I
PATRIARCHI ORIENTALI
I patriarchi orientali
7. Da tempi antichissimi
vige nella Chiesa l'istituzione patriarcale, già riconosciuta dai primi Concili
ecumenici. Col nome di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete
la giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i
fedeli del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il
primato del romano Pontefice. Dovunque si costituisca un gerarca di qualche
rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto rimane
aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito.
8. Sebbene alcuni
patriarchi delle Chiese orientali siano cronologicamente posteriori ad altri,
tuttavia sono tutti uguali quanto alla dignità patriarcale, salva restando tra
loro la precedenza di onore legittimamente stabilita.
Onore e privilegi dei patriarchi
orientali
9. Secondo un'antichissima
tradizione della Chiesa, ai patriarchi delle Chiese orientali è riservato uno
speciale onore, dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo.
Perciò questo santo Concilio stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e
privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i decreti dei Concili
ecumenici.
Questi diritti e privilegi sono quelli
vigenti al tempo dell'unione dell'Oriente e dell'Occidente, quantunque debbano
essere alquanto adattati alle odierne condizioni.
I patriarchi coi loro sinodi costituiscono
la superiore istanza per qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il diritto
di costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito entro i
confini del territorio patriarcale, salvo restando l'inalienabile diritto del
romano Pontefice di intervenire nei singoli casi.
Fondazione di nuovi patriarcati
10. Quanto si è detto dei
patriarchi vale anche, a norma del diritto, degli arcivescovi maggiori che
presiedono a tutta una Chiesa particolare o rito.
11. Siccome l'istituzione
patriarcale nelle Chiese orientali è una forma tradizionale di governo, il
santo ed ecumenico Concilio desidera che, dove sia necessario, si erigano nuovi
patriarcati, la cui fondazione è riservata al Concilio ecumenico o al romano
Pontefice.
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