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Doc. del Concil. Ecum. Vaticano II

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  • DECRETO ORIENTALIUM ECCLESIARUM SULLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE
      • I PATRIARCHI ORIENTALI
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I PATRIARCHI ORIENTALI

I patriarchi orientali

7. Da tempi antichissimi vige nella Chiesa l'istituzione patriarcale, già riconosciuta dai primi Concili ecumenici. Col nome di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete la giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i fedeli del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il primato del romano Pontefice. Dovunque si costituisca un gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito.

8. Sebbene alcuni patriarchi delle Chiese orientali siano cronologicamente posteriori ad altri, tuttavia sono tutti uguali quanto alla dignità patriarcale, salva restando tra loro la precedenza di onore legittimamente stabilita.

Onore e privilegi dei patriarchi orientali

9. Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, ai patriarchi delle Chiese orientali è riservato uno speciale onore, dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo. Perciò questo santo Concilio stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i decreti dei Concili ecumenici.

Questi diritti e privilegi sono quelli vigenti al tempo dell'unione dell'Oriente e dell'Occidente, quantunque debbano essere alquanto adattati alle odierne condizioni.

I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il diritto di costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito entro i confini del territorio patriarcale, salvo restando l'inalienabile diritto del romano Pontefice di intervenire nei singoli casi.

Fondazione di nuovi patriarcati

10. Quanto si è detto dei patriarchi vale anche, a norma del diritto, degli arcivescovi maggiori che presiedono a tutta una Chiesa particolare o rito.

11. Siccome l'istituzione patriarcale nelle Chiese orientali è una forma tradizionale di governo, il santo ed ecumenico Concilio desidera che, dove sia necessario, si erigano nuovi patriarcati, la cui fondazione è riservata al Concilio ecumenico o al romano Pontefice.




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