altre autorità, dando opportune
norme, decreti o rescritti.
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